Abstract: Nell’ambito della testimonianza del minore importante, per i professionisti che operano in tale settore, è stata e, lo è, la sentenza della Cassazione Penale sez. III ottobre 1997 n. 8962 nota come sentenza Ruggeri dove, a fronte di un’attenta analisi, sono state prese in considerazione le raccomandazioni che la psicologia forense e altre discipline implicate da tempo andavano sostenendo sulla testimonianza. Ancora, importante passo in avanti è stato fatto con la sentenza della Cassazione Penale Sez. III n. 37147/07 nella quale enfasi è stata posta su molti elementi tra i quali, significativo, è stato il riconoscimento dato alla Carta di Noto per ciò che concerne la genuinità delle dichiarazioni del minore.
Riflessioni a margine della sentenza n. 9157/10 Cass. Pen. Sez. III depositata l’8 marzo. Valida la testimonianza del minore anche se sono state poste domande suggestive. Nell’ambito della testimonianza del minore importante, per i professionisti che operano in tale settore, è stata e, lo è, la sentenza della Cassazione Penale sez. III ottobre 1997 n. 8962 nota come sentenza Ruggeri dove, a fronte di un’attenta analisi, sono state prese in considerazione le raccomandazioni che la psicologia forense e altre discipline implicate da tempo andavano sostenendo sulla testimonianza. In tal senso “La valutazione del contenuto delle dichiarazioni del minore parte offesa in materia di reati sessuali, in considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa comporta, deve contenere un esame dell’attitudine psicofisica del test ad esporre le vicende in modo utile ed esatto; della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne. Proficuo è l’uso dell’indagine psicologica che concerne due aspetti fondamentali: l’attitudine del bambino a testimoniare, sotto il profilo intellettivo ed affettivo, e la sua credibilità. Il primo consiste nell’accertamento della sua capacità a recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle ed esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all’età, alle condizioni emozionali che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e alla natura dei rapporti familiari. Il secondo – da tenere distinto dall’attendibilità della prova che rientra nei compiti esclusivi del giudice – è diretto ad esaminare il mondo in cui la giovane vittima ha vissuto e ri- elaborato la vicenda in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna” (Cass. Pen. Sez. III, 3 ottobre 1997, n. 8962, Ruggeri). Ancora, importante passo in avanti è stato fatto con la sentenza della Cassazione Penale Sez. III n. 37147/07 nella quale enfasi è stata posta su molti elementi tra i quali, significativo, è stato il riconoscimento dato alla Carta di Noto per ciò che concerne la genuinità delle dichiarazioni del minore. Molte infatti sono le variabili implicate nella raccolta delle testimonianza. Per citarne alcune si pensi al problema del ricordo, alle problematiche inerenti la comprensione del linguaggio, la capacità di distinguere tra vero e falso, la capacità di discriminare le assurdità e, senza dilungarmi troppo, notevole importanza viene data al problema della suggestionabilità del minore. La British Psychological Society nel giungo 2008 ha elaborato delle vere e proprie linee guida analizzando le problematiche inerenti la memoria, il problema del ricordo autobiografico nei minori etc. Ancora, il mondo di interrogare i minori prende le mosse dalle linee guida del National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) Protocol for Investigative Interview Protocol: “In breve, la ricerca mostra che, anche se i bambini ricordano chiaramente le esperienze che hanno vissuto, la correlazione tra età e memoria è complessa e soggetta ad una varietà di fattori che influenzano la qualità delle informazioni fornite. Per i nostri scopi, forse il più importante di questi fattori è pertinente all’abilità dell’intervistatore di trarre informazioni e dalla volontà e abilità del bambino di esprimerle, piuttosto che dall’abilità del bambino di ricordarle. Come gli adulti, i bambini possono essere testimoni-informatori, e una molteplicità di gruppi di professionisti ed esperti lo hanno riconosciuto, descrivendo una serie di raccomandazioni e indicazioni riguardanti le modalità più efficaci di condurre interviste legali o di tipo investigativo con i bambini (ad esempio: American Professional Society on the Abuse of Children (APSAC), 1990, 1997; Jones, 2003; Lamb 1994; Lamb, Sternberg, & Esplin, 1998; Home Office, 1992, 2002; Orbach, Hershkowitz, Lamb, Sternberg, Esplin, & Horowitz, 2000; Poole & Lamb, 1998; Sattler, 1998; Warren & McGough, 1996). Come sottolineato da Poole and Lamb (1998), questi libri e articoli rivelano un grado sostanziale di consenso riguardo ai modi in cui devono essere condotte le interviste di tipo investigativo, e mettono in luce una convergenza ragguardevole sulle conclusioni suggerite da un’attenta analisi della letteratura empirica e di sperimentazione. Chiaramente, è spesso possibile ottenere informazioni di rilievo dai bambini, ma farlo richiede procedure investigative attente, cosi come una coscienza realistica delle loro capacità e inclinazioni”1.
1 La traduzione in italiano è nostra. Di seguito riportiamo stralcio del contributo in lingua originale. “In brief, the research showed that, although children clearly can remember incidents they have experienced, the relationship between age and memory is complex, with a variety of factors influencing the quality of information provided. For our present purposes, perhaps the most important of these factors pertains to the interviewer’s ability to elicit information and the child’s willingness and ability to express it, rather than the child’s ability to remember it. Like adults, children can be informative witnesses, and a variety of professional groups and experts have recognized this, offering recommendations regarding the most effective ways of conducting forensic or investigative interviews with children (e.g., American Professional Society on the Abuse of Children (APSAC), 1990, 1997; Jones, 2003; Lamb 1994; Lamb, Sternberg, & Esplin, 1998; Home Office, 1992, 2002; Orbach, Hershkowitz, Lamb, Sternberg, Esplin, & Horowitz, 2000; Poole & Lamb, 1998; Sattler, 1998; Warren & McGough, 1996). As Poole and Lamb (1998) pointed out, these books and articles reveal a substantial degree of consensus regarding the ways in which investigative interviews should be conducted, and a remarkable convergence with the conclusions suggested by a close review of the experimental and empirical literature. Clearly, it is often possible to obtain valuable information from children, but doing so requires careful investigative procedures, as well as a realistic awareness of their capacities and tendencies”. In Lamb M.E., Orbach Y., Hershkowitz P.W., Horowitz D., Structured forensic interview improve the quality and informativeness of investigative interviews with children: a review of research using the NICHD Investigative Interview Protocol, Child Abuse Negl. 2007, 31 (11-12), 1201-1231; In tale studio vengono proposte quelle che sono le espressioni che gli intervistatori possono usare e quelle che sono scoraggiate o vietate: Tipologia di espressione Definizione Esempi Facilitatore Espressioni non evocative che permettono di procedere con risposte che aiutino lo sviluppo del racconto. “va bene” “si” “ah” “e così ti ha colpito” (immediatamente dopo che il bambino ha detto “e poi mi ha colpito”) Invito Una richiesta aperta perché il bambino ricordi informazioni riguardo l’evento. Questa può essere formulata come un’affermazione, una domanda, un imperativo. “Dimmi tutto quello che è successo” “dimmi di più su questa cosa” Invito con suggerimento implicito Un tipo di invito che focalizza di nuovo l’attenzione del bambino su dettagli che lui/lei hanno menzionato e li usa come aggangio per suggerire un ricordo ulteriore. Hai parlato di … (evento, azione, oggetto). Dimmi di più” “hai parlato di… (azione). Poi cosa successe?” Direttivo Un espressione che focalizza l’attenzione del bambino su informazioni che sono state già precedentemente menzionate e richiede informazioni aggiuntive di tipo specifico, di norma usando domande che iniziano per particelle interrogative (chi, cosa, quando, dove, come). “di che colore era la maglietta? (quando la maglietta è stata menzionata) “dove/quando è successo?” “dove ti ha toccato?” (quando il bambino ha descritto di essere stato toccato da un uomo) Proporre delle opzioni Un input che focalizza l’attenzione del bambino su aspetti o dettagli non precedentemente menzionati, per richiedere conferma o negoziazione o per selezionare un’opzione data dall’intervistatore. “ti ha fatto male?” “eri vestito quando è successo?” “ti ha toccata sopra o sotto i vestiti?” Evocative Un enunciato che presume informazioni non svelate dal bambino o che implica l’attesa di una particolare risposta. “faceva male quando ti ha infilato il dito?” (quando il bambino ha menzionato penetrazione digitale) “ti voleva baciare non è vero?” Nota: molti ma non tutti gli enunciate si inseriscono in una di queste categorie. La ricerca si focalizza solo sui suggerimenti sostanziali ossia quelli che si focalizzano sull’evento che è oggetto d’indagine. Così, per esempio, le domande fatte durante la fase di costruzione del rapporto non verranno contate quando descriveremo il comportamento dell’intervistatore2. Tutta la letteratura internazionale prende quindi in seria considerazione la suggestione la quale è intesa come “… un processo di comunicazione che induce un soggetto ad accettare in assenza, di validi elementi di convincimento, quanto gli viene suggerito. La suggestionabilità fa riferimento, invece, alla tendenza del soggetto a rispondere in un dato modo alla suggestione e al
2 Ibidem. Anche in questo caso la traduzione è nostra e riportiamo la versione della tabella in lingua originale. Table 1 Taxonomy of Investigative Utterance Types Utterance type Definition Examples Facilitator Non-suggestive prompt to continue with an ongoing response. “Ok” “Yes” “Uh-huh” “So he hit you” (immediately after child said “and then he hit me.”) Invitation An open-ended request that the child recall information about the incident. Can be formulated as a statement, question, or imperative. “Tell me everything that happened.” “Tell me more about that.” Cued invitation A type of invitation which refocuses the child’s attention on details s/he mentioned and uses them as cues to prompt further free-recall of information. “You mentioned [event, action, object]. Tell me more about that.” “You mentioned [action]; then what happened?” Directive A cued-recall prompt that focuses the child’s attention on information already mentioned and requests additional information of a specific sort, typically using wh-questions (who, what, when, where, how). “What colour was that shirt?” (When the shirt had been mentioned). “Where/when did that happen?” “Where did he touch you?” (When the child has described been touched by a male). Option- posing A prompt that focuses the child’s attention on aspects or details not previously mentioned, requiring confirmation, negation, or selection of an interviewer-given option. “Did it hurt?” “Were your clothes on when that happened?” “Did he touch you over or under your clothes?” Suggestive An utterance that assumes information not disclosed by the child or implies that a particular response is expected. “Did it hurt when he put his finger in you?” (When the child has not mentioned digital penetration) “He wanted you to kiss him, didn’t he?” Note: Most but not all utterances fit into one of these categories. The research focused only on substantive prompts–those focused on the incident under investigation. Thus, for example, questions during rapport- building would not be counted when describing the interviewer’s behaviour. contesto interattivo. Pertanto, mentre la suggestione riguarda le caratteristiche di uno stimolo, la suggestionabilità richiama le caratteristiche della persona che risponde allo stimolo suggestivo”3 . Purtroppo in Italia, succede tutto il contrario di tutto ed ecco che, incurante di tutto quanto brevemente evidenziato precedentemente, la sentenza n. 9157/10 della sezione terza depositata l’8 marzo, disattende tutto e, a fronte di domande suggestive e di inottemperanza della Carta di Noto, rigetta il ricorso presentato dall’imputato. Tutti noi sappiamo bene che la Carta di Noto non ha valore normativo, che si tratta di una serie di indicazioni per coloro che sono chiamati ad ascoltare il minore ma, tali considerazioni, a mio modesto parere, non possono e non devono diventare un’autorizzazione a rendere l’ascolto del minore una serie di contraddizioni scientifiche. Non rispettare lo sviluppo del minore e le sue caratteristiche vuol dire non rispettare il minore stesso. In altro senso, è come se ci limitassimo a sentirlo, ma non ad ascoltarlo.
