Viareggio, 1 ottobre 2022
Domanda del Moderatore, Presidente dott. Carmelo Dambone: Dottoressa cosa è importante in sede di CTU andare a verificare e, consiglierebbe i test?
Viareggio, 1 ottobre 2022
Domanda del Moderatore, Presidente dott. Carmelo Dambone: Dottoressa cosa è importante in sede di CTU andare a verificare e, consiglierebbe i test?
È del 29 maggio u.s. la risposta del Ministro della Salute, On. Roberto Speranza, all’interrogazione presentata in Senato in data 30 ottobre 2019, n. 4-02405 da alcuni Senatori sulla questione PAS (sindrome di alienazione genitoriale) e PA (alienazione genitoriale)
Con sentenza di Cassazione 10774/2018 del 17 aprile 2019 si è ribadito un principio fondamentale: l’importanza dell’ascolto del minore nei procedimenti di affidamento.
“Infatti secondo questa Corte (sez. 1-, Ordinanza n. 12957 del 24/05/2018) “In tema di separazione personale tra coniugi, ove si assumono provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l’audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione – tanto più necessaria quanto più l’età del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l’obbligo legale dell’ascolto – non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l’esame manifestatamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore, ma anche qualora il giudice opti, in luogo dell’ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso delle indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che l’ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda, mentre la consulenza è indagine che prende in considerazione una serie di fattori quali, in primo luogo, la personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori, la relazione in essere con il figlio. Nella specie non solo il minore non è mai stata ascoltato né dal giudice né da persona da lui incaricata ma nemmeno il CTU incaricato dal Tribunale di Busto Arsizio ha potuto procedere all’esame della capacità genitoriale della madre ed all’ascolto del minore e ciò costituisce una violazione dei suoi diritti”.
È con grande piacere che condivido l’uscita sulla Rivista di Psicologia dell’articolo a firma Verrocchio M.C., Marchetti D., Roma P., Ferracuti F. “Caratteristiche psicologiche e relazionali in coppia altamente conflittuali coinvolte nell’alienazione genitoriale” alla quale ho contribuito, come consulente esperto, alla raccolta dati.
Dai dati raccolti e analizzati è emerso che un’elevata percentuale di genitori che si trovano coinvolti in situazioni di alienazione genitoriale presentano profili individuali di personalità disfunzionali e, tra i genitori alienati, vi è anche una percentuale significativa di madri rifiutate dai propri figli.
La sottoscritta, dott.ssa Sara Pezzuolo, ha appreso che il Parere tecnico in merito al DDL 735 pubblicato in data 1 ottobre 2018 sul sito e condiviso in alcuni gruppi Facebook è stato oggetto di strumentalizzazioni atte ad ipotizzare un presunto dissenso degli Autori del documento dal DDl 735 a firma del Sen. Pillon.
A fronte di tali strumentalizzazioni, la sottoscritta e gli altri Autori dell’elaborato ribadiscono il pieno appoggio ai principi ispiratori incardinati nel DDL 735 precisando che il nostro operato, proprio alla luce di tale ampia condivisione, è atto a suggerire delle migliorie così come espressamente richieste in sede di lavori in Senato.
Divulghiamo il parere tecnico a firma Pezzuolo S., Piazza C. e Nestola F. fatto pervenire all’On. Simone Pillon in merito al DDL 735 “Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità”.
Gli scriventi, pur avendo presenziato alle giornate di lavoro in Senato alla luce dell’attenta lettura del DDL 735 depositato in Senato lo scorso 8 agosto, ritengono che, talune criticità in quella sede rilevate, non hanno trovato giusta considerazione rendendo il DDL 735 aperto a critiche.
Difatti, pur condividendo in linea generale, i principi del disegno di legge, la sua applicazione, così come descritta all’interno dell’articolato medesimo non tiene debitamente conto di circostanze e criticità che caratterizzano le controversie in materia di affidamento minori.
L’esperienza della Norvegia conferma che il collocamento alternato all’esito della separazione dei genitori è la soluzione migliore.
Secondo gli Autori di un’ennesima ricerca condotta su un campione di 7.000 giovani di età compresa tra i 16 ed i 19 anni il collocamento alternato, ovvero la frequentazione regolare di entrambi i genitori, è funzionale alla salute mentale, allo sviluppo delle relazioni sociali etc. dei figli di genitori separati (Aasen Nilsen, S., Breivik, K., Wold, B., & Bøe, T. (2017). Divorce and Family Structure in Norway: Associations With Adolescent Mental Health. Journal of Divorce & Remarriage, 1-20)
Il presente contributo vuole promuovere la riflessione sul fatto che, sempre più spesso, i quesiti che vengono assegnati ai C.T.U. in merito alla valutazione delle capacità genitoriali prevedono una valutazione della personalità di quest’ultimi.
“Il CTU esaminati gli atti ed i documenti di causa (….) dica quale sia lo stato psicologico ed emotivo e la personalità dei genitori” o, laddove tale esplicito riferimento non venga fatto e si rimandi ad un quesito maggiormente generico (ad esempio “… esperito ogni opportuno accertamento”) la metodologia adottata nella consulenza è quella di procedere – sia in un caso che in un altro – alla valutazione della personalità dei genitori.
Da qui l’utilizzo, del tutto foriero all’accertamento della presunta capacità genitoriale, di test di personalità, di reattivi grafici, di proiettivi (di cui il professionista spesso dimentica persino la validità ed attendibilità) atti a valutare la personalità del soggetto esaminato e su di essa riferire al Giudice.
Ma la domanda a questo punto sorge spontanea: la capacità genitoriale è direttamente correlata alla personalità? Ovvero, preso atto delle caratteristiche personologiche del genitore, quali sono quelle che lo “definiscono” adeguato? Esiste un “vademecum della personalità del genitore adeguato”?
Sappiamo bene che un genitore può essere ansioso da non dormire fino a che il figlio non rientra a casa dalla serata in discoteca oppure ansioso da impedire al figlio di uscire di casa per paura che possa succedergli qualcosa: sempre di ansia si tratta ma a connotazioni ed implicazioni diverse.
In questi giorni, all’esame della commissione giustizia c’è la proposta di legge n. 4377, che suggerisce i provvedimenti che il Giudice potrebbe prendere nel caso di inosservanza delle condizioni di affidamento dei figli da parte del genitore così detto collocatario.
Scorrendo il PDL 4377 alcuni aspetti meritano però una particolare attenzione.
1) Viene descritto il genitore che ostacola la relazione del figlio con l’altro genitore come persona il cui comportamento trae origine da un disturbo di personalità[1]. Tale affermazione è inesatta.
L’alienazione è una disfunzione della relazione pertanto non sempre alla base della disfunzione vi è un disturbo di personalità di uno dei due genitori. Vero che possono essere presenti tratti di personalità di tipo paranoideo o narcisistico ma essi possono anche non soddisfare i criteri per una diagnosi nosografica;
Ecco un contributo degli Avvocati di Famiglia in tema di alienazione genitoriale. L’articolo, redatto dall’Avv. Maria Beatrice Maranò e pubblicato sulla rivista Avvocati di Famiglia n. 2, passa in rassegna il concetto di alienazione genitoriale attraverso un’attenta disamina delle sentenze più importanti che hanno trattato l’argomento.