Tra le tante realtà di vita toccate dall’emergenza Coronavirus vi è senza dubbio quella delle famiglie separate. Chiediamoci, allora, come stanno le famiglie separate e come vivono questo momento; se l’emergenza ha creato problemi nuovi e come ha modificato quelli di sempre. E cerchiamo di capire se i diritti dei figli e quelli dei genitori vengono salvaguardati. – Rita Rossi: avvocato Presidente A.N.F.I. Emilia-Romagna – Cristina Romina D’Agostini: avvocato – Marco Pingitore: Psicologo-Psicoterapeuta – Luciano Natale Vinci: avvocato – Sara Pezzuolo: Psicologa giuridica
C.S. – A.I.C.P.F. in materia di tutela peritale dei Sanitari nell’emergenza COVID-19
Condivido il Comunicato stampa dell’Associazione Italiana Consulenti Psico-Forensi (A.I.C.P.F.) in materia di tutela peritale dei Sanitari del 28 marzo u.s. per la situazione COVID-19.
L’Associazione Italiana Consulenti Psico – Forensi (A.IC.P.F.) è una Associazione scientifica e di categoria, che riunisce le due professionalità sanitarie dei medici specialisti, e degli psicologi, operanti nell’ambito forense, come periti e consulenti d’Ufficio o di parte. Il Consiglio Direttivo ed i Soci di A.I.C.P.F. esprimono la più calda solidarietà e vicinanza ai Colleghi che stanno operando in prima linea nei reparti COVID ed in tutte le aree dell’intervento medico e psicologico in questa gravissima pandemia, e ritengono doveroso prendere posizione in modo netto contro le spesso strumentali iniziative di ricerca di risarcimento, per asseriti danni derivanti da responsabilità dei Colleghi, operanti in condizioni di stress, sacrificio ed impegno che non si possono neppure immaginare, ponendo a rischio, e purtroppo spesso perdendo, la loro stessa vita. Per questo motivo, AICPF ha invitato i propri Soci ad assumere dinanzi alla comunità sanitaria ed alla cittadinanza i seguenti impegni: – rifiuto della disponibilità ad assumere la funzione di consulenti tecnici di parte in procedimenti diretti al risarcimento di danno per asserite responsabilità di Sanitari operanti su pazienti COVID; – disponibilità, in caso di designazione diretta da parte del Sanitario, all’assunzione della funzione di consulente tecnico a favore dello stesso, in assenza di onorario e con mero rimborso di eventuali spese di trasferta. I Soci di A.I.C.P.F. sono tutti medici specialisti e psicologi qualificati ed operanti da anni in ambito forense in tutta Italia, ed in tal modo intendono offrire un concreto contributo alla tutela dei Sanitari impegnati in prima linea, adempiendo allo Statuto associativo, diretto al costante miglioramento della qualità etica e scientifica del lavoro peritale.
Segnalazione di criticità relative all’uso di test psicodiagnostici per accertamenti diagnostici
Con molto piacere condivido la circolare del Ministero della Salute del 13 dicembre 2019 nella quale si affermano concetti troppo spesso ignorati.
Fotocopiare i test è commettere un uso scorretto degli strumenti psicodiagnostici, un malcostume scientifico e deontologico.
Difatti, spesso, anche nell’ambito delle consulenze forensi si assiste a questa pratica rudimentale di fotocopiare i protocolli dei test in totale inosservanza delle indicazioni della International Test Commission (ITC) la quale ha elaborato le International Guidelines for Test Use (2013 in allegato) per un uso corretto dei test recepite anche dalla European Federation of Professional Psychologists Association (EFPA http://www.efpa.eu/).
Protocollo d’intesa sulle buone prassi per la consulenza tecnica d’ufficio in materia di conflitto familiare e protezione giudiziaria dei minori
Il presente documento è frutto del lavoro sinergico ed interdisciplinare tra le molteplici figure professionali che, a diverso titolo, intervengono e operano nella gestione del conflitto familiare: magistrati, avvocati, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, assistenti sociali, con lo scopo di fornire buone prassi per la Consulenza Tecnica in materia di affidamento e collocazione dei figli nei procedimenti di separazione e/o divorzio, nei procedimenti a tutela dei minori quali quelli ex art. 337 ter c.c. di limitazione e ablazione della responsabilità genitoriale, di affidamento avanti al Tribunale Ordinario e al Tribunale per i Minorenni, di adottabilità e di adozione avanti al Tribunale per i Minorenni.
