Depositato il Disegno legge 2421 in Senato
PDL 4377 Proposta di legge in caso di inosservanza delle condizioni dei figli da parte del genitore collocatario: riflessioni in merito
In questi giorni, all’esame della commissione giustizia c’è la proposta di legge n. 4377, che suggerisce i provvedimenti che il Giudice potrebbe prendere nel caso di inosservanza delle condizioni di affidamento dei figli da parte del genitore così detto collocatario.
Scorrendo il PDL 4377 alcuni aspetti meritano però una particolare attenzione.
1) Viene descritto il genitore che ostacola la relazione del figlio con l’altro genitore come persona il cui comportamento trae origine da un disturbo di personalità[1]. Tale affermazione è inesatta.
L’alienazione è una disfunzione della relazione pertanto non sempre alla base della disfunzione vi è un disturbo di personalità di uno dei due genitori. Vero che possono essere presenti tratti di personalità di tipo paranoideo o narcisistico ma essi possono anche non soddisfare i criteri per una diagnosi nosografica;
2) La rottura del legame con uno dei genitori è dannosa per il figlio[2]: la centralità della bigenitorialità, sostenuta dalla PDL 4377, è supportata da numerosa bibliografia scientifica. A partire da Solint (1980) in poi, l’ipotesi che il c.d. collocamento alternato fosse positivo per i genitori e la prole è stata dimostrata nel tempo con successive ricerche basate su campioni sempre più ampi. Con la rassegna metanalitica di Bausermann (2002) la joint custody ha affermato i suoi effetti positivi.
Nel 2007 Jablonska et al., su un campione di 15.428 adolescenti verificarono che l’affidamento materialmente condiviso diminuisce i rischi comportamentali (es. assunzione di droghe, esposizione a bullismo e violenza fisica, distress mentale etc.). Sarkadi et al. (2008), analizzando retrospettivamente 24 studi longitudinali svolti in 4 continenti diversi, conclusero che il coinvolgimento paterno nell’accudimento dei figli migliora lo sviluppo cognitivo, riduce i problemi di carattere psicologico nelle giovani donne, diminuisce la delinquenza giovanile e riduce la frequenza di problemi comportamentali.
Ancora, nel 2012 Bjarnason et al. analizzando un campione costituito da 184.496 minori di 36 paesi rilevarono che i bambini che vivono con entrambi i genitori biologici hanno più alti livelli di soddisfazione rispetto ai bambini che vivono con un genitore single o con un genitore biologico e l’altro acquisito e coloro che vivono un collocamento suddiviso in tempi paritetici riferiscono una migliore soddisfazione di vita rispetto alle altre soluzioni di famiglie separate. Bergstrom et al. (2013) evidenziarono migliori parametri di benessere psico-fisico laddove i figli di genitori separati spendevano sostanzialmente tempi uguali presso i due genitori. Sull’effetto positivo del collocamento alternato sulla salute dei figli anche i risultati di Bergstrom et al. (2015) diedero le medesime evidenze.
Non solo, persino i figli di genitori separati, in una ricerca condotta da Fabricius & Hall (2000), hanno dichiarato che avrebbero voluto trascorrere più tempo con i propri padri mentre crescevano[3]. La soluzione migliore che i figli di genitori separati preferivano era quella di una ripartizione paritaria del tempo trascorso con ciascun genitore scelto dal 93% dei soggetti che avevano avuto un affido alternato e dal 70% di coloro che non lo avevano sperimentato.
Laddove il PDL 4377 associa l’importanza di agire in misura preventiva per limitare i costi economici e sociali, la bibliografia a disposizione ben enuncia che, la prevenzione nel caso di situazioni non pregiudizievoli per il minore, ha come premessa fondamentale un’equa frequentazione di entrambi i genitori.
3) Cosa fare se il genitore è inottemperante? La PDL 4377 indica “… a richiesta dell’altro genitore, di modificare la residenza abituale della prole, sostituendo il genitore che impedisce, ritarda o rende colpevolmente più difficoltoso il rapporto tra il figlio e l’altro genitore, quelle che “momentaneamente subisce questo ostracismo”.
La considerazione che “i tempi della giurisdizione penale non potranno, mai, essere quelli della crescita di un minore” è condivisibile ma, ritengo, non lo siano neanche i tempi della giurisdizione civile.
In tal senso è importante intervenire tempestivamente con una responsabile attivazione del 709 ter c.p.c e, successivamente, procedere all’inversione del collocamento previa analisi del caso concreto.
