Con amara sorpresa nei giorni scorsi la Comunità Professionale degli Psicologi è stata nominata dal Presidente Mario Draghi in maniera del tutto impropria su una questione tanto delicata quale quella dei vaccini.
Difatti, forse ha dimenticato il Presidente che la professione di Psicologo è una Professione sanitaria grazie alla legge (dello Stato), la c.d. Legge Lorenzin che prevede all’art. 7. (Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo), punto 4. “All’articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è premesso il seguente: «Art. 01. – (Categoria professionale degli psicologi) – 1. La professione di psicologo di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561».
Dimentica altresì il Presidente che, proprio Lui, in data 3 aprile u.s. con la pubblicazione del Decreto Legge 1 aprile 2021 n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2” ha stabilito all’art. 4 “In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano. “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita”.
Pertanto, altro non si può che, in attesa delle scuse, condividere la lettera del Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, Dott. David Lazzari.