“AICPF intende proporre alcune considerazioni in merito alle situazioni, di frequente riscontro nell’ambito delle consulenze tecniche d’ufficio in materia di affidamento dei figli, nelle quali siano in corso procedimenti penali riguardanti ipotesi di maltrattamenti e abusi in famiglia a carico sia dei minori che delle parti adulte. L’assenza di procedure condivise in cui opera il singolo CTU e l’inasprimento sempre maggiore dei conflitti presenti nelle separazioni rendono necessaria una riflessione che si auspica possa condurre alla stesura di buone prassi al fine di circoscrivere l’intervento del CTU in un perimetro in cui prevalgano la responsabilità, la specificità ed i limiti del suo operato. Il seguente documento si pone altresì l’obiettivo di proporre una procedura operativa in linea con la comunità scientifica, le Linee Guida Nazionali sull’ascolto del minore testimone (2010) e la recente sentenza della Suprema Corte (19.05.2020, n. 9143) in tema di famiglia e separazioni. In particolare AICPF desidera evidenziare che:
CTU
Tra le tante realtà di vita toccate dall’emergenza Coronavirus vi è senza dubbio quella delle famiglie separate. Chiediamoci, allora, come stanno le famiglie separate e come vivono questo momento; se l’emergenza ha creato problemi nuovi e come ha modificato quelli di sempre. E cerchiamo di capire se i diritti dei figli e quelli dei genitori vengono salvaguardati. – Rita Rossi: avvocato Presidente A.N.F.I. Emilia-Romagna – Cristina Romina D’Agostini: avvocato – Marco Pingitore: Psicologo-Psicoterapeuta – Luciano Natale Vinci: avvocato – Sara Pezzuolo: Psicologa giuridica
Sul compenso del CTU (Corte di Cass., sez. II civile, n. 21549 del 25 ottobre 2016)
Tra le diverse questioni che i colleghi sottopongono alla mia attenzione vi è quella su come redigere la proposta di notula laddove l’espletamento dell’incarico professionale sia in qualità di CTU.
Come noto, la richiesta di onorario deve essere redatta secondo la normativa vigente dunque o in funzione delle vacazioni effettuate o in funzione del D.P.R. 115 del 2002.
Rispetto agli onorari a vacazione il riferimento è l’art. 4 della legge 319/1980: “(..) La vacazione è di due ore. L’onorario per la prima vacazione è di euro 5,16 (L. 10.000) e per ciascuna delle successive è di euro 2,58 (L. 5.000). L’onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindi giorni. (…) Il Giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico. Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell’autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni”.
Con l’ordinanza 26839/16 della Corte Suprema di Cassazione VI sez. civile L depositata il 22 dicembre 2016, la Corte è tornata a rispondere alla questione legata agli spazi di manovra del CTU nell’acquisizione di ulteriori elementi, anche documentali, utili per l’assolvimento dell’incarico. L’attenzione in questo caso, è sul limite di un impostazione troppo ampia che faccia, della CTU, lo strumento per superare il mancato soddisfacimento dell’onere probatorio trasformando la sua natura in un contenuto “meramente esplorativo”.
Il Giudice può disattendere la conclusioni di una CTU?
La risposta a questo quesito è stata fornita dalla sentenza n. 369936 della Corte di Cassazione, sez. V penale, del 6.09.2016.
Esprimendosi su questa tematica la Suprema Corte afferma: “E’ infatti, parimenti pacifico che in tema di istruzione dibattimentale, quando sia necessario svolgere indagini od acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze, il Giudice può ritenere superflua la perizia quando pensi di poter giungere alle medesime conclusioni di certezza sulla base di altre e diverse prove; non gli è, consentito di rinunciare all’apporto dei perito per avvalersi direttamente di proprie, personali, specifiche competenze scientifiche, tecniche ed artistiche.
Abstract: Il presente contributo propone un’attenta disamina di quali sono le procedure, i diritti ed i doveri dei professionisti, nello specifico gli psicologi, chiamati ad assolvere il compito di Consulente Tecnico d’Ufficio e Consulente Tecnico di Parte. Tali figure professionali sono previste dal Codice di Procedura Civile (Libro I – Disposizioni Generali – Capo III – Art. 61/64) e dal Codice di Procedura Penale (Libro III – Parte I – Prove – Titolo II – Mezzi di prova – Capo IV – Perizia – Art. 220/233). Al fine di meglio ottemperare al proprio mandato professionale è indispensabile che lo psicologo forense abbia nozioni dei passaggi tecnico-burocratici che caratterizzano l’iter della consulenza e del processo all’interno del quale la sua professionalità è chiamata ad intervenire.