In accordo con il Tribunale di Milano, sez. IX civ, decreto 9-11 marzo 2017 (Pres. Amato, est. Buffone) potrebbe anche trovare riferimento l’art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Sarebbe opportuno che – proprio perché i minori non hanno tempo per aspettare l’iter giuridico – prevedere che, tali questioni, siano affrontate in tempi celeri, con fissazione della prima udienza entro un mese dalla comparsa di costituzione e con udienze successive tra loro ravvicinate[4].
I tempi devono essere rapidi: troppo spesso la CEDU sanziona l’Italia per violazione art. 8 (Bove c. Italia, 2005; Errico c. Italia; 2009; Piazzi c. Italia 2010; Lombardo c. Italie 2013; Santilli c. Italia 2013; Zhou c. Italia 2014; Manuello et Nevi c. Italia, 2015; Bondavalli c. Italia 2015; Strumia c. Italia 2016; Giorgioni c. Italia 2016; Endrizzi c. Italia, 2017; Solarino c. Italia, 2017; D’Alconzo c. Italia, 2017).
A parere di chi scrive è che, uno dei problemi legati all’intervento, concerne il sostegno ed il ruolo dei servizi sociali. Difatti, l’azione di sostegno al nucleo familiare viene demandata ai servizi sociali pubblici che, spesso per mancanza di fondi, non possono seguire costantemente il problema il che conferma, al genitore inottemperante, la sensazione di poter restare impunito.
Al fine di arginare anche questa criticità nei casi di elevata conflittualità genitoriale potrebbe essere nominato pro-tempore o un curatore speciale del minore il quale, esonerato dal fare valutazioni è, per definizione di mandato, chiamato a compiere atti nell’interesse del minore, ovvero un professionista esperto sulle tematiche della conflittualità nei contesti di separazione il quale, non espletando valutazioni né ponendo in essere percorsi psicologici di vario tipo, è chiamato ad attivarsi per rappresentare quale sia la migliore tutela del minore[5].
Sotto questo profilo anche le troppe – a volte inutili CTU – inciderebbero sui costi sociali. Laddove la tutela effettiva e concreta della bigenitorialità diventasse la “ratio”, le consulenze tecniche andrebbero indicate solo in casi ove è opportuno verificare la idoneità genitoriale e/o le motivazioni soggiacenti al rifiuto di uno dei due genitori (ex. Cass. Sez. I Civ., 6919/16).
Si tratta quindi di intraprendere la strada dei piani genitoriali che “bilanciano” il tempo dei minori presso ciascun genitore in accordo con le evidenze dei più autorevoli studi mondiali sull’argomento che prevedono l’applicazione di queste soluzioni anche con bambini sotto i 4 anni (Warshak, 2014), e in linea con il parere del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi audito in Commissione Giustizia e Senato (2011) in riferimento al ddl 957 e 2454 che rinforza che “al fine di promuovere la salute mentale dei minori i punti fondamentali sono i seguenti:1) frequentazione equilibrata; 2) riferimento abitativo a doppio domicilio (due case) in modo da percepire come propria sia la casa del padre che la casa della madre; ricevere cura e accudimento da entrambi nella quotidianità, in modo da constatare che entrambi i genitori provvedono ai propri bisogni anche di tipo economico”.
4)Quali potrebbero essere allora le proposte?
A meno di condizioni pregiudizievoli per il minore, i tempi di frequentazione di entrambi i genitori dovrebbero prevedere tempi pressochè di paritetica frequentazione fin dalla prima fase della separazione al di là del livello di conflittualità della coppia.
Troppo spesso si è dato risalto al conflitto nella coppia genitoriale non tenendo in debita considerazione che il benessere del minore è maggiormente associato al mantenimento della relazione con entrambi i genitori al di là della conflittualità (Nielsen, 2011; 2017).
La situazione attuale dell’affidamento condiviso e, di conseguenza di una “presunta” realizzazione del diritto alla bigenitorialità, in Italia è la seguente (Vezzetti, 2016):
Laddove si ravvisino difficoltà del minore nella frequentazione di uno dei due genitori introdurre sanzioni ex art. 709 ter (il periodo di “prova” non può durare oltre i tre mesi).
Successivamente, laddove le sanzioni ex art. 709 c.p.c. o eventuali altri provvedimenti ex. art 96 c.p.c. non sortiscano risultati procedere al cambiamento di collocamento.
L’iter giudiziario, a fronte di comparse di costituzione che facciano riferimento ad una difficoltà nel mantenimento dei rapporti con la prole, dovrebbero prevedere la prima udienza entro un mese dalla presentazione della richiesta.