Capita sovente che negli elaborati forensi il consulente e/o il perito al fine di “rinforzare ed avvalorare” le proprie conclusioni incorra in quelle che sono definite fallacie della comunicazione o, detto altrimenti, in argomentazioni ingannevoli.
Per tale motivo, un buon psicologo forense, deve saperle riconoscere ed argomentare in modo da dimostrare l’intrinseco limite di una conclusione logicamente scorretta.
Di seguito propongo alcuni esempi di fallacie che sovente si possono rinvenire:
Detenzione domiciliare in “deroga” anche in caso di 41 bis ord. pen. in caso di grave patologia psichica
Facendo propria la decisione n. 99 della Corte Costituzionale del 20 febbraio 2019 (depositata il 19 aprile 2019) si conferma, secondo Cassazione, il principio che nei casi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l’applicazione al condannato della detenzione domiciliare in “deroga” alla detenzione carceraria.
L’Associazione EMDR per l’Italia scrive all’Ordine dell’Emilia Romagna in merito all’utilizzo di tecniche psicoterapiche sui casi di Bibbiano
A fronte delle numerose informazioni e dis-informazioni che circolano sulla triste vicenda dei casi di Bibbiano, condivido, sperando di fare un po’ di chiarezza, quanto redato dalla Presidente di EMDR Italia, dott.ssa Isabel Fernandez, sulla psicoterapia EMDR in generale e, in particolare, sull’utilizzo della psicoterapia EMDR nei casi di minori presunti abusati.
In data 5 luglio u.s. è stata depositata in cancelleria della Corte di Cassazione un’altra interessante sentenza della I sez. civ. in tema di “percorsi psicoterapici” per superare le criticità riscontrate nell’espletamento della funzione genitoriale.
La questione è stata posta con i termini interessanti dell’ “invito giudiziale”.
Il motivo del ricorso è stato accolto sul merito che l’invito giudiziale è in grado di condizionare la volontà del genitore incidendo pertanto sulla sua libertà di autodeterminarsi.
Le raccomandazioni del National Academy of Sciences per i testimoni oculari
Nel 2014, la National Academy of Sciences (NAS), ha pubblicato un rapporto completo e dettagliato sulle varie metodologie utilizzate per intervistare i testimoni oculari.
All’esito dell’importante lavoro posto in essere, il rapporto è pervenuto a delineare una serie di raccomandazioni che hanno lo scopo di limitare gli errori che potrebbero essere fatti dal testimone oculare il cui ricordo, come si sa, può essere influenzato da diversi fattori tra cui anche la medesima procedure atta a raccogliere la testimonianza.
In sintesi vengono fornite alle forze dell’ordine le seguenti raccomandazioni:
L’ascolto del minore nelle CTU per affidamento: esempi di interviste ed aree da indagare
Con sentenza di Cassazione 10774/2018 del 17 aprile 2019 si è ribadito un principio fondamentale: l’importanza dell’ascolto del minore nei procedimenti di affidamento.
“Infatti secondo questa Corte (sez. 1-, Ordinanza n. 12957 del 24/05/2018) “In tema di separazione personale tra coniugi, ove si assumono provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l’audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione – tanto più necessaria quanto più l’età del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l’obbligo legale dell’ascolto – non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l’esame manifestatamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore, ma anche qualora il giudice opti, in luogo dell’ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso delle indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che l’ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda, mentre la consulenza è indagine che prende in considerazione una serie di fattori quali, in primo luogo, la personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori, la relazione in essere con il figlio. Nella specie non solo il minore non è mai stata ascoltato né dal giudice né da persona da lui incaricata ma nemmeno il CTU incaricato dal Tribunale di Busto Arsizio ha potuto procedere all’esame della capacità genitoriale della madre ed all’ascolto del minore e ciò costituisce una violazione dei suoi diritti”.