Home ArticoliContributi generali Consiglio Nazionale ha approvato all’unanimità le linee di indirizzo per l’applicazione dei criteri per iscrizione all’albo dei CTU presso i Tribunali previsti dalla Riforma Cartabia e declinati dal DM 109 del 4 agosto 2023

Consiglio Nazionale ha approvato all’unanimità le linee di indirizzo per l’applicazione dei criteri per iscrizione all’albo dei CTU presso i Tribunali previsti dalla Riforma Cartabia e declinati dal DM 109 del 4 agosto 2023

di Sara Pezzuolo

Il Consiglio Nazionale ha approvato all’unanimità le linee di indirizzo per l’applicazione dei criteri per iscrizione all’albo dei CTU presso i Tribunali previsti dalla Riforma Cartabia e declinati dal DM 109 del 4 agosto 2023.

Per iscriversi all’albo dei consulenti tecnici è necessario (art.4 del DM 109):

  1. essere iscritti all’ordine
  2. essere in regola con l’ECM
  3. avere una condotta morale specchiata
  4. essere dotati di speciale  competenza  tecnica  nelle  materie oggetto della categoria di interesse
  5. avere residenza anagrafica o domicilio professionale nel circondario del tribunale presso il quale si fa la domanda di iscrizione.

Nel comma 4 dell’art. 4 si specifica che “il requisito della speciale competenza tecnica sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all’eventuale settore di specializzazione l’attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo”.

Nel comma 5 dell’art.4 si specifica che “In mancanza del  requisito  di  cui  al  comma  4,  la  speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono le seguenti circostanze: a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l’aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali; b) possesso di adeguato curriculum scientifico,  comprendente,  a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività  di  ricerca, iscrizione  a  società  scientifiche,   pubblicazioni   su   riviste scientifiche”.

Tali requisiti per la professione psicologica si riferiscono alle aree di specializzazione previste dall’allegato A del DM 109/23 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/08/11/23G00121/sg).

Dopo un percorso di confronto con i referenti dei Consigli territoriali dei vari Ordini, ove la Scrivente ha partecipato in qualità di Coordinatrice del Gruppo di Lavoro di Psicologia Giuridica dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, e su proposta del Comitato Tecnico del CNOP per la Psicologia Giuridica il Consiglio Nazionale ha approvato le linee di indirizzo per l’applicazione dei criteri alla professione da parte dei Comitati presso ciascun Tribunale, dove siedono anche i rappresentanti dell’Ordine (cfr. allegato).

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