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L’utilizzo dei test psicologici in ambito forense condotti da remoto; auspici a confronto

di Sara Pezzuolo

Nell’ultimo decennio l’uso della tecnologia ha cambiato molto il metodo di lavoro e, senza dubbio, un’accelerazione importante la si è avuta con la pandemia Covid-19.

La questione si è quindi aperta anche in merito alle valutazioni forensi condotte da remoto con particolare riferimento alla telepsichiatria e alla valutazione psicodiagnostica (Recupero P. (2022), in allegato).

La prima questione sottoposta è quella se, la valutazione forense condotta da remoto soddisfi i criteri Daubert e se, pertanto, essa possa essere ritenuta ammissibile nei procedimenti.

L’ipotesi di Recupero è che, effettivamente, la valutazione forense condotta da remoto ha vantaggi (tra cui i costi ed i tempi) e che nonostante vi siano ancora poche ricerche che le valutazioni a distanza siano paragonabili a quelle in presenza, le evidenze che caratterizzano l’uso della telepsichiatria come valida potrebbero far ipotizzare che, anche la valutazione forense condotta da remoto, possa essere ritenuta valida considerato anche che i test neuropsicologici, ad esempio, possono essere somministrati a distanza con risultati paragonabili a quelli somministrati in presenza.

Sempre Recupero, asserisce che l’ipotesi che le valutazioni a distanza possano e debbano essere accettate come valide, soddisfacenti i criteri Daubert, dovrebbe essere accettata stante i riconoscimenti avuti dall’utilizzo della telepsichiatria dall’American Psychiatric Association e le linee guida che, negli ultimi tempi, sono state sviluppate per l’utilizzo della tecnologia da parte dei professionisti (es. American Telemedicine Association).

Ovviamente essa deve essere condotta tenuto conto che vi possono essere dei rischi: problemi di connessione internet, violazione della privacy tramite l’utilizzo di software non conformi e, [a parere personale molto importante per la validità del test] la possibilità di verificare l’effettiva presenza di soggetti terzi nella stanza o altri fattori distraenti.

Secondo Heilbrun K. (2022; in allegato) le questioni che si pongono rispetto alla valutazione forense condotta da remoto sono di due tipi: 1) l’utilizzo di test effettivamente impiegati e riconosciuti come propri della valutazione forense (rispetto dei c.d. criteri di pertinenza e affidabilità), 2) l’utilizzo di software e manuali che forniscono competenze per la somministrazione e l’interpretazione della valutazione da remoto.

Di conseguenza, la questione, non deve essere esclusivamente orientata a se la valutazione forense condotta a distanza è valida o non è valida, in quanto sarebbe preferibile disporre di una base di ricerca più forte che affronti quanto si possa fare affidamento sulla traduzione di prove empiriche favorevoli in un contesto (ad esempio, valutazione forense di persona e trattamento clinico remoto) in un contesto quale quello della valutazione forense da remoto.

Se l’auspicio di Heilbrun è quello di un’evoluzione della tecnologia che supporti l’ipotesi di Recupero, in Italia seppure sono state fornite indicazioni sulla somministrazione dei test da remoto (comunicato del CNOP 8 giugno 2020), ancora molta ricerca deve essere fatta  sull’effettiva affidabilità della valutazione psicodiagnostica da remoto in un contesto forense.

È parere personale che, in funzione dell’obiettivo della valutazione (es. danno, affidamento) possano essere espletati colloqui da remoto ma sia comunque da privilegiare la somministrazione testistica in presenza. In ambito penale, ad eccezione dei CTP, è auspicabile che tutto l’iter della valutazione peritale (es.  valutazione della idoneità a rendere testimonianza, imputabilità), venga svolto in presenza al fine di meglio verificare e monitorare eventuali variabili interferenti.

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