Le udienze devono essere ravvicinate tra loro e, le eventuali valutazioni (esempio le consulenze tecniche d’ufficio) devono essere espletate in tempi brevi (massimo 120 giorni) al fine di procedere celermente nell’adozione di eventuali provvedimenti ritenuti utili nell’interesse del minore.
L’ipotesi del cambiamento di collocamento è soluzione perseguibile e raccomandabile: essa però non è erga omnes.
Occorre difatti valutare ciascuna soluzione nella peculiarità della relazione tra i membri del sistema-famiglia e, in un’ottica minore-centrica (vs adulto-centrica) procedere con gli interventi di tutela della bigenitorialità.
Investire sulla sana crescita dei minori oggi è la migliore prevenzione nella costruzione della società di domani.
BIBLIOGRAFIA:
- Bausermann R. (2002). Child adjustement in joint-custody versus sole custody arrangemets: a meta analityc review. Journal of family Psychology, 6, 91-102;
- Bergström, M., Modin, B., Fransson, E., Rajmil, L., Berlin, M., Gustafsson, P. A., & Hjern, A. (2013). Living in two homes-a Swedish national survey of wellbeing in 12 and 15 year olds with joint physical custody. BMC Public Health, 13(1), 868;
- Bergström, M., Fransson, E., Modin, B., Berlin, M., Gustafsson, P. A., & Hjern, A. (2015). Fifty moves a year: is there an association between joint physical custody and psychosomatic problems in children?. Journal of epidemiology and community health, jech-2014;
- Bjarnason, T., Bendtsen, P., Arnarsson, A. M., Borup, I., Iannotti, R. J., Löfstedt, P., … & Niclasen, B. (2012). Life satisfaction among children in different family structures: a comparative study of 36 western societies. Children & Society, 26(1), 51-62;
- Fabricius W.F., Hall J. (2000). Young adults’s perspective on divorce. Family and Conciliation Courts Review, 38, 446-461;
- Gardener R.A., (1988). Recommendation for dealing with parents who induce a parental alienation syndrome in their children, Journal of Divorce & Remmariage, 28, 3,4, 1-21;
- Jablonska, B., & Lindberg, L. (2007). Risk behaviours, victimisation and mental distress among adolescents in different family structures. Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 42(8), 656-663;
- Nielsen, L. (2011). Divorced fathers and their daughters: A review of recent research. Journal of Divorce & Remarriage, 52(2), 77-93.
- Nielsen, L. (2017). Re-examining the research on parental conflict, coparenting, and custody arrangements. Psychology, Public Policy, and Law, 23(2), 211.
- Sarkadi, A., Kristiansson, R., Oberklaid, F., & Bremberg, S. (2008). Fathers’ involvement and children’s developmental outcomes: a systematic review of longitudinal studies. Acta paediatrica, 97(2), 153-158;
- Sullivan, M. J., Ward, P. A., & Deutsch, R. M. (2010). Overcoming barriers family camp: a program for high-conflict divorced families where a child is resisting contact with a parent. Family Court Review, 48(1), 116-135.
- Vezzetti, V. C. (2016). New approaches to divorce with children: A problem of public health. Health psychology open, 3(2), 2055102916678105.
- Warshak R.A. (2010). Family Bridges: using insights from social science to reconnect parents and alienated children, family Court Review, 48, 1, 48-80;
- Warshak, R. A. (2014). Social science and parenting plans for young children: A consensus report. Psychology, Public Policy, and Law, 20(1), 46.
[1] “(…) che fonda la sua radice in un disturbo della personalità del genitore che assume, anche inconsciamente, atteggiamenti manipolativi ai danni dei figli”;
[2] “(…) con la conseguenza che svilupperà una personalità “piegata”, non più in grado di poter trarre anche dall’altro genitore, quel contributo che la sua stessa esigenza di figlio reclama per essere e per mantenere un buon equilibrio di personalità”;
[3] Si trattava di giovani il cui “collocamento” era presso la madre;
[4] Ciò in accordo con quanto la medesima PDL invoca “Che il fattore della “tempestività di un intervento correttivo” sia il nodo centrale è confermato anche dagli studi e dalle ricerche psicologiche del settore: che testimoniano come vi sia la necessità di dover addirittura agire in via preventiva (…) il compito del legislatore è quello di scongiurare, in via preventiva, che una “separazione coniugale” possa provocare “dei blocchi o dei disturbi” alla serena crescita della prole minorenne che, ricordiamo, proprio perchè minorenne è soggetta alle dinamiche dell’età evolutiva…”;
[5] Capita ad esempio sovente la questione delle visite mediche per il minore in assenza di accordo genitoriale;