CTU e CTP nel procedimento civile
Il consulente tecnico d’ufficio è solitamente definito come gli “occhi del giudice”.
Il giudice si avvalora di un esperto in una particolare disciplina per avere un conforto scientifico nella sua decisione, anche se egli è, e resta, il “peritus peritorum”.
Ecco allora che la C.T.U. diventa lo strumento di valutazione del giudice.
Il C.T.U. è nominato in base all’articolo 191 c.p.c., viene convocato in udienza e, dopo il giuramento, si procede alla lettura del quesito.
Una delle maggiori difficoltà nell’ambito della psicologia è la distinzione che si crea tra lo psicologo in veste clinica e lo psicologo in veste peritale.
Il ruolo dello psicologo nella C.T.U. non è quello di fare il clinico, di offrire sostegno ma è quello di “stimare”. Nello specifico, lo psicologo forense, ha il compito di valutare il danno che un evento ha indotto in un soggetto ma non ne comporta il trattamento terapeutico. Per fare un semplice esempio pensiamo al danno da lutto. Potremo ipotizzare, dopo aver fatto l’indagine psicologica e aver elaborato la consulenza psicologico-giuridica, che il cliente, (altra distinzione fondamentale: lo psicologo clinico ha pazienti, lo psicologo forense ha clienti!!!), abbia sviluppato una sintomatologia depressiva.
Orbene, compito dello psicologo forense non è quello di curare il paziente dalla depressione ma, bensì, quello di valutare il danno (nel caso in esempio si tratta di danno biologico di tipo psichico e danno esistenziale) e rispondere all’interlocutore, che in ambito di C.T.U. è appunto il giudice, in merito all’esistenza e alle caratteristiche di tale danno.
Nell’ambito del suo lavoro d’indagine, il C.T.U. si può avvalere di ausiliari (sempre portando ad esempio la psicologia, gli ausiliari richiesti possono essere psicodiagnositici, neurologi, psichiatri etc.), i quali hanno il compito di “aiutare” e collaborare, sotto la responsabilità del C.T.U., per rispondere al meglio al quesito posto.
La prima azione ufficiale del C.T.U. è la comunicazione d’inizio delle operazioni peritali. Tale atto è fondamentale, in quanto fa parte delle norme dirette alla tutela del contradditorio. La mancata comunicazione alle parti costituisce la violazione del contradditorio e pertanto comporta la nullità della consulenza. Tale comunicazione deve essere fatta ai difensori delle parti ed agli eventuali consulenti di parte. Una volta comunicato l’inizio delle operazioni peritali, non sussiste obbligo di comunicazione in merito alla loro prosecuzione anche se, la prassi ed una buona professionalità, auspicano tale comunicazione procedendo alla stesura di un calendario delle operazioni peritali insieme alle parti.
Successivamente si prosegue nella fase delle indagini, si procede all’anamnesi, ai colloqui clinici, alla somministrazione di test e, se si ritiene opportuno, si intervistano terze persone per avere una migliore comprensione del problema oggetto di causa; si fa ricerca.
Il passaggio finale consiste nella stesura della relazione scritta (art. 195 c.p.c.). La relazione scritta non è altro che il lavoro di sintesi, il lavoro conclusivo che il C.T.U. riporta al giudice rispondendo al quesito che in sede di udienza gli è stato affidato.
Tale relazione deve essere depositata in cancelleria entro un termine di giorni indicato dal giudice; se ciò non fosse possibile per impedimenti rilevanti, il C.T.U. può chiedere una proroga del termine per il deposito della relazione.
Il consulente tecnico d’ufficio può essere sostituito o ricusato. La sostituzione può avvenire ad esempio quando vi è un consistente ritardo nel deposito della relazione, o comunque per motivi gravi, la ricusazione si realizza quando viene effettuata una valutazione di inidoneità del consulente.
La figura quindi dello psicologo nel contesto peritale è una figura altra dallo psicologo clinico, i due hanno doveri diversi, quesiti diversi, percorsi formativi diversi… entrambi sono laureati in psicologia ma hanno competenze e conoscenze diverse. Tutti i medici sono laureati in medicina, ma tra loro vi è chi diventa cardiologo, ortopedico etc..
Purtroppo questa concezione di specificità e scientificità della psicologia manca. Forse un po’ per colpa proprio di noi psicologi che abbiamo la presunzione di essere “tuttologi”.