È con molto piacere che Vi invito a partecipare al Convegno organizzato dal Gruppo di Lavoro di Psicologia Giuridica dell’Ordine degli Psicologi della Toscana in tema di “Ascolto del minore e raccolta testimoniale: aspetti critici e nuove fattispecie di reato“.
I posti disponibili sono 1.000 di cui 500 riservati ai Colleghi iscritti all’Ordine degli Psicologi della Toscana.
L’iscrizione è gratuita.
Ascolto del minore
Manuale di Psicologia Giuridica. | Pezzuolo S., Ciappi S. – Seconda edizione
Finalmente in stampa la seconda edizione del Manuale di Psicologia Giuridica. La teoria, le tecniche, la valutazione a cura della dott.ssa Sara Pezzuolo e Silvio Ciappi con la prefazione del Prof. Giuseppe Sartori della quale si riporta un estratto: “Il panorama delle attività formative in ambito psicologico forense nazionale particolarmente problematico. Molti formatori, senza esperienza specifica, organizzano corsi improvvisati ed una rapida ricognizione dei docenti lascia perplessi. Chi pensa di conoscere l’ambiente accademico e professionale si trova di fronte a nomi sconosciuti.
Purtroppo, il giovane che vuole avvicinarsi alla disciplina, non riesce a distinguere fra iniziative di alta e di bassa qualità. Ecco, allora, che il lettore di questo volume non vi troverà soltanto una trattazione contenutistica della materia, ma avrà anche a disposizione una “mappatura” dei professionisti che contano a livello nazionale.
Questo manuale, infatti, è stato scritto da esperti che oltre a una formazione e un’attività di ricerca di primaria importanza, svolgono anche un’attività forense rilevante. Gli autori sono quindi in grado di comprendere ciò che conta di più è ciò che conta di meno nella pratica forense e hanno trasferito questo loro know-how nella stesura dei vari capitoli.”
Tra le tante realtà di vita toccate dall’emergenza Coronavirus vi è senza dubbio quella delle famiglie separate. Chiediamoci, allora, come stanno le famiglie separate e come vivono questo momento; se l’emergenza ha creato problemi nuovi e come ha modificato quelli di sempre. E cerchiamo di capire se i diritti dei figli e quelli dei genitori vengono salvaguardati. – Rita Rossi: avvocato Presidente A.N.F.I. Emilia-Romagna – Cristina Romina D’Agostini: avvocato – Marco Pingitore: Psicologo-Psicoterapeuta – Luciano Natale Vinci: avvocato – Sara Pezzuolo: Psicologa giuridica
L’ascolto del minore nelle CTU per affidamento: esempi di interviste ed aree da indagare
Con sentenza di Cassazione 10774/2018 del 17 aprile 2019 si è ribadito un principio fondamentale: l’importanza dell’ascolto del minore nei procedimenti di affidamento.
“Infatti secondo questa Corte (sez. 1-, Ordinanza n. 12957 del 24/05/2018) “In tema di separazione personale tra coniugi, ove si assumono provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l’audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione – tanto più necessaria quanto più l’età del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l’obbligo legale dell’ascolto – non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l’esame manifestatamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore, ma anche qualora il giudice opti, in luogo dell’ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso delle indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che l’ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda, mentre la consulenza è indagine che prende in considerazione una serie di fattori quali, in primo luogo, la personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori, la relazione in essere con il figlio. Nella specie non solo il minore non è mai stata ascoltato né dal giudice né da persona da lui incaricata ma nemmeno il CTU incaricato dal Tribunale di Busto Arsizio ha potuto procedere all’esame della capacità genitoriale della madre ed all’ascolto del minore e ciò costituisce una violazione dei suoi diritti”.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi nel 2019 su affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità. Che… “figura bibliografica”
È di questi giorni (7 febbraio 2018) la notizia di una “bizzarra” posizione assunta dall’Ordine Nazionale degli Psicologi audito in Commissione Giustizia del Senato nell’ambito dei ddl n. 45, 118, 735 e 837 in tema di affido minori.
Come gli addetto ai lavori sicuramente si ricorderanno, il medesimo Consiglio Nazionale (CNOP) nel novembre 2011 sentito in Commissione Giustizia Senato nell’ambito dei ddl 957 e 2454 così si esprimeva: “(…) si ritiene che al fine di promuovere la salute dei minori i punti fondamentali siano i seguenti: frequentazione equilibrata; riferimento abitativo a doppio domicilio (due case), cioè percepire come propria la casa del padre che quella della madre; ricevere cura e accudimento di entrambi nella quotidianeità; cioè constatare che entrambi i genitori provvedono ai propri bisogni, anche di tipo economico; promozione della possibilità di mediazione mediante un passaggio massimamente anticipato prima che cominci la fase contenziosa”.
