Con piacere informo che sono aperte le iscrizioni al I Congresso Nazionale organizzato dalla Società di Psicologia Clinica Forense, dal titolo “Il minore nel processo civile e penale: buone prassi clinico forensi“, che si terrà a Viareggio il 1 ottobre 2022.
minore
Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli
Depositato il Disegno legge 2421 in Senato
PDL 4377 Proposta di legge in caso di inosservanza delle condizioni dei figli da parte del genitore collocatario: riflessioni in merito
In questi giorni, all’esame della commissione giustizia c’è la proposta di legge n. 4377, che suggerisce i provvedimenti che il Giudice potrebbe prendere nel caso di inosservanza delle condizioni di affidamento dei figli da parte del genitore così detto collocatario.
Scorrendo il PDL 4377 alcuni aspetti meritano però una particolare attenzione.
1) Viene descritto il genitore che ostacola la relazione del figlio con l’altro genitore come persona il cui comportamento trae origine da un disturbo di personalità[1]. Tale affermazione è inesatta.
L’alienazione è una disfunzione della relazione pertanto non sempre alla base della disfunzione vi è un disturbo di personalità di uno dei due genitori. Vero che possono essere presenti tratti di personalità di tipo paranoideo o narcisistico ma essi possono anche non soddisfare i criteri per una diagnosi nosografica;
Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli. Depositato il Disegno legge 2421 in Senato
Approdato in Senato il disegno di legge concernente le modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile che introduce la doppia residenza ed il mantenimento diretto.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. 1. All’articolo 337-ter del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto, nel proprio esclusivo interesse morale e materiale, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, con paritetica assunzione di responsabilità e di impegni, salvo i casi di impossibilità materiale da accertarsi a cura del giudice, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, ai quali è data facoltà di chiedere al giudice, con idoneo e separato procedimento, di disciplinare il diritto dei minori a mantenere la relazione con essi.
L’attendibilità del testimone rientra nei compiti esclusivi del Giudice (Corte di Cass., sez. III pen. n. 28935 del 12.07.2016)
Il giudice può fare ricorso ad una indagine tecnica che fornisca dati inerenti al grado di maturità psichica del teste minore vittima di abusi sessuali solo al fine di valutarne l’attitudine a testimoniare, ovvero la capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessiva che non sia compromessa dalla presenza di eventuali alterazioni psichiche, ma non anche per valutare ed accertare l’attendibilità delle risultanze della prova testimoniale, poiché tale operazione rientra nei compiti esclusivi del giudice
Suprema Corte di Cassazione, sez. III penale
sentenza 12 luglio 2016, n. 28932
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere
Dott. MANZON Enrico – Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1378/2015 della Corte di appello di Palermo del 25 marzo 2015;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MAZZOTTA Gabriele, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito, altresì, per il ricorrente l’avv. (OMISSIS), del foro di Palermo, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Linee Guida per la regolazione dei processi di sostegno e allontanamento del minore dell’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali
In Italia il fenomeno degli affidamenti familiari e dei collocamenti nelle comunità è, purtroppo, un fenomeno diffuso. Seppure l’ultimo report del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali facente riferimento a dati al 31.12.2012 mostra un calo del fenomeno, tale problematica, nelle controversie concernenti i minori, è ampiamente dibattuta e sostenuta.
A tale proposito, reputo interessante condividere le Linee Guida per la regolazione dei processi di sostegno e allontanamento del minore redatte dall’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali in data 24.06.2015 .
In tale documento si sottolinea il fatto che, l’allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare deve essere un “segmento residuale dei processi e delle attività poste in essere” essendo, l’obiettivo prioritario dell’intervento, la prevenzione dell’allontanamento con priorità alla crescita ed al recupero delle risorse all’interno del nucleo familiare.
La ratio dell’allontanamento è quindi quella di una soluzione estrema, da attualizzarsi nelle situazioni di grave rischio per il minore e dopo un’attenta esclusione di tutte le altre possibilità; laddove venga attuato, esso, è da intendersi finalizzato a garantire il rientro del minore in famiglia nei tempi più brevi possibili.
Altro aspetto interessante del documento è l’elenco degli elementi da tenere in considerazione nelle stesura delle relazioni in caso di allontanamento (punto 2 pg.2): “Occorre che nella relazione siano esposti in maniera distinta gli elementi descrittivi da quelli valutativi e siano indicati gli interventi che sono stati posti in essere, ove possibile, per evitare l’allontanamento”.
Nell’auspicio che, dalla teoria si passi alla pratica nell’effettivo interesse dei minori, si rimanda alla lettura degli allegati.
Psicologia & Giustizia
Anno XVI, numero 2
Luglio – Dicembre 2015
Abstract.
Nei reati di tipo sessuale è fondamentale la prova testimoniale per accertare la attendibilità del dichiarato narrativo.
Nel caso che andiamo ad esaminare il presunto autore dell’abuso sessuale era un conoscente della famiglia. Il minore nulla asserisce in riferimento al presunto abuso sessuale tanto che, in sede di perizia, il consulente nominato dal Tribunale ipotizza la presenza di un fraintendimento. Nell’ambito delle indagini difensive si apprende che la madre del minore è affetta da un disturbo di personalità con depressione. La difesa chiede l’accertamento della idoneità a testimoniare della signora che viene negata e quindi, in funzione del de relato materno, l’imputato viene condannato.
Stante la letteratura scientifica in materia, nel caso in questione sarebbe stato fondamentale verificare, se e quanto, il disturbo psicopatologico della madre incidesse o meno sulla idoneità a rendere testimonianza in merito al presunto abuso sessuale subito dal figlio.
Testo allegato
Abstract: Nell’ambito della testimonianza del minore importante, per i professionisti che operano in tale settore, è stata e, lo è, la sentenza della Cassazione Penale sez. III ottobre 1997 n. 8962 nota come sentenza Ruggeri dove, a fronte di un’attenta analisi, sono state prese in considerazione le raccomandazioni che la psicologia forense e altre discipline implicate da tempo andavano sostenendo sulla testimonianza. Ancora, importante passo in avanti è stato fatto con la sentenza della Cassazione Penale Sez. III n. 37147/07 nella quale enfasi è stata posta su molti elementi tra i quali, significativo, è stato il riconoscimento dato alla Carta di Noto per ciò che concerne la genuinità delle dichiarazioni del minore.