Con molto piacere condivido la circolare del Ministero della Salute del 13 dicembre 2019 nella quale si affermano concetti troppo spesso ignorati.
Fotocopiare i test è commettere un uso scorretto degli strumenti psicodiagnostici, un malcostume scientifico e deontologico.
Difatti, spesso, anche nell’ambito delle consulenze forensi si assiste a questa pratica rudimentale di fotocopiare i protocolli dei test in totale inosservanza delle indicazioni della International Test Commission (ITC) la quale ha elaborato le International Guidelines for Test Use (2013 in allegato) per un uso corretto dei test recepite anche dalla European Federation of Professional Psychologists Association (EFPA http://www.efpa.eu/).
In queste linee guida si raccomanda ai professionisti la cura del materiale e la sua conservazione.
L’atto del fotocopiare i test, “… oltre a rappresentare una scappatoia illegale per non pagare questionari e moduli, è un uso non corretto degli strumenti psicodiagnostici e un malcostume tanto dal punto di vista scientifico che della deontologia professionale (…)”.
La professionalità dello psicodiagnosta richiede preparazione e competenze specifiche in relazione alle peculiarità del contesto in cui esso opera: l’esperto psicodiagnosta dovrà conoscere le potenzialità ed i limiti degli strumenti d’indagine di cui intende avvalersi.
Viene riconosciuta, a tutti gli effetti, l’importanza della figura professionale dello psicodiagnosta con proprie responsabilità. La scelta metodologica, non può essere avulsa dalle conoscenze che concernono la psicologia forense e quella clinico-psicopatologica (basti solo pensare ai differenti requisiti che caratterizzano i Forensic Assessment Instruments’ c.d. FAIs, dagli strumenti utilizzati nella pratica clinica).
“A tutti gli effetti il ruolo dello psicodiagnosta si configura come una vera e propria specializzazione e in quanto tale richiede uno specifico percorso formativo teorico-pratico. Il professionista che opera in tale ambito deve, infatti, possedere una preparazione specifica e ampia anche in ragione delle responsabilità che si assume stilando una diagnosi psicologica sia in relazione alle peculiarità dell’ambito forense in cui opera, sia per le conseguenze che possono scaturire dal suo lavoro. La preparazione deve riguardare, oltre ovviamente alla competenza specifica psicodiagnostica dei test di maggior diffusione, anche quella di psicologia forese e clinico-psicopatologica. L’esperto in psicodiagnostica deve conoscere la reale utilità del test che andrà ad applicare, le loro potenzialità e i limiti insiti nelle prove stesse. Dovrà, perciò, utilizzare gli strumenti di indagine più opportuni in relazione alle richieste specifiche, con cautela e consapevolezza, tenendo sempre conto che le conoscenze, soprattutto nell’ambito delle scienze umane, sono spesso relative e che nessun test è strumento infallibile. Dovrà, altresì, fornire una valutazione globale della personalità in senso clinico dei soggetti esaminati”.
Ovviamente, per quanto concerne questa ultima parte, in ambito forense si ricorda che le valutazioni poste in essere devono essere in linea con il quesito ovvero, con lo specifico costrutto per cui è in essere l’accertamento.
Circolare del Ministero della Salute del 01/12/2019
Guideline test use