Parere tecnico al DDL 735 “Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità”
Divulghiamo il parere tecnico a firma Pezzuolo S., Piazza C. e Nestola F. fatto pervenire all’On. Simone Pillon in merito al DDL 735 “Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità”.
Gli scriventi, pur avendo presenziato alle giornate di lavoro in Senato alla luce dell’attenta lettura del DDL 735 depositato in Senato lo scorso 8 agosto, ritengono che, talune criticità in quella sede rilevate, non hanno trovato giusta considerazione rendendo il DDL 735 aperto a critiche.
Difatti, pur condividendo in linea generale, i principi del disegno di legge, la sua applicazione, così come descritta all’interno dell’articolato medesimo non tiene debitamente conto di circostanze e criticità che caratterizzano le controversie in materia di affidamento minori.
Finalmente disponibile il Manuale Psicoforense dell’Età evolutiva a cura di Camerini G.B., Di Cori R., Sabatello U., Sergio G. di cui ho avuto il piacere di essere tra gli Autori.
Il manuale contiene e prende in disamina tutti i temi che la pratica forense dell’età evolutiva può trovarsi ad affrontare. Il volume è il più attuale ed aggiornato prodotto della scienza neuropsicosociale applicato alla valutazione dei minori sia in ambito civile che penale. In ambito penale il Manuale si sofferma sul minore autore e vittima di reato oltre che sulle azioni più corrette da intraprendere in sede giudiziaria e di assistenza. In ambito civile, oltre alla valutazione ed agli interventi in caso di affidamento minori, si occupa della valutazione del danno in soggetti in età evolutiva.
Con le presentazioni della Prof.ssa Merzagora e del Prof. Lenti, il libro si divide in III sezioni.
Buone prassi giudiziarie e psicosociali in favore della bigenitorialità e di contrasto all’alienazione parentale
Le separazioni conflittuali rappresentano un fenomeno molto dannoso per la salute psicofisica sia dei genitori che dei figli minorenni e non di rado generano difficoltà relazionali tra figlio e genitori con conseguenze a distanza anche gravi, in primis per i figli, costituendo una condizione di stress cronico.
Pertanto si rendono necessarie valutazioni psicoforensi e modelli di intervento tempestivi ed efficaci, tali da consentire il rispetto delle decisioni dei tribunali e la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti, attraverso un coordinamento tra autorità giudiziaria ed agenzie sociali e sociosanitarie, prevenendo così il consolidamento di situazioni pregiudizievoli per i minori coinvolti sino a configurarsi un vero e proprio problema di salute pubblica.
L’alienazione genitoriale non è una “patologia” ma un comportamento illecito. Tribunale di Milano, sez. IX civ. decreto 9-11 marzo 2017 (Pres. Amato, est. Buffone)
Condivido l’intervista andata in onda su Radio Radicale in data 28.03.2017 all’interno della Rubrica Divorzio Breve condotta da Diego Sabatinelli. Oggetto della riflessione è il decreto del Tribunale di Milano, sez. IX civile del 9-11 marzo con particolare riferimento alla prescrizione del percorso psicoterapico con incarico a “l’Ente Affidatario, per il tramite dei suoi Servizi Sociali e in collaborazione con i Servizi Specialistici della Asl, ciascuno per la parte di sua competenza, di avviare interventi di supporto alla genitorialità e interventi di supporto psicologico/psichiatrico per la madre e per il padre per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse del minore.
La perizia psicologica sulla capacità a testimoniare di minori presunte vittime di abuso sessuale: la formazione della prova scientifica
E’ con molto piacere che condivido la sentenza di Cass. III sez penale n. 1752/2017 dal momento che il caso mi ha coinvolto, fin dall’inizio, in veste di consulente tecnico.
La Corte di Cassazione, partendo dal “diritto alla prova”, con riferimento particolare a quel tipo di prova che è scientifica, discorre sulla disattesa richiesta di perizia in merito alla idoneità a testimoniare dei due minori coinvolti nel procedimento.
Afferma la S.C. che, per stabilire la idoneità a rendere testimonianza di un minore, devono essere seguite protocolli convalidati dalla comunità scientifica le cui risultanze non possono essere sostituite dalle valutazioni psicologiche compiute dagli operatori che si occupano dei minori.