3 De Cataldo Neuburger L., “Esame e controesame nel processo penale. Diritto e Psicologia”, Seconda Edizione, Cedam, Padova, 2008;
Riflessioni sulle nuove forme di criminalità organizzata e tutela delle vittime
Nel parlare di criminalità organizzata in Italia, si fa, generalmente, riferimento a uno scenario abbastanza complesso, caratterizzato da una varietà di gruppi e organizzazioni. Tra queste, quelle più note sono la mafia in Sicilia, la camorra in Campania, la ‘ndrangheta in Calabria, la sacra corona unita in Puglia. Organizzazioni di tal genere sono considerate le forme “maggiormente evolute” del sistema criminale1 e vengono diversificate tra loro per la presenza di un vincolo sufficientemente consolidato tra i componenti del gruppo, per il controllo e per il radicamento socio-economico sul territorio, per la capacità di realizzare modalità di intimidazione o di ritorsione violenta nei confronti di una moltitudine di soggetti, per la disponibilità di ingenti capitali da investire nel settore dei mercati illeciti e, infine, per l’esistenza di figure “cerniera” che svolgono una funzione di mediazione tra sfera legale e quella illegale della società. Sul piano definitorio, si è però giunti ad affermare2 che non esisterebbe criminalità organizzata perché non esiste crimine disorganizzato, in quanto la dimensione imprenditoriale – anonima nell’attività illegale apparterebbe ad ogni forma di illegalità per finalità di profitto che non sia occasionale (ALESSANDRA).
Per compiere un corretto percorso esegetico del fenomeno è indispensabile prendere le mosse dalla previsione dell’art. 416-bis c.p., introdotto dall’art. 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646, che costituisce il modello di riferimento, e che rappresenta, rispetto all’art. 416 c.p., indubbio affinamento, prestandosi a contrastare un fenomeno criminale più moderno e complesso di quello riconducibile all’associazione per delinquere originariamente contemplata nel Codice Rocco.
L’introduzione dell’art. 416 bis c.p. nel sistema penale italiano ha rappresentato un significativo passo in avanti per l’adeguamento degli strumenti di contrasto normativo alle caratteristiche che avevano assunto con il trascorrere del tempo le organizzazioni criminali operanti nel nostro territorio. Il legislatore ha delineato una fenomenologia delinquenziale associativa partendo dalla descrizione degli obbiettivi programmatici perseguiti dai suoi affiliati, orientati a realizzare un controllo illecito delle attività riconducibili alla loro sfera di interesse, nel bacino geografico in cui sono presenti e dominanti3.
Essa si avvale di due importanti condizioni: l’omertà, termine con il quale si intende l’atteggiamento di ostinato silenzio teso a non denunciare i reati, neppure quelli di matrice più grave, dei quali in maniera diretta o indiretta si viene a conoscenza, e l’atteggiamento di sudditanza psicologica, perpetrato nei confronti delle vittime, che, spesso, può sfociare in terrorismo psicologico.
L’assoggettamento psicologico diventa tangibile proprio in funzione della forza d’intimidazione del vincolo associativo. Ciò che in linea generale viene definito come terrorismo è il seguente concetto <<ad un primo livello si può dire che il terrorismo è una modalità primitiva di comportamento umano che produce potere attraverso la manifestazione diretta o indiretta della capacità di violenza; ad un secondo livello si può dire che il terrorismo è uno strumento di cui gli uomini possono servirsi per influenzare, attraverso un uso economico della violenza nella direzione prescelta e per effetti diversi, il comportamento di altri uomini>>1. In tale contesto ciò che diventa la matrice di un atteggiamento di sudditanza psicologica, di omertà, di paura anche per la propria incolumità, è la forza intrinseca del gruppo attraverso l’ausilio di modalità violente. L’individuo, sia esso vittima o carnefice, fa parte integrante di una rete in cui il vettore primario è la forza d’intimidazione sia verso l’interno che verso l’esterno tramite il quale il vincolo associativo prende forma.
Si tipizzano così tipizzata una serie di possibili comportamenti illeciti rapportabili alla sfera in cui agisce l’organizzazione criminale, che ne connotano la struttura associativa e le modalità attuative, caratterizzati per la loro pericolosità sociale e per il forte grado di penetrazione nel tessuto sociale.
Nonostante le posizioni critiche espresse in dottrina4 in termini di compatibilità costituzionale tra la fattispecie di cui all’art. 416 bis c.p. e l’art. 25, comma 2 della Cost., sulla base del quale è stato costruito nel nostro ordinamento giuridico il principio di legalità formale, si è ritenuto che l’art. 416 bis c.p., pur prescindendo dai modelli normativi riconducibili al principio di legalità formale, possieda una valenza simbolica adeguata alla pericolosità dei fenomeni mafiosi. “La criminalità organizzata entra così nel lessico politico-giuridico quando fenomeni criminosi, per altro molti dei quali storicamente presenti da tempo, raggiungono livelli elevati di intollerabilità sociale; come dire che è sull’elemento esterno della reazione sociale che si finisce per definire una determinata realtà e non sulle intrinseche sue caratteristiche”5. Si è così osservato che, nel contesto italiano, la percezione sociale allarmata del fenomeno “crimine organizzato”, e di riflesso l’intento di politica criminale, finiscono per costruirsi quasi esclusivamente sugli attributi della “temibilità” e “pericolosità” di alcuni fatti delittuosi, peraltro tra loro assolutamente disomogenei, e che <<la criminalità mafiosa appare solo come un tassello di un sistema criminale nazionale ed internazionale composito, articolato in sotto-sistemi comunicanti di poteri criminali (politici, finanziari, massonici), in grado di elaborare ed attuare complesse strategie globali di lungo periodo per condizionare gli assetti della vita nazionale>>6.
In questa prospettiva esegetica, l’analisi delle dinamiche interne alla struttura associativa e delle sue strategie appare utile all’inquadramento di tali fenomenologie criminali. La problematica dell’organizzazione, nel senso della dimensione stabile delle attività delittuose, e dei riflessi sulla teoria della responsabilità, costituiscono priorità del diritto penale e della scienza penalistica, la quale ha avuto cura di affrontare la problematica dell’organizzazione con riferimento sia alla dimensione “preparatoria” delle attività delittuose di una certa rilevanza, e quindi alla funzione di anticipazione della soglia di responsabilità, sia alla maggiore entità della pena dei delitti realizzati in contesti organizzati.
Nelle dinamiche reali le evoluzioni del crimine organizzato di matrice mafiosa mostrano di mantenere i caratteri di infiltrazione nelle regioni tradizionalmente colpite dal fenomeno e di ricercare nuove e sempre più remunerative proiezioni sul territorio nazionale, come in diversi Paesi esteri, anche se non sono trascurabili quei soggetti interessati delle tante disarticolazioni del tessuto delittuoso con ruoli anche di peso elevato nell’ambito dei rispettivi macrofenomeni criminali.
La robusta valenza e l’indiscussa solidità dell’associazionismo mafioso nella valutazione globale del rischio criminale è testimoniata dall’analisi delle evidenze investigative e dei molteplici indicatori statistici di adiacenza dei fenomeni con il territorio delle regioni a rischio, che hanno indotto il Legislatore ad ipotizzare un nuovo intervento7 sull’art. 416 bis c.p., per aumentare le pene edittali e per meglio tipizzare la organizzazioni di matrice straniera. Infatti, sembra acquisire sempre maggiore consistenza l’aspetto transnazionale delle condotte mafiose, specie per quanto riguarda il narcotraffico, assieme alla capacità di elaborare reciproche sinergie ed allacciare significative relazioni con le emergenti forme di criminalità straniera, sia pure con differenti modi operandi.
Il riferimento alla sfera di operatività di gruppi criminali organizzati che si articolano sul territorio di più nazioni comporta, da un punto di vista problematico, una rivalutazione anche della figura del concorso eventuale, che consente di perseguire determinati comportamenti marginali rispetto alla dimensione sistemica della consorteria transnazionale, nei cui confronti la sanzione penale è uno strumento di efficace politica criminale. Muovendo dal versante interpretativo9 tendente a ricostruire la figura del concorso eventuale nei reati associativi in termini di funzionalità rispetto al programma associativo perseguito dall’organizzazione criminale, e dunque spostando il punto di osservazione dell’interprete dall’estraneità strutturale del contributo fornito dal concorrente all’occasionalità ed alla funzionalità della prestazione fornita, appaiono delineati i nuovi contorni applicativi del concorso eventuale nei reati associativi, figura generale del nostro sistema penale, al fine di realizzare un’efficace politica di contrasto ai fenomeni criminali transnazionali.
Interessanti spunti interpretativi possono cogliersi, poi, laddove si esplori la questione dell’armonizzazione del diritto penale in una prospettiva di contrasto internazionale alla criminalità organizzata transnazionale.
Nella complessità del mondo globalizzato emergono sempre nuove opportunità per i sistemi criminali, per la cui comprensione occorrono pertinenti metodologie di analisi e di indagine, innanzitutto al fine di equalizzare al meglio le esistenti capacità di contrasto dello spazio giuridico internazionale. Se, infatti, da un lato l’operazione di individuazione degli interessi e delle strategie di un’organizzazione criminale appare utile al fine di delineare le relazioni funzionali esistenti tra le componenti della consorteria criminale, dall’altro si rivela particolarmente complessa quando le strutture associative si connotano per la loro dimensione organizzativa transnazionale. (AMELIO)
L’insieme di situazioni dei fenomeni criminali organizzati oramai evidenzia la significativa incidenza di agguerrite matrici straniere.
Sono, infatti, in profonda evoluzione i profili delle attività delittuose di più elevata caratura, che acquisiscono peculiari caratteristiche transnazionali e concretizzano forti interconnessioni tra diversi settori dell’illecito.
Nella vasta gamma dei gravi delitti, che spazia dal traffico e dallo sfruttamento di esseri umani, al mercato degli stupefacenti e delle armi, per giungere al contrabbando di prodotti contraffatti, di tabacchi lavorati ed al riciclaggio, si sta consolidando un complesso sistema di gestione dell’illecito di tipo reticolare, che sfugge ai limiti della giurisdizione territoriale, cui sono ancorati i singoli sistemi statuali, con conseguente inidoneità del principio di territorialità della legge penale. Tale principio appare, infatti, inadeguato rispetto alle fenomenologie transnazionali che si caratterizzano per il superamento degli spazi geografici tradizionali, risultando espressione di un processo di globalizzazione e ponendosi oltre i confini nazionali dei singoli Stati. I fenomeni criminali transnazionali presuppongono il pregiudizio degli interessi e dei beni giuridici tutelati negli ordinamenti giuridici di più nazioni, il cui territorio viene investito, direttamente o indirettamente, dalla sfera di operatività di complesse organizzazioni.
Ciò impone anche una rivisitazione dei modelli causali di analisi della responsabilità penale, in quanto il modello causale classico non consente all’interprete di individuare correttamente le dinamiche sistemiche della consorteria e le relazioni funzionali sottostanti ai mercati illeciti attraverso i quali tali organizzazioni si alimentano. Si evidenzia, così, l’inadeguatezza epistemologica del modello di analisi causale rispetto ai fenomeni criminali più complessi, essendo elaborato per analizzare le forme della responsabilità penale semplice o individuale. Di fronte, infatti, ad una pluralità di comportamenti illeciti riconducibili alla sfera di operatività di un’organizzazione criminale non è possibile selezionare gli elementi determinanti per la formazione del percorso individuale del singolo affiliato, in quanto la dimensione organizzativa finisce per condizionare in modo determinante i comportamenti dei consociati.
Si evidenzia, allora, la necessità di ricercare modelli di analisi della responsabilità più adeguati a rappresentare fenomeni criminali complessi organizzati, in ciò non potendosi prescindere dalle connotazioni strutturali e dalle dinamiche sottostanti alle condotte delittuose. Le organizzazioni criminali devono essere considerate per il programma associativo sul quale si fonda l’intesa dei vari consociati, che deve essere verificata sulla base di una attenta valutazione processuale dei suoi obiettivi strategici. In altri termini, con riferimento agli esponenti di un’organizzazione criminale, non è possibile formulare un giudizio di responsabilità penale, se non si è in grado di valutare contestualmente le varie condotte e gli scopi programmatici del consesso. Ne consegue che, una consorteria criminale transnazionale si avvale necessariamente di contributi che risultano strumentali alla realizzazione del programma associativo e che appaiono suscettibili di valutazione penale solo in una prospettiva funzionale alla realizzazione degli obbiettivi programmatici8.
Il sistema della sicurezza si trova ad affrontare sempre più spesso un tipo di criminalità multietnica, operante in un ampio spettro di reati, su aree che superano il territorio nazionale, caratterizzate da diversi ordinamenti e ove insistono molteplici realtà organizzate.
I gruppi di diversa nazionalità, sfruttando i punti deboli dello spazio giuridico internazionale, cooperano attivamente e talvolta sinergicamente, mettendo a fattor comune peculiari capacità operative e corruttive per il raggiungimento dei propri scopi illeciti.
In tale contesto, si ritengono importanti le connessioni sussistenti e provate tra le consorterie criminali mafiose autoctone e quelle straniere, delle quali sono stati evidenziati precisi segnali.
Criminalità Albanese:
L’analisi delle principali attività di contrasto, ci consegna un quadro in continua evoluzione, sia sotto il profilo della modalità di perpetrazione delle attività delittuose, sia nella tipologia di consorteria criminale.Tali processi rispondono a vere e proprie logiche di mercato, seppur illegale, che costringono i criminali albanesi a cambiamenti delle metodologie operative per restare competitivi. Le attività criminali da loro maggiormente praticate rimangono concentrate nel traffico di stupefacenti, avendo ormai la criminalità albanese, da qualche tempo superato le condotte originarie, anche se, è indiscutibile che le modalità esecutive di questa minaccia di delittuosità presentano caratteristiche mutevoli nel tempo.
In modo correlato muta anche il profilo aggregativo e funzionale dei sodalizi, che diventa più fluido, organizzato maggiormente su modelli reticolari, nei quali i nodi continuano ad essere rappresentati da cittadini albanesi, ma le singole interconnessioni sono con maggior frequenza appaltate ad altri soggetti; è il caso dell’architettura a multilivello del traffico di stupefacenti, ove lo spacciatore terminale spesso non è albanese, e, anche il corriere comincia a diventare, oltre che estraneo al gruppo criminale, anche non appartenente al circuito schipetaro seppur individuabile nel broker della droga, invece rigorosamente albanese.
Allo stesso modo, nelle condotte finalizzate allo sfruttamento degli esseri umani, il modello organizzativo è in continua evoluzione: attualmente i maggiori procacciatori di giovani donne da sfruttare sarebbero i criminali romeni, talchè le sinergie tra soggetti delinquenti delle due nazionalità si fanno più forti, così come i contrasti.
Gli albanesi sembrano mantenere un “Know How” ancora notevole nella capacità di gestione strategica e logistica delle reti transnazionali, con punti di appoggio in tutta l’Europa, associando, alla disponibilità di vaste relazioni criminose, l’uso comprovato di metodi violenti contro chiunque si intrometta nei mercati dell’illecito da essi sostenuti.
A fronte della notevole mobilità che contraddistingue la gestione dei periodi di clandestinità dei latitanti albanesi, il rimanere comunque collegati all’area territoriale prescelta per l’espletamento delle attività delittuose è segnale significativo, sia per l’ambiente costituito dai favoreggiatori, capaci di costruire adeguata protezione, sia per la capillarità e la pervasività raggiunta dalle organizzazioni criminali a liberare il territorio dalla propria presenza.
Tale comportamento appare ancor più rilevante nonostante la concomitante presenza di criminalità mafiosa autoctona, lasciando intuire il chiaro sintomo dei rapporti sempre meno occasionali tra consorterie di diversa nazionalità.
Criminalità Cinese:
Negli ultimi anni, le attività delittuose riconducibili alla criminalità cinese hanno ripercorso le stesse tipologie di reato riscontrate nel passato, facendo denotare una maggiore strutturazione delle modalità di estrinsecazione.L’importazione irregolare di prodotti di diverso tipo, concretizzata attraverso le forme del contrabbando doganale, della falsificazione di origine dei prodotti, della contraffazione e della violazione del made in Italy, è stata sicuramente la tipologia di illecito maggiormente perpetrato, in ragione del rilevante guadagno associato ad un rischio limitato.
Strettamente connesso alle suddette forme di devianza è il riciclaggio del denaro, che continua ad essere effettuato attraverso il tradizionale “spallonaggio” e mediante gli strumenti finanziari regolari, appoggiandosi a prestanome, per lo più rappresentati da imprenditori autoctoni, disposti ad effettuare strumentali bonifici in Cina.
A fianco di queste attività delittuose di tipo economico, continuano ad essere perpetrate altre condotte, oramai quasi endemiche, quali il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, collegata indissolubilmente allo sfruttamento degli esseri umani per il lavoro nero e a fini sessuali.Le suddette tipologie di reato non esauriscono le espressioni devianti riscontrabili nella comunità cinese, costretta a subire al suo interno le attività criminali di una serie di bande, composte per lo più da elementi giovanili di seconda generazione, spesso diretti da personaggi più anziani. Tali gruppi sono piuttosto mobili lungo la Penisola per compiere estorsioni, rapine e traffico di stupefacenti all’interno della comunità; le bande sono spesso in lotta ed i loro contrasti possono sfociare in violenze contro la persona fino all’omicidio.
Criminalità Nigeriana:
Le attività di polizia giudiziaria confermano la pericolosa invadenza di questa forma di devianza, solo apparentemente marginale e di basso profilo, ma in realtà strutturata a livello transnazionale.Le più frequenti attività delittuose rispecchiano il traffico, lo sfruttamento degli esseri umani e il mercato degli stupefacenti, con il corollario della spendita di monete false e relative truffe.
Lo sfruttamento degli esseri umani continua ad essere praticato sulle medesime rotte, all’interno delle quali le vittime intraprendono viaggi con mezzi di fortuna fino agli scali aeroportuali nigeriani o ghanesi raggiungendo poi la Spagna o la Francia: da qui l’ultima tratta verso l’Italia, utilizzando il treno o percorsi su strada.
Anche sotto il profilo vittimologico, la situazione rimane costante, con il coinvolgimento di giovani ragazze, convinte o costrette a trasferirsi dalla madrepatria e con le ormai sperimentate regole di assoggettamento, esperite tramite minacce sui parenti rimasti in Nigeria, con i cosidetti riti “juju” e con l’uso di violenti maltrattamenti per la riduzione in schiavitù.
Parallelamente, talvolta su canali sovrapponibili, le organizzazioni che si occupano dello sfruttamento di migranti per fini sessuali, sono spesso dedite anche al traffico di droga.
Romania:
L’ingresso nell’Unione Europea della Romania avvenuta il 1 gennaio 2007, ha fortemente accentuato il flusso migratorio da questo Paese verso l’Italia, contribuendo a far divenire la popolazione romena il principale gruppo extranazionale per numero di persone, esistente nel nostro territorio.
Parallelamente a tale fenomeno, si è manifestato un incremento della delittuosità ascrivibile ai devianti di questa etnia, specialmente nell’ambito dei reati contro il patrimonio, seguiti da quelli contro la persona, dallo sfruttamento della prostituzione e dai reati contro l’ordine pubblico.L’analisi degli eventi criminali verificatesi negli ultimi anni evidenzia che, tra i reati predatori, quello maggiormente prediletto dai criminali romeni è il furto di autovetture e motocicli, compiuto generalmente da piccole bande giovanili, che poi riciclano nel paese d’origine o in altri paesi dell’Est Europa.
Romeni e Room quale differenza SCRIVERE PEZZO GIOVANNI?
I furti in generale e le rapine, soprattutto a danni di persone anziane, mantengono un trend piuttosto elevato e continuano ad essere contrassegnati dall’uso di inusitata violenza, dalla quale, talvolta, scaturiscono esiti efferati, quali omicidi e violenze sessuali.
Continuano ad essere ampiamente perpetrati i delitti connessi alla clonazione delle carte di credito e bancomat, che dall’analisi del modus operandi fanno emergere, oltre ad una sempre crescente specializzazione dei romeni nelle frodi informatiche, l’esistenza di network criminali internazionali in questo specifico settore.
L’evoluzione della devianza romena dalla tradizionale struttura organizzativa, costituita da piccole bande, con limitata capacità criminogena, a quella formata da gruppi organizzati aventi proiezioni transnazionali, è riscontrabile maggiormente nel reato di sfruttamento della prostituzione.
L’Italia, infatti, non è sempre la meta definitiva delle giovani donne destinate al meretricio, perché dirottate dai loro aguzzini anche in altri Stati dell’Unione Europea, specialmente in Spagna, dove i gruppi romeni possono contare sulla presenza di connazionali dediti ad analoga attività delittuosa.
Sotto il profilo delle architetture criminali, i gruppi romeni appaiono autonomi tra loro, organizzati orizzontalmente e generalmente non connotati da guida gerarchia.
In presenza di comuni interessi sui medesimi territori, i devianti romeni pongono in essere vere e proprie forme di cooperazione con gruppi di altre origini (in particolare albanesi), soprattutto per quanto attiene alla tratta di essere umani e allo sfruttamento della prostituzione, anche minorile.
Russia:
L’attenta analisi del fenomeno posto in essere da consorterie criminali russe evidenzia una serie di delitti contro il patrimonio e la persona, riferiti a soggetti provenienti dall’area geografica dell’est europa – in particolare dall’Ucraina e dalla Repubblica Moldova- che, tuttavia, sono riconducibili ad una devianza di tipo comune, dedita preferibilmente a reati minori.
Tra le attività delittuose che potrebbero celare la partecipazione a fenomenologie associative più o meno articolate, si evidenziano:
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il contrabbando di tabacchi lavorati, che, di solito, arrivano sul territorio nazionale a bordo di furgoni e/o autovetture, in piccole o medie quantità, pur essendo la produzione in quell’area certamente più ampia;
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le attività estorsive, effettuate da soggetti ucraini in danno di propri connazionali che si occupano di trasporti. Tali condotte, seppur sporadicamente rilevate, dimostrano una certa continuità;
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il traffico di autovettura di grossa cilindrata tra l’Italia e la Lituania, ad opera di un sodalizio criminale composto da italiani e lituani.
Per ciò che riguarda sia l’entità oggettiva dei fenomeni, che la ricostruzione ed analisi che se ne fanno, non potrà prescindersi dalle puntuali osservazioni di carattere psico-giuridico di chi, in questo contesto, riconosce l’esigenza di attenuare l’impatto che i fatti di criminalità organizzata, anche di origine transnazionale, possono provocare sulle persone e sulle categorie vulnerabili.
Appaiono, infatti, meritevoli di una poliedrica tutela le vittime, quali soggetti deboli, che nel contempo possono essere chiamati a testimoniare sui gravi fatti subiti, nonché i testimoni, quali soggetti che apportano un contributo conoscitivo al procedimento penale, nei casi di minaccia, ritorsioni, o intimidazioni.
Ma chi è la vittima? La disciplina che studia il crimine dalla parte della vittima è la vittimologia : <<La vittimologia è la nuova branca che si propone di stabilire l’incidenza della vittima, per ciò che essa è o per ciò che essa fa, nella genesi e nella dinamica del delitto>>2, <<L’attribuzione di importanza alla vittima nella dinamica del reato ha portato alla concezione del fatto delittuoso non più inteso in senso “statico” ma “dinamico”: un’interrelazione cioè in cui il criminale e la vittima possono profondamente interagire fra di loro e ambedue essere, seppur in grado differente, i mori dinamici dell’azione delittuosa >>3.
E’ per tali assunti che, quando apprendiamo dai media una notizia di reato, l’azione criminale posta in essere suscita in noi dinamiche emozionali diverse a seconda della vittima stessa. Pensiamo ai sentimenti che ci pervadono quando apprendiamo che vi è stata una vittima di omicidio perché si trovava al posto sbagliato nel momento sbagliato, o l’indignazione che abbiamo provato alla notizia della Strage di Erba4, o alle nostre reazioni quando la vittima è un familiare, un amico, un appartenente al clan mafioso, vittima, come nella morsa di una ragnatela, dello stesso sistema di cui lui, ed i suoi simili, fanno parte.
In tal senso, in questa breve analisi, non si può non partire dal presupposto che tra vittima e autore di reato esiste comunque una relazione e che la vittima può diventare tale sia per circostanze causali che per un disegno criminale. Nell’analisi della vittimologia capitolo importante è quello dedicato all’analisi delle cosiddette “predisposizioni vittimali”, circostanze o fattori che rendono un individuo maggiormente vulnerabile rispetto ad altri. Tra tali predisposizioni rilievo assumono l’età della vittima, il genere sessuale, la presenza di disturbi psichiatrici, le caratteristiche sociali etc.5
Difficile risulta essere, però, l’applicazione di tali studi alle vittime di mafie o comunque alle vittime delle associazioni a delinquere.
Tali difficoltà sono riconducibili a diversi fattori. In primis il fenomeno delle vittima di mafia risulta essere poco studiato: Tale difficoltà può derivare dal silenzio che ruota attorno a tale costruzione, per esempio l’importanza del segreto e del vincolo associativo fra i diversi affiliati che impedisce l’apertura del sistema all’esterno con la conseguente mancanza di conoscenza, in secondo luogo, l’evoluzione della criminalità odierna ha posto su più fronti diverse mafie, non assistiamo più solo alla “mafia italiana” (nella quale espressione riconduciamo tutte le associazioni che trovano ragion di essere sul territorio nazionale e sono di origine italiana) ma anche altre associazioni criminali, altri mondi che si sono inseriti nel nostro e che, hanno cultura, storia e tradizioni diverse e dalle cui origine prende forma il concetto di vittima, di reato etc.
Per fare un esempio stupisce la concezione di individuo mafioso che viene proposta da un’appartenente ad un famiglia riconosciuta, con sentenza passata in giudicato, come la famiglia mafiosa cinese in Italia. Quando si chiede al giovane protagonista dell’intervista se esiste la mafia cinese in Italia ma soprattutto chi è il mafioso egli risponde: <<non c’è il mafioso, c’è una persona che si fa rispettare>>6.
Di pensiero opposto può essere chi ha deciso di ribellarsi a questa “persona che si fa rispettare”. E’ la storia di un imprenditore siciliano, Nino Miceli, il quale vittima della mafia siciliana, dopo aver vissuto l’incubo del “pizzo” decide di fidarsi delle Autorità7. Chi si ribella a questo tipo di “regime”, affronta un’altra ed importante sfida, non solo con la cultura nella quale vive e con la sua famiglia ma soprattutto con sé stesso. Non possiamo dimenticare infatti che, il processo di ribellione non si ferma, non si può fermare ad una denuncia. Queste persone si avviano come lungo il famoso corridoio del film “Il miglio Verde”, accompagnati dalla frase “dead man walking”. Si, queste persone, il loro passato, la loro scelta di ribellione è sancita. Il dado è tratto. Queste persone ripartono da sé stesse. Ripartono dai loro sogni e dai loro obiettivi, ripartono con un nuovo nome, una nuova identità. Ciò non deve far demordere chi vorrebbe ma ha paura di denunciare, chi è entrato nella morsa dell’assoggettamento psicologico, ma deve essere spunto di riflessione per chi è ancora vittima di intimidazioni. L’unione fa la forza, il muro dell’omertà deve cadere. La fiducia tra vittima e Autorità deve essere costruita <<la garanzia della tutela della fonte da parte dell’investigatore (…) è data dal rapporto fiduciario, che deve essere creato di passo in passo, coltivando il dialogo e approfondendo la conoscenza personale (…). Il momento della denuncia deve comunque arrivare. Non può esservi una condanna per estorsione se una vittima vivente non dichiara davanti al Tribunale quanto patito>>8.
Sempre per restare in tema di vittimologia interessante è notare la concezione di vittima espressa in merito alle vittime dell’immigrazione clandestina della criminalità organizzata cinese. L’immigrato clandestino viene concepito e trattato, dai suoi connazionali, come merce di scambio, sottoposto a continue costrizioni sia fisiche che psichiche. Un quadro chiaro e “illuminante” viene riportato da una collaboratrice di giustizia cinese, prima vittima della mafia del suo Paese in Italia, poi collaboratrice di Polizia in qualità d’interprete9.
Quando si è voluto indagare la nozione di vittima del sistema di criminalità organizzata cinese in particolare quella riferibile all’immigrato, la protagonista dell’intervista ha così risposto: <<no, no, no… non è una vittima. L’organizzazione ci guadagna, giustamente, è un lavoro pericoloso far venire gente qua, dalla Cina all’Italia non sono cento chilometri sono molti ma molti di più, ed è un lavoro pericoloso. Ogni clandestino che decide di venire qua è cosciente, sa cosa dovrà affrontare, perciò io non riesco ad accollare tutta la responsabilità all’organizzazione che lo fa per scagionare il clandestino… questo è il mio punto di vista>>.10
Ci possiamo chiedere se tale nozione di vittima consapevole, in qualche modo, del proprio destino, sia ascrivibile anche a coloro che, migranti, si preparano a partire su barconi fatiscenti, strapieni, guidati da speranze, un lavoro ben retribuito, una differente condizione economico-sociale, storie che, purtroppo, riempiono le nostre pagine di cronaca che terminano o con azioni della Autorità Italiane o, come ultimamente accade, con affondamenti dei quali, la vittima stessa, il migrante disperato, non ha fatto altro che colludere11 con il suo stesso carnefice.
Discorso a parte, sul tema della relazione vittima-autore, è quello che deve essere fatto in caso di sequestro di persona. Le vittime di sequestro di persona tendono a mettere in atto una specifica modalità di relazione tra sequestratore e sequestrato basata su meccanismi di dipendenza, negazione, identificazione etc. che prende il nome di sindrome di Stoccolma. Da parte della vittima vi è una sorta di identificazione con l’aggressore, che si concretizza in uno sminuire gli atti di prevaricazione subiti: dalla totale dipendenza dall’altro per la sopravvivenza, con l’altro, si stabilisce un legame che può portare alla giustificazione del comportamento dell’aggressore, come vittima, a sua volta, di sofferenze patite in precedenza. Ad eccezione dei sequestri di persona posti in essere dalla criminalità sarda, anche la relazione dell’aggressore con la vittima subisce modificazioni diminuendo o rallentando quella che è la messa in atto di ostilità. Come dicevamo sopra, a questa relazione, che trova una componente nell’empatia esperita da autore e vittima, fa eccezione il sequestro sardo. In tale relazione, la distanza emotiva, continua ad esservi poiché la relazione stessa è imperniata di violenza. Per tale motivo, nonostante il processo di dipendenza dall’aggressore rimanga, l’entità delle violenze subite non permette il passaggio all’identificazione in quanto, quest’ultime, risultano essere poste in essere gratuitamente, afinalisticamente, e di conseguenza, percepite come umanamente incomprensibili.
In questo panorama che abbiamo provato a descrivere ed analizzare, come si comporta lo Stato di fronte ai familiari delle vittime di mafia? Con la legge 512/99 lo Stato Italiano ha istituito il fondo di Rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. Esso è alimentato da un contributo annuale dello Stato e da somme derivanti la confisca di beni mafiosi12. Scopo del fondo è quello di assicurare alle vittime e i loro eredi o a chi si costituisce parte civile in giudizio, il risarcimento dei danni. Interessante è ricordare che nel gennaio del 2008 tale fondo ha risarcito i familiari di Paolo Borsellino (moglie e figli) ucciso dalla mafia il 19 luglio del 1992.
Controllare se è la sentenza Borsellino.
Sempre a Palermo, con sentenza n. 4159 del 25 luglio 2009 il Tribunale ha riconosciuto il diritto al risarcimento danni ai familiari di una vittima di mafia quali il risarcimento del danno biologico <<il dolore derivante dalla perdita del congiunto abbia determinato una situazione di turbamento dell’equilibrio psichico non più semplicemente transeunte, ma oggettivizzatasi in una menomazione invalidante dell’intergità psico-fisica dell’offeso>>, del danno morale poiché l’evento ha avuto <<un’incidenza devastante nella vita e nella psicologia dei congiunti>>, del danno parentale poiché l’uccisione di una persona <<è evento pluri-offensivo idoneo, in quanto tale, ad estinguere contemporaneamente il bene vita della vittima primaria ed il vincolo parentale con i congiunti di questa ledendo in tal modo l’interesse di rilevanza costituzionale alla intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà tra familiari >>, il danno esistenziale per la definitiva preclusione della reciproche relazioni interpersonali.
La sentenza del 31.03.2009, n. 1562, del medesimo Tribunale ha operato un’apertura in tema di risarcimento danni non più ai soli familiari ma <<il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla morte “ex delicto”, peraltro, non va riconosciuto ai prossimi congiunti della vittima unicamente in base al rapporto di parentela, ma anche per le condizioni personali ed ogni altra circostanza del caso concreto, che evidenzino un grave perturbamento dell’animo e della vita famliare per la perdita di una valido sostegno morale. Tale perturbamento può ritenersi comprovato sulla base delle allegazioni e delle prove testimoniali espletate in corso di giudizio >>. In tal senso il risarcimento danni è stato allargato anche al genero e al nipote superstite.
1 Cfr. BRUNO, Il significato della ricerca in tema di mafia e di lotta alla mafia, in AA.VV., La criminalità organizzata. Moderne metodologie di ricerca e nuove ipotesi esplicative, a cura di Bandini, Lagazzi e Marugo, Milano, 1993, 65, il quale ritiene che <<l’appellativo stesso di “criminalità organizzata” sia eccessivamente generico e non serva a definire adeguatamente la complessa ed articolata realtà che siamo soliti indicare sotto questo nome, e altresì che tale termine debba essere sostituito con quello di “sistema criminale”>>.
2 V. PAVARINI, Lo sguardo artificiale sul crimine organizzato, in AA.VV., Lotta alla criminalità organizzata: gli strumenti normativi, a cura di Giostra e Insolera, Milano, 1995, 78-79.
3 Cfr. ALEO, Sistema penale e criminalità organizzata, Milano, 2005, 233, il quale ha osservato.<<A parte la funzione “simbolica”, e propulsiva, il contributo della figura delittuosa autonoma di associazione di tipo mafioso è di aver costituito il presupposto e il baricentro di una differenziazione, progressiva, del sistema penale circa la repressione di questa forma di criminalità organizzata: le misure della responsabilità, le discipline del processo, dell’esecuzione della pena e delle alternative alla detenzione; soprattutto, di aver costituito la condizione di operatività sia della disciplina specifica dei controlli e delle misure di prevenzione, personali e patrimoniali, in relazione a chi sia “indiziato” di appartenervi, sia del regime delle misure premiali e di protezione dei collaboratori di giustizia; di aver costituito, infine, il presupposto del coordinamento delle relative attività ed agenzie investigative>> DA INTEGRARE ALESSANDRA.
1 VOLTERRA V., (a cura di), Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica, Masson, Milano, 2006, 323;
4 Cfr. BRICOLA; Commento all’ art. 1 l. 13 settembre 1982, n. 646, in Leg. Pen., 2, 1983, 237 ss; FIANDACA; Criminalità organizzata e controllo penale, in Ind. pen., 1991, 14 ss; FLICK, L’associazione a delinquere di tipo mafioso. Interrogativi e riflessioni sui problemi posti dall’art. 416 bis c.p., in Riv. It. Dir. e proc. pen., 1988, 849 ss.
5 V. PAVARINI, Lo sguardo artificiale sul crimine organizzato, cit.
6 V. SCARPINATO, La mafia dei mandanti, in MicroMega, 4/1996, 17.
7 Decreto legge 23 maggio 2008, n.92, convertito il 24 luglio 2008 n. 125;
9 Cfr. ALEO, Sistema penale e criminalità organizzata, op. cit., 23.
8 Cfr. CENTONZE, Criminalità organizzata e reati transnazionali, Milano, 2008, 293 ss.
2 MANTOVANI F., Diritto Penale, Cedam, Padova, 243;
3 VOLTERRA V., (a cura di), Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica, Masson, Milano, 2006, 47;
4 In data 12.12 2006 tre donne ed un bambino furono trovati senza vita in un appartamento in fiamme ad Erba;
5 Per maggiori approfondimenti sul tema si rimanda a GULOTTA G., La vittima, Giuffrè Editore, Milano, 1976 – MANTOVANI F., Diritto Penale, Cedam, Padova, 2001 – VOLTERRA V. (a cura di), Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica, Masson, Milano, 2006;
6 PEZZUOLO S., MANFRELLOTTI G, “Mafia cinese o Made in China? La criminalità cinese in Italia: personaggi, testimonianze, reati ed azioni di contrasto.”, Firenze, 2008, 71;
7 Per maggiori dettagli rispetto al caso portato ad esempio si rimanda a Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, Vol. I – N.2 – Maggio-Agosto 2007;
8 Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza Vol. I- N.2- Maggio-Agosto 2007;
9 Per maggiori dettagli si rimanda a PEZZUOLO S., MANFRELLOTTI G, “Mafia cinese o Made in China? La criminalità cinese in Italia: personaggi, testimonianze, reati ed azioni di contrasto”, Firenze, 2008;
10 Ibidem, p. 78;
11 La collusione è un meccanismo in psicologia clinica attraverso il quale il terapeuta asseconda le richieste del paziente indipendentemente che queste siano funzionali o meno alla risoluzione del problema presentato;
12 Per maggiori dettagli si rimanda al sito del Ministero degli Interni www.interni.it;
Il convegno, che si terrà in data 19 gennaio p.v. a Milano, si propone di porre l’attenzione sui diritti dei minori troppo spesso violati anche dagli adulti. verrà appronfondito lo sviluppo del minore nelle diverse tappe evolutive evidenziando la necessità di ascoltare il minore nel rispetto dei suoi diritti e della sua evoluzione.
A tale fine interverrano prestigiosi relatori tra cui il Prof. guglielmo Gulotta, la dott.ssa Giorgia Zara, La dott.ssa Maria Chiara Zanconi, la dott.ssa Moira Liberatore e l’Avv. Piero Dina.
Tra i tanti momenti in cui un genitore non sa come dire qualcosa ad un figlio piccolo o, comunque, si può trovare in difficoltà, è quando, deve comunicare la morte di una persona cara ad esempio un nonno. In tali circostanze soprattutto se il figlio ha pochi anni, il genitore può restare colpito dalla “superficialità” con la quale la notizia è accolta ma ciò non deve assolutamente destare preoccupazione. Come ben sappiamo lo sviluppo cognitivo di un minore procede secondo tappe che si evolvono nel tempo. Ad esempio studi di neuropsicologia infantile insegnano che è presente amnesia infantile1 prima dei 4 anni poiché ancora non si è conclusa la maturazione dei lobi frontali, lo sviluppo della capacità di comprensione tende a concludersi all’età di 13 anni, da questo momento infatti, in generale, il livello di comprensione delle frasi di un bambino è paragonabile a quello di un adulto, così, anche il concetto di morte ha il suo momento. Dai 3 ai 6 anni la morte viene ricollegata solo al fatto che una persona non si può muovere, il minore non sa cosa effettivamente sia la morte, pensa, ad esempio che il padre e la madre non moriranno mai e, soprattutto non hanno la percezione del fatto che la separazione sia permanente. Nel periodo scolare inizia a maturare la consapevolezza che la morte può essere associata alla vecchiaia o alla malattia e inizia a essere compreso il carattere permanente della separazione. Lo sviluppo di tale concetto si consolida intorno all’età dei 9 anni. In questa fase i minori hanno una consapevolezza del concetto di morte paragonabile a quello di un adulto. Essa, non è più solo circoscritta allo stato di immobilità, ma, è allargata anche alle altre funzioni vitali che vengono coinvolte (es. il non respirare, il non battere più del cuore…). Durante una C.T.U., una mamma mi manifestava la sua preoccupazione per il fatto che il figlio non fosse voluto andare al funerale della nonna, alla quale era molto attaccato e della quale in casa vi erano molte foto. Dato che l’età del minore era di 7 anni, io consigliai alla mamma di non insistere, anche perché, come detto sopra, il minore non aveva piena consapevolezza del concetto di morte. I minori, va ricordato, che nonostante comprendano il concetto di morte all’età media di 9 anni, ne hanno tendenzialmente paura, quindi, tendono ad allontanarne l’idea. Solo con l’età adolescenziale il concetto di morte assume una forma interiorizzata e, quindi, date anche le risorse cognitive ed intellettive che il minore possiede, può essere affrontata ed elaborata.
(Per maggiori dettagli rimandiamo al contributo pubblicato su Mente e Cervello, n. 45, settembre 2008)
Manuale di neuroscienze forensi
Autore: Bianchi Angelo, Gulotta Guglielmo, Sartori Giuseppe (contributo di Sara Pezzuolo)
Editore: Giuffrè
Collana: DI PSICOLOGIA GIURIDICA E CRIMINALE
Numero collana: 50
Data di pubblicazione: 30/04/2009
Pagine: 410
ISBN: 8814148597
Argomento:Giuridico, Criminologia
La Corte Costituzionale con sentenza n. 372/94 ha ritenuto risarcibile il danno biologico psichico subito da un prossimo congiunto a seguito della morte di un familiare vittima di un fatto illecito altrui, allorquando “… il danno alla salute è qui il momento terminale di un processo originato dal medesimo turbamento dell’equilibrio psichico che sostanzia il danno morale soggettivo, e che in persone predisposte da particolari condizioni (debolezza cardiaca, fragilità nervosa, etc.), anziché esaurirsi in un patema d’animo o in uno stato d’angoscia transeunte, può degenerare in un trauma fisico o psichico permanente alle cui conseguenze, in termini di qualità personali, e non semplicemente al pretium doloris in senso stretto, va commisurato il risarcimento”. Detto in altri termini, tale affermazione ammette che, assieme al danno morale, consistente in un patema d’animo transeunte, in persone predisposte può insorgere un danno biologico di tipo psichico permanente o temporaneo derivante dalla perdita di un familiare in conseguenza di un fatto illecito. Difatti, in situazioni normali, l’esperienza del lutto per la perdita di una persona cara è solitamente accompagnata da un sentimento di tristezza e disperazione, apatia etc. ma tale processo rientra una volta che il lutto è stato elaborato.
La Cass. sez. III civ. del 17 gennaio 2008 n. 870 si interroga sul problema
iure hereditatis del danno biologico da morte e quando questo debba essere risarcito in correlazione al tempo di sopravvivenza della vittima del fatto illecito. Infatti, si distingue il caso in cui la morte segue immediatamente l’evento oppure tra l’evento, oggetto di lesioni, e la morte, intercorra un “apprezzabile” lasso di tempo in modo tale che si possa parlare di configurabilità del danno biologico iure hereditatis. Difatti, secondo la Giurisprudenza di massima, l’evento morte non influisce sul bene salute e quindi sulla sua tutela, ma, incide sul bene giuridico vita. Tale assunto non vale se, di contro, intercorre un lasso di tempo “apprezzabile”, tra l’evento lesivo e la conseguente morte, poiché il soggetto subisce una compromissione dell’integrità psico-fisica che si protrae fino alla morte, la quale è riconosciuta come danno biologico trasmissibile agli eredi (il lasso di tempo che permette il riconoscimento agli eredi del danno biologico iure hereditatis non viene stabilito in maniera precisa ma, in questa sentenza non può escludersi in via di principio che sia apprezzabile una sopravvivenza di tre giorni).
Da qui si introduce il concetto del cosiddetto danno iure proprio, cioè il risarcimento del danno biologico agli stretti congiunti di una persona deceduta per effetto dell’illecita condotta altrui, previa, però, la prova di una lesione psico-fisica accertata sulla base di elementi oggettivi (vedi Cass. Civ. Sez. Lav. 22 luglio 2008, n. 20188- Cass. 19 febbraio 2007 n. 3758- Cass. 18 gennaio 2007, n. 1105- Cass. 11 gennaio 2006 n. 212).
La Cass. Sez. Unite Civili, con sentenza n. 26972/08 ha provato ad intervenire su questo punto affermando la liquidazione del danno morale nel caso in cui, nonostante sia passato un breve lasso do tempo tra l’evento e la morte, la persona sia rimasta lucida in attesa consapevole della fine. In tale situazione ciò che deve essere risarcito non è il danno biologico (non è detto che la sofferenza abbia il tempo di trasformasi in patologia…) ma il danno morale nella nuova accezione proposta dalla medesima sentenza. Su questo punto si potrebbero aprire questioni e dibattiti ad esempio chiedersi come si dovrebbe agire se la persona fosse priva di sensi, indotta in coma farmacologico etc. ma non è questa discussione l’obiettivo del seguente contributo.
Diventa fondamentale, nella clinica, secondo De Fazio et al.1, operare una prima distinzione tra danno da morte e danno da lutto. A seguito della morte di un congiunto o di un familiare i danni biologici sono essenzialmente i due sopraccitati ma, tra loro, devono essere nettamente distinti e differenziati. Difatti il danno da lutto consiste in una psicopatologia dell’elaborazione del lutto distinguendosi dal danno da morte che, invece, si esplica attraverso un’invalidità temporanea e, in casi eccezionali, in una invalidità permanente determinata dalla perdita dell’oggetto d’amore. Le due tipologie di danno si collocano su due livelli diversi. Mentre il secondo consiste in “… alterazioni permanenti sul piano psichico ed emozionale che conseguono ad effettive difficoltà del “lavoro del lutto”. Intendendo con ciò far riferimento alle difficoltà dell’elaborazione del lutto, o, talvolta, alla mancata elaborazione o del tutto alla negazione del lutto”2, il primo consiste in una reazione depressiva caratterizzata da sofferenze e dolori per una perdita che viene vissuta come angosciante che, solo se diventa clinicamente significativa, può sfociare in un danno da lutto. In sintesi, il danno biologico da morte, consiste in un danno psichico determinato dalla lesione del diritto alla salute psichica subito dagli stretti congiunti a seguito della morte di un familiare per un fatto illecito di terzi.
Ad oggi si intende per “danno da lutto” “… un pregiudizio subito dai prossimi congiunti per la perdita di un familiare a seguito del fatto illecito di un terzo, originariamente qualificato da un’autorevole dottrina come “danno alla serenità familiare”3, “… l’evento morte non determina solo la fine della vita della vittima, quindi, un “danno da perdita del diritto alla vita”, o comunemente definito “danno tanatologico”, ma causa, al contempo, l’estinzione di un rapporto familiare con i congiunti…”4.
L’esperienza del lutto è un’esperienza complessa che comporta sempre un cambiamento organizzativo nella vita della vittima secondaria, basta pensare ad un rapporto esistente che adesso non esiste più. Spesso a tale processo deve essere accompagnata una ridefinzione di ruoli, quali quello di moglie, figlio/a, genitore, in quanto le relazioni definite e realizzate all’interno di tale relazione vengono a mancare mettendo in crisi, in alcuni casi, la stessa identità di chi vive l’esperienza della perdita.
Corte e Buzzi5 sottolineano come sia fondamentale in sede di accertamento da danno biologico da lutto raccogliere i dati anamnestici, ed indagare accuratamente il rapporto tra la vittima primaria e la vittima secondaria, facendo attenzione alle modalità di “gestione dei rapporti sociali, familiari, affettivi e sessuali” e alle “autonome capacità di cura della propria persona e dei propri interessi”. Importante, quando ci si accinge a fare tale valutazione, è analizzare le modalità di elaborazione del lutto che hanno portato, un processo di natura fisiologica, ad essere interrotto o complicato, determinando, così, una reazione definibile come psicopatologica, cioè, una “reazione patologica da lutto”. Tale processo dipenderà si, dalla relazione esistente tra le due vittime ma anche, non di meno, dall’ “assetto personologico” del soggetto stesso e dalle sue modalità di elaborazione intra-psichica della perdita.
Brondolo e Marigliano propongono la seguente procedura di valutazione del danno:
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accurata indagine anamnestico-funzionale;
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valutazione dell’intensità psico-stressante dell’evento luttuoso;
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esame obiettivo psichico;
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uso di strumenti testistici standardizzati per formulare un inquadramento diagnostico verificabile, ripetibile e comunicabile, in modo tale da essere universalmente interpretabile in maniera consimile;
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parametrazione clinica dell’entità della minorazione psichica;
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analisi ponderata dei possibili elementi di connessione causale/concausale dei disturbi psichici/somatici con la preesistente struttura di base e/o con l’evento luttoso;
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acclaramento dell’inemendabilità/permanenza dei disturbi medesimi;
Per ciò che riguarda il primo punto è fondamentale quindi, analizzare “… le covalenze affettive che legavano il superstite al defunto la cui intensità (o lassità) costituisce evidentemente il primo elemento atto a suffragare, o, a mettere in dubbio la plausibilità di una reazione psico-patologica alla perdita relazionale”, “si tratta dunque di indagare le caratteristiche quali-quantitative dei rapporti psico-emotivi effettivamente intercorsi tra il defunto e il sedicente danneggiato dalla perdita del medesimo, aprendo un capitolo che potremmo definire “anamnesi relazionale”. In sintesi è necessario indagare “…in quella peculiare situazione di anomala interruzione del rapporto con il defunto e i meccanismi psicodinamici attraverso i quali tale interruzione, colpendo quell’individuo in quel determinato modo e momento, può averne destabilizzato l’assetto psico-comportamentale”6.
Nel caso dell’indagine psicodiagnostica è utile avvalersi di strumenti psicodiagnostici standardizzati tra cui l’M.M.P.I.-2. Esso è il test più usato e riconosciuto nell’ambito della letteratura scientifica anche perché attraverso l’analisi delle scale di simulazione è possibile effettuare un’indagine accurata e corretta.
Gli autori fanno, inoltre, riferimento a due tipi possibili di reazione da lutto patologico:
Quadri sintomalogici lievi: caratterizzati da occasionali deficit dell’attenzione e della concentrazione, labilità emotiva con transitori cedimenti depressivi dell’umore o transeunti crisi d’ansia; alterazioni del sonno; inappetenza; difficoltà relazionali e sociali, calo delle prestazioni lavorative etc.;
Quadri sintomatologici gravi: caratterizzati da ricordi pervasivi e ricorrenti della persona deceduta; perdita degli interessi e della cura della propria persona; anomalie della condotta in ambiente domestico; alterazioni comportamentali determinanti scollamento sociale; idee suicidarie; diminuzione del senso di realtà e delle capacità critiche etc.;
Altri autori (Parkes, Raphael et al.) si sono concentrati sui fattori che possono influenzare l’evoluzione di un lutto complicato. Tra questi, in linea generale, ritroviamo:
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modalità della morte (una morte improvvisa ed inaspettata impedisce al familiare di abituarsi all’idea stessa della perdita);
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intensità della relazione con il defunto;
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precedenti esperienze di perdita di persone significative;
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precedenti disturbi psichici, di solito a sfondo depressivo ed ansioso;
Per ciò che concerne la categoria nosografia proposta dal DSM-IV-TR nello specificare il “lutto” vi ritroviamo:
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sentimenti di colpa riguardante cose diverse dalle azioni fatte o non fatte dal soggetto sopravissuto al momento della morte;
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pensieri di morte diversi dal sentimento del soggetto sopravissuto, come, ad esempio, che sarebbe stato meglio se fosse morto o che avrebbe dovuto morire con la persona deceduta;
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pensieri eccessivi e morbosi di inutilità;
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marcato rallentamento psico-motorio;
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prolungata e intensa compromissione del funzionamento;
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esperienze allucinatorie diverse dal pensare di udire la voce o di vedere fuggevolmente l’immagine della persona deceduta.
Il lutto non è considerato una condizione di malattia ma viene raggruppata all’interno di “altre condizioni che possono essere oggetto di attenzione clinica”. Spesso al lutto vengono ricollegate diagnosi quali quelle del disturbo dell’adattamento, disturbo depressivo maggiore o disturbo post traumatico da stress (nei casi più gravi), pertanto, dal momento che la letteratura medico-legale riconosce, come osservato in precedenza, un danno da lutto, ed il contesto di risarcimento prevede in qualche modo che la morte segua ad un evento traumatico, potremmo ipotizzare la necessità di considerare il lutto complicato come una variante del disturbo dell’adattamento cronico offrendogli un ruolo ed un riconoscimento particolare anche in sede di valutazione del danno.
Non sempre, però, nel caso di morte di un familiare per un fatto illecito di terzi, e quindi di danno da lutto, le dimensioni del danno possono essere ricomprese entro categorie nosografiche, ma accanto alla dimensione biologica può trovare spazio la cosiddetta dimensione esistenziale “… consistente nella modificazione peggiorativa della loro personalità e nel conseguente, forzoso sconvolgimento delle loro abitudini di vita e dei loro rapporti relazionali all’interno ed all’esterno del nucleo familiare colpito”7.
A seguito della Sent. Sez. Unite Civili, n. 26972/08, non si può più parlare di danno esistenziale ma, tale categoria di dano, è stata ricondotta al danno morale, all’interno del quale, solo per fini descrittivi, si parla di pregiudizi di tipo esistenziale.
Per ciò che concerne l’evento oggetto di causa, morte di un familiare, ci rifacciamo, oltre che all’art. 2, anche agli artt. 29 e 30 della Costituzione, che tutelano il riconoscimento dei “diritti della famiglia” intesi non solo come tutela della persona nell’ambito del suo nucleo, ma anche come modalità di realizzazione della vita dell’individuo all’interno della famiglia stessa in tutti i suoi multiformi aspetti (affetti, reciproca solidarietà, “inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzative della persona umana nell’ambito della famiglia” Cass. 30 ottobre 2007 n. 22884).
Nel caso del pregiudizio esistenziale da morte o da lutto siamo di fronte a “ripercussioni relazionali di segno negativo”; a diventare protagonista è quel ristrutturare la propria vita, quel non poter far più, quell’impedimento a svolgere le normali attività quotidiane etc. Tale modificazione peggiorativa può essere così descritta “… si obietivizza socialmente nella negativa incidenza nel suo modo di rapportarsi con gli altri, sia all’interno del nucleo familiare sia all’esterno del medesimo, nell’ambito dei comuni rapporti della vita di relazione. E ciò in conseguenza della privazione (oltre che di quello materiale) del rapporto personale con lo stesso congiunto nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore), cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell’altro”8, in tutto ciò, procede la Pace commentando la Sentenza “… l’elemento materiale della coabitazione, pur determinando la condivisone di una quotidianità, non può, di per sé, accrescere o affievolire quel sentimento, quella comunione spirituale che si fonda essenzialmente sullo stretto vincolo parentale…”.
Da qui possiamo facilmente desumere come l’attenzione ai pregiudizi di tipo esistenziale a fronte della perdita di una persona cara non possono e non debbono non essere presi in considerazione alla luce sia della nuova giurisprudenza sia di quella professionalità che come esperti non dobbiamo mai dimenticare. Inoltre sarebbe auspicabile ritrovare anche nel DSM-IV una maggiore attenzione a livello nosografico-clinico di una sintomatologia riconducibile al lutto, in quanto il lutto è “… tenere a bada l’insopportabile condizione di assenza e di solitudine che domina la vita presente. Il lutto è essenzialmente doloroso sentimento del presente, oppure struggente desiderio dell’assente”9.
Non che il riconoscimento del danno da lutto possa affievolire il dolore di un padre per un figlio, di una sorella per un fratello etc. ma semplicemente può almeno sembrare di avere fatto “giustizia” per un dolore che comunque non avrà mai un prezzo.
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1 De Fazio F., Maselli V., Donini W., Bergonzini C., “Il danno da lutto”, Jura Medica, 3, 2002, Anno XV.
2 Ibidem
3 Pace L., Il danno da lutto, Giust. Civ., 5, 1098, 2007.
4 Ibidem.
5 Corte F., Buzzi F., “Il danno biologico da lutto: metodologia psico-diagnostica medico-legale”. Riv. It. Med. Leg. XXII, 2000.
6 Ibidem
7 http://www.altalex.com/index.php?idnot=41928;
8 Cass. Sez. III civ. 19 gennaio 2007, n. 1203.
9 Bianchi A. (a cura di), “La valutazione neuropsicologica del danno psichico ed esistenziale”, CEDAM, Padova, 2005
Ero sicura che non sarebbe stato difficile, avevo diverso materiale in studio sul danno esistenziale, che fin dal primo momento mi aveva affascinato quindi non mi dovevo preoccupare.. In realtà le cose sono andate in maniera diversa… si… tanto materiale sul danno esistenziale… definizioni su definizioni… tutti ne parlavano ma nessun testo o articolo sembrava potermi essere d’aiuto per poterlo valutare. Anche i classici strumenti utilizzati in tema di qualità della vita (es. ICF e SF-36) non sembravano idonei a rispondere in maniera diretta a quella che era la definizione intrinseca di danno esistenziale, il quale, per sua stessa definizione, poteva esulare da una qualsiasi patologia (fisica o psichica).
Senza voler approfondire la natura del danno esistenziale, ricordo che la nascita ufficiale del danno esistenziale viene ricondotta alle cosiddette “Sentenze gemelle” 8827 e 8828 del 2003, le quali definiscono il danno esistenziale come “un non poter più fare o un fare altrimenti del soggetto”, cioè, in seguito ad un fatto illecito commesso da terzi, il soggetto si trova costretto a fare altrimenti, è costretto quindi, a modificare il suo stile e la qualità della vita: è indotto a compiere scelte diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Da qui maggiore risonanza al danno esistenziale è stata data dalle Sentenze della Cassazione (Cass. Sezioni Unite, 24 marzo 2006, n. 6572; Cass. Sez. III, 12 giugno 2006, n. 13546) nelle quali si sottolinea la definizione stessa di danno esistenziale e il fatto che all’interno della categoria del danno non patrimoniale trovano collocazione tre tipologie di danno tra loro diverse (danno biologico-danno morale-danno esistenziale). Difatti, il danno esistenziale si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore (propria del c.d. danno morale), ma oggettivamente accertabile del pregiudizio, attraverso la prova di scelte di vita diverse da quella che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l’evento dannoso.
Così inizia la ricerca. Ad oggi lo strumento del quale riporto i primi risultati dello studio pilota condotto è la S.V.A.R.P. II (Scala di Valutazione della Attività Realizzatrici della Persona), costruita assieme al collega Angelo Bianchi. Il primo lavoro affrontato è stata la costruzione della scala S.V.A.R.P. I i cui risultati hanno incentivato il proseguo del lavoro e la successiva costruzione della S.V.A.R.P. II.
Dal momento che il bene giuridico che il danno esistenziale intende tutelare è costituito dalle attività realizzatrici della persona, ossia tutte quelle attività che costituiscono la quotidianità dell’individuo e che vengono sconvolte dall’evento lesivo posto in essere, la S.V.A.R.P. II è stata suddivisa in aree, all’interno della quali sono state ricondotte attività che abbiamo chiamato “attività realizzatrici” della persona per un totale di 50 attività; essa propone un’analisi descrittiva della condizione esistenziale del soggetto in esame sia prima che dopo l’evento in causa e prevede un profilo di “compromissione esistenziale” caratterizzato dalla presenza di un indicatore che risulta dall’interazione di intensità e durata della compromissione riferita dal soggetto. In tutta questa analisi non viene mai persa di vista quella che è l’attendibilità, e cioè, la credibilità del soggetto testato.
Lo studio pilota1 che ha visto protagonista la S.V.A.R.P. II è stato condotto su un totale di 37 soggetti suddivisi all’interno di tre gruppi:
-
danneggiati (coloro che avevano subito un danno illecito da parte di terzi e che avevano intrapreso un’azione giudiziaria);
-
ansiosi (coloro i quali erano seguiti da psichiatri o psicologi e avevano diagnosi inerenti i disturbi d’ansia);
-
normali (soggetti che non avevano subito un danno e che non erano mai stati da uno psicologo o psichiatra);
Il campione piccolo è stato determinato dall’esigenza di affrontare uno studio pilota quindi, scevro da esigenze di validazione del test – tale indagine ci doveva servire per comprendere se e in che misura il test poteva meritare ulteriori approfondimenti – e, inoltre, vista la casistica particolare abbiamo incontrato non poche difficoltà a reperire i soggetti per i diversi campioni.
L’ipotesi della ricerca era quella di dimostrare che lo strumento si comportava in maniera diversa a seconda che fosse sottoposto a un gruppo di soggetti o all’altro.
I gruppi erano composti da soggetti di età variabile dai 18 anni in su ed, equamente distribuita, era la variabile sesso.
È stata fatta l’analisi della varianza per gruppi, considerando la media del punteggio di ogni singolo gruppo e abbiamo visto che la differenza tra le medie dei gruppi era significativa2.
La nostra ipotesi è verificata: i risultati ottenuti da soggetti danneggiati differiscono significativamente rispetto ai risultati riportati da soggetti ansiosi e da soggetti che non hanno subito un danno e non soffrono di disturbi d’ansia.
Ad oggi stiamo procedendo all’analisi della correlazione tra le diverse attività per individuare quali attività, seppur diverse nel costrutto, elicitano la stessa risposta da parte del soggetto per procedere ad uno snellimento del test.
Quello che è importante ai fini della ricerca al momento attuale è, una volta ridotto il numero delle attività realizzatrici, ampliare il campione di riferimento per procedere ad una validazione più ampia sulla scorta della risposta ai quesiti proposti alle Sezioni Unite, divenendo, così, uno strumento di prova specifico in tema di danno esistenziale.
_____________
1 Lo studio pilota è stato possibile anche grazie al contributo dei membri dell’Associazione L’Ancora Blu di Lastra a Signa (FI) e del suo presidente Dr. Emanuele Bartolozzi nonchè alla disponibilità e alla professionalità specifica della dott.ssa Graziella Bertelli che qui ringrazio sentitamente;
2 Le tabelle inerenti l’analisi della varianza sono disponibili presso gli autori.
Valutazione del danno esistenziale. Una nuova proposta la S.V.A.R.P. II (Scala di Valutazione delle Attività Realizzatrici della Persona)
A seguito della nascita della nuova categoria del danno esistenziale i professionisti in ambito peritale hanno dovuto prendere atto della mancanza di uno strumento adeguato alla sua valutazione. Infatti, come si può calcolare un danno che lede i valori inerenti la persona1? E come porsi di fronte al problema della prova del danno esistenziale?
Per ciò che concerne il nuovo codice delle Assicurazioni il problema risulta limitato se il soggetto preso in esame riporta un danno biologico. Esso, infatti, presuppone, di per sé, l’esistenza di un danno esistenziale ma, nel caso in cui un soggetto non subisca una lesione dell’integrità psico-fisica ma “solo” una “… limitazione alle quotidiane attività realizzatrici” (danno esistenziale non biologico) come comportarsi? In altre parole, come fare a quantificare un “non poter più fare” o “un dover compiere altrimenti”? Ancora, come poter calcolare un’alterazione peggiorativa nelle abitudini di vita e, quindi, nella quotidianità della persona?
Da qui l’esigenza di sviluppare una nuova e corretta metodologia d’indagine, che non trascuri l’individualità del soggetto in esame e, che, sia in grado di fornire alla giurisprudenza una corretta lettura della consulenza tecnica peritale e una stima adeguata del danno.
Gli strumenti al momento presenti in letteratura (ad esempio l’SF-36) non sembrano, a mio parere, idonei a valutare un’alterazione di per sé intrinseca nella definizione stessa di danno esistenziale; ciò non per problemi metodologici o di standardizzazione, ma per una visione troppo “medicalizzata” del problema.
Il danno esistenziale non è e non vuole essere una patologia organica o psicologica, ma vuole essere riconosciuto in maniera prioritaria ed in piena autonomia come “un poter più fare od un fare altrimenti” in senso lato.
Da qui cresce l’esigenza della costruzione della S.V.A.R.P. II (Scala di Valutazione delle Attività Realizzatrici della Persona). Tale strumento deriva dalla sperimentazione della S.V.A.R.P. I.
Il nome stesso che, assieme al co-autore Dott. Angelo Bianchi3 abbiamo dato al questionario, la dice lunga su quello che era il nostro obiettivo finale, su ciò che volevamo trovare e su come, quindi, dovevamo ragionare.
Il test si sviluppa sulla base di materiale presente in letteratura in tema di qualità della vita e di benessere psicosociale, associato a temi che concernono una corretta valutazione neuropsicologica del danno4, per adattarsi alle esigenze forensi di stima e quantificazione. La S.V.A.R.P., quindi, ha come obiettivo la descrizione e la quantificazione delle conseguenze di un evento negativo sull’insieme delle attività realizzatrici della persona esaminata, cioè sulla sua vita quotidiana e sull’insieme dei suoi rapporti e delle sue relazioni sociali. Come tale, si applica sia alle conseguenze negative derivanti da un’eventuale lesione dell’integrità psicofisica (c.d. Componente dinamico-relazionale del danno biologico, così come definito dagli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni private), sia alle compromissioni derivanti dalla lesione di eventuali altri diritti od interessi della persona, diversi dalla salute, purché considerati meritevoli di tutela giuridica.
Lo strumento consiste in un’intervista semi-strutturata con il soggetto che viene guidato dall’esaminatore in una esplorazione sistematica ed approfondita di ogni singola attività della vita quotidiana. Come per l’M.M.P.I.-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory -2), la sorgente primaria dei dati è l’autodescrizione del soggetto (self-report). Diventa centrale comprendere l’alterazione comportamentale di un soggetto in relazione alle caratteristiche di personalità dello stesso, l’importanza che per lui assume l’interesse violato all’interno della sua vita e della sua storia personale.
Lo strumento:
Lo strumento, come detto, sopra consiste in una intervista semi-strutturata che valuta un massimo di 51 attività realizzatrici suddivise in cinque aree5 identificate, per maggiore semplicità, con le prime cinque lettere dell’alfabeto:
Area A: Area Biologico-Sussistenziale;
Area B: Area Relazioni Familiari ed Affettive;
Area C: Area Lavoro/Area Scolastica;
Area D: Area Sociale;
Area E: Area Svago e Sviluppo Personale.
La S.V.A.R.P. II, così come la versione che la precede, presuppone l’esistenza di due protocolli, uno per l’intervista con il periziando, l’altro per una valutazione da parte dell’esaminatore.
Ipotesi:
L’ipotesi di partenza è che il danno esistenziale può essere calcolato sulla base di ragionamenti statistici arrivando, così, ad ottenere una percentuale attraverso un test che, seppur standardizzato, tiene conto dell’individualità e del contesto di vita del soggetto da testare.
Fase di costruzione dello strumento:
Una volta individuate le attività realizzatrici considerate importanti si è proceduto alla valutazione della comprensione linguistica tramite l’inchiesta con soggetti che avevano un livello scolastico basso (3° media). E’ stato predisposto un frontespizio per la raccolta delle informazioni inerenti il soggetto che viene valutato. Oltre ad una breve anamnesi, non dissociabile da un colloquio clinico, viene indagata la rete sociale di inserimento del soggetto, le attività extra-lavorative, lo stato di salute, il tipo di lavoro svolto, il livello di scolarità,etc.. Il protocollo dell’esaminatore consiste in un continuo feed-back tra quanto emerso nel protocollo di somministrazione e le valutazioni effettuate dall’esaminatore. Infatti, per vagliarne la credibilità, il dato soggettivo viene continuamente sottoposto ad un controllo tramite esemplificazioni, approfondimenti, riferimenti a dati e circostanze fattuali, confronti con altre parti dell’intervista stessa o con diversi momenti temporali. Queste tecniche di controllo, finalizzate a stimare il grado di coerenza e di attendibilità del self-report, sono analoghe a quelle utilizzate in ambito psichiatrico forense nella valutazione della credibilità dei sintomi riferiti in contesti di valutazione della capacità d’intendere e di volere6. Ciò che il soggetto riferisce viene utilizzato, prima che per descrivere la realtà, per convalidare l’attendibilità di quanto riferito.
Per valutare quantitativamente le interferenze riferite che hanno inciso sulla vita quotidiana del periziando, è stato costruito un cartoncino che consta di una scala nominale a cinque livelli che prevede un’escalation d’interferenza da “In nessun modo” a “Hanno totalmente modificato la mia quotidianeità” che viene posto davanti al periziando invitato ad indicare una soluzione tra quelle proposte.
Soggetti:
Una volta steso il primo protocollo (S.V.A.R.P. I) si è proceduto alla prima fase sperimentale che prevedeva la somministrazione della S.V.A.R.P. a soggetti che avevano in corso o, che avevano avuto, una valutazione in materia di risarcimento del danno ivi compreso il danno esistenziale. La scelta del campione prevedeva una diversa estrazione sociale, eventi critici diversi (lutto, mobbing, colpa medica etc.) di diverse fasce di età. Si è ritenuta idonea come età di partenza per la somministrazione della S.V.A.R.P. un’età uguale o maggiore di 16 anni.
Attendibilità tra i somministratori:
Per valutare il grado di accordo tra somministratori diversi, il medesimo protocollo è stato siglato da due o più esaminatori ed è emersa una concordanza pressoché unanime nella valutazione.
Ricerca:
Dopo aver letto le istruzioni al soggetto si somministrava l’intervista. Questa avveniva di preferenza in un’unica seduta e la somministrazione era individuale. Lo sperimentatore leggeva a voce alta al periziando le domande e trascriveva nel protocollo le relative risposte. Si faceva presente al soggetto che non in tutte le attività indagate potevano emergere difficoltà e si precisava che l’indagine si riferiva al momento attuale della sua esistenza (ora). Ciò era determinante poiché nella seconda parte dell’intervista la medesima attività realizzatrice veniva messa a confronto con il prima “Prima di avere queste difficoltà……..” in tal modo la soluzione che si poneva davanti all’esaminatore nel suo protocollo di valutazione era anche di tipo differenziale.
La fase sperimentale partiva dall’analisi delle attività realizzatrici che avevano ottenuto almeno una valutazione di attendibilità minima. Sulla base del primo campione di riferimento sono emerse, nonostante un precedente screening, difficoltà di comprensione per alcune attività realizzatrici che, nella seconda versione (S.V.A.R.P. II), sono state ulteriormente semplificate.
Tale procedura, però, non ci soddisfaceva e abbiamo ulteriormente modificato il sistema di valutazione rendendolo più affidabile e preciso.
Una volta semplificate ulteriormente le aree che risultavano poco comprensibili e lasciato inalterato il restante protocollo di somministrazione, ci siamo concentrati su due fattori che secondo noi assumevano un’importanza rilevante dal punto di vista clinico-forense: l’intensità (I) e la durata (D) delle difficoltà. Il protocollo dell’esaminatore è stato così integrato da una scala ad intervalli regolari di 4 mesi (sulla base dei criteri del D.S.M. IV periodo di permanenza minimo dei sintomi per effettuare una diagnosi sono 3 mesi) che andava a sostituire in “quanto” la precedente domanda aperta della prima versione “da quando…”. Ad ogni intervallo regolare di tempo è stato assegnato un coeficiente da 0,1 a 1 (pari al 10% e 100%), ed anche i punteggi di differenza che si riscontravano tra “ora” e “prima” che, nella prima versione erano semplicemente riportati, sono stati posizionati su una scala Likert a 5 livelli con punteggi di differenze inclusi tra 0 e 4.
A questo punto l’esaminatore è in grado di ottenere un coefficiente che altro non è che il prodotto dell’intensità (I) per la durata (D). Come nella precedente versione abbiamo considerato valutabili solo le attività che ottenevano almeno un’attendibilità minima, ma, in questo caso, viene presa in considerazione anche l’ipotesi che l’area non possa essere valutata, magari per mancanza di opportunità, e ciò pur non incidendo sulla percentuale finale di danno, deve comunque essere tenuto in considerazione al momento della stesura della relazione.
Una volta individuate quindi le attività valutabili ed i rispettivi coef. I*D di ogni singola attività realizzatrice si procede alla costruzione di un grafico che offre, fin dal primo momento, una panoramica delle difficoltà del soggetto in esame. Per arrivare alla percentuale del danno esistenziale si procede tramite l’analisi dei risultati.
Analisi dei risultati:
Dopo aver riportato i singoli coeficienti di I*D si fa la sommatoria (Σ coef. I*D). La percentuale di danno altro non è che il risultato del rapporto fra la Σ coef. I*D/ n° delle attività valutate. Si ottiene così un valore compreso tra 4 e 0. Il valore medio di 4 corrisponde ad una percentuale di danno del 100%.
Risultati:
I risultati ottenuti attraverso la prima versione ed in particolare, attraverso la seconda versione della S.V.A.R.P., più precisa e dettagliata, hanno dato risultati inaspettati anche per noi. Alcuni periziandi ci hanno fatto notare che avevamo indagato in maniera approfondita ogni singola realtà delle vita quotidiana e, grazie alla riflessione implicita che avevano dovuto fare durante la somministrazione del test, avevano preso coscienza di difficoltà che fino a quel momento avevano preso solo in minima considerazione. La precisione poi dei risultati dello strumento, assieme alle informazioni ottenute dal colloquio clinico, forniva ai nostri interlocutori, sia essi avvocati che giudici, una percentuale precisa e affidabile di quello che poteva essere il danno presente nel soggetto tutto supportato dalla letteratura e dal ragionamento scientifico che avvalorava le conclusioni.
Ciò che in sintesi mi auguro è che questo strumento, di per sé molto utile nelle valutazioni in merito al danno esistenziale, trovi il giusto e meritato appoggio da tutti coloro che, nelle loro consulenze, si rendono conto di non poter prescindere da criteri di scientificità e validità7.
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1Cass. 31.05.2003 n. 8828; Cass. Sez. U., 24.03.2007 n. 6572; Cass. 6.2.2007 n. 2546; per una maggiore chiarezza espositiva rimandiamo a Tampieri M., “Il danno esistenziale risarcibile” in www.personaedanno.it
2Cassano G., “In tema di prova e valutazione del danno esistenziale. Una proposta interpretativa: l’equità calibrata” in www.altalex.it; Bilotta F., “Prova e quantificazione del dano esistenziale” in www.personaedanno.it;
3Neuropsicologo presso il Dipartimento di Salute Mentale U.S.L. 8 di Arezzo;
4Bianchi A. (a cura di), “La valutazione neuropsicologica del danno psichico ed esistenziale”, Cedam. Padova, 2005
5Rossi R., “Il risarcimento del danno esistenziale. Prova e quantificazione del danno esistenziale”, Convegno di Bolzano, 29 giugno 2007 in www.personaedanno.it; Bilotta F., “Prova e quantificazione del danno esistenziale” in www.personaedanno.it;
6Le più conosciute di queste scale, molto diffuse in ambito psichiatrico forense sono la S.I.R.S. (Structured Interview for Reported Symptoms) di Roger e la M-F.A.S.T. (Miller Forensic Assessment of Symptoms Test) di Miller.
7Bianchi A., Pezzuolo S., “Primi quesiti in materia di danno esistenziale. Come se la cavano i “nuovi” consulenti del giudice” in www.personaedanno.it
Stalking e libertà personale: descrizione del fenomeno e aspetti giuridici.
“… La ragione e la passione sono il timone e la vela di quel navigante che è l’anima vostra. Se il timone e la vela si spezzano, non potete fare altro che, sbandati andare alla deriva, o arrestarvi nel mezzo del mare. Poiché se la ragione domina da sola, è una forza che imprigiona, e la passione è una fiamma che, incustodita, brucia fino ala sua distruzione”[1]
Questo estratto dal “Il Profeta” di Gibram mi sembrava il più adatto a introdurre l’argomento in questione, cioè lo stalking. In questi ultimi anni se ne sente sempre parlare di più ma di cosa si tratti di preciso forse per molti non è ancora chiaro; il termine stalking nonostante a volte si trovi affiancato a quello di mobbing indica un fenomeno diverso. Difatti, nonostante entrambe le manifestazioni prevedano la presenza di un persecutore e di una vittima perseguitata, il mobbing si contestualizza all’interno di un setting lavorativo mentre lo stalking non può esulare dall’invadere la sfera privata del soggetto.
La definizione in italiano del fenomeno riconducibile allo stalking è “sindrome del molestatore assillante”, al cui fondamento c’è un estremo bisogno di controllo e gestione della vittima da parte dello stalker che spesso non ha nessun correlato psicopatologico.
Ege distingue tre tipi di stalking:
Stalking emotivo: è il tipo di stalking più frequente, generalmente è associato alla rottura di una relazione affettiva tra due persone all’interno della quale una delle due non riesce a rassegnarsi alla perdita dell’altro;
Stalking delle celebrità: consiste nel perseguitare personaggi famosi o di pubblico interesse;
Stalking occupazionale: è il tipo di persecuzione che inizia sul posto di lavoro ma finisce poi per invadere la vita privata della vittima. La motivazione è insita, quindi, nell’ambiente lavorativo dove si può registrare una situazione antecedente di mobbing.
Ma in che cosa consiste questa persecuzione? Gli atti che possono ricondursi ad un atteggiamento di stalking da parte di un soggetto nei confronti di un altro sono vari, devono essere ripetuti nel tempo, e vanno da quelli di natura meno invasiva alle minacce o, in casi rari, all’omicidio (ricordo per tutti il caso di Silvia Mantovani uccisa dall’ex fidanzato Aldo Cagna e Maria Antonietta Multai uccisa dall’ex fidanzato Luciano Delfino). Tra i comportamenti meno invasivi troviamo sms ripetuti, telefonate, lettere, e-mail, regali inaspettati, per arrivare poi ad un escalation di “invadenza” che porta a pedinamenti, appostamenti, contatti fisici, offese, minacce, intrusioni nell’ambiente domestico, danneggiamento di cose fino al compimento di veri e propri atti di violenza che possono sfociare in violenza fisica o addirittura violenza sessuale e, nei casi più gravi, all’omicidio.
Le vittime di tale attività sono generalmente donne, che non gradiscono e sono infastidite se non intimorite da queste attenzioni, spesso lasciate sole e impotenti di fronte a tali eventi, a volte esse non arrivano a denunciare poiché lo stalking viene realizzato da persone a cui sono state affettivamente legate e per scrupolo o per paura rimangono in silenzio, inermi, in attesa che prima o poi lo stalker rinunci alla sua attività, si annoi e trovi altro da fare, oppure perché, come a volte accade, non sanno a chi rivolgersi per avere conforto o aiuto.
Secondo recenti ricerche possiamo distinguere cinque tipologie di stalker:
Risentito: la convinzione di aver subito un torto o un danno porta lo stalker a cercare vendetta e nel fare ciò si sente giustificato a perseguire il suo scopo con ogni mezzo;
Respinto: di solito si tratta di un soggetto che ha avuto una relazione sentimentale con la vittima e non ne accetta la fine. Spesso si tratta di ex-mariti, compagni o fidanzati che non si rassegnano alla fine di una storia;
Corteggiatore incompetente: si tratta di soggetti che non hanno buone capacità relazionali e quindi non sapendosi come rapportare con l’altro sesso pongono in essere una serie di atteggiamenti opprimenti che possono perfino risultare aggressivi;
Bisognoso d’affetto: si tratta di individui che vanno alla disperata ricerca di una relazione sentimentale con il solo scopo di lenire un profondo sentimento di solitudine e quindi non riescono a vedere l’altro come persona ma solo come uno strumento per colmare il loro vuoto esistenziale;
Predatore: è il tipo di stalker più pericoloso. Il suo unico obiettivo è di avere rapporti sessuali con la vittima prescelta e per ottenere il suo scopo utilizza qualsiasi mezzo, dal pedinamento, all’attesa sotto casa; pone la vittima in una posizione di costante terrore e ciò gli fa provare un sentimento di estremo potere. La vittima è completamente gestita e succube delle sue mosse, ella non sa quando e come ma sa che lui c’è.
A livello giurisprudenziale la figura del reato di stalking non esiste ancora anche se esiste un disegno di legge attualmente che vuole introdurlo. Purtroppo al momento lo stalker viene perseguito per altre tipologie di reato presenti nel nostro ordinamento giuridico che vanno dalle molestie, alle minacce (art. 612 c.p.), alla violenza privata o sessuale (art. 610 c.p. e 609 bis) senza essere assemblato in un tutt’uno. In particolare si fa riferimento all’art. 660 c.p. quello che concerne le molestie “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito …”; il concetto di petulanza viene esplicato nelle sentenze della Cassazione dove tale atto viene definito come l’atteggiamento che invade e si intromette continuamente e inopportunamente nella sfera privata altrui interferendo nella sfera delle libertà personali.
Per inciso ricordo che in altri paesi d’Europa e in America la legislatura prevede già una normativa specifica per lo stalking.
La vita delle vittime possiamo dire che è come sconvolta. Essa può essere costretta a cambiare, suo malgrado, le proprie abitudini di vita per sottrarsi alle attenzioni dello stalker e ciò, come abbiamo anticipato sopra, indiscutibilmente ha effetti negativi nella sua vita privata e nella sua sfera esistenziale.
Senza volermi dilungare sulla nozione di danno esistenziale più volte e in maniera dettagliata definita dalla giurisprudenza basta, in questa sede, ricordare la sentenza della Cassazione 13546 che definisce il danno esistenziale come “ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e alla realizzazione della sua personalità nel mondo esterno” che in sintesi può essere tradotta in un “non poter più fare o in un fare altrimenti del soggetto”, in scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero fatte se non si fosse verificato l’evento. Ciò è esattamente quello che accade alla vittima di stalking, costretta a cambiare le proprie abitudini di vita, ad esempio frequentare un certo locale, per la paura di incontrare lo stalker, farsi accompagnare fino al portone di casa per l’ansia che colui che la importuna possa aspettare il suo rientro etc.
Viene a mancare la libertà, quella libertà di essere, di esistere che si traduce in un costante sentimento di ansia e preoccupazione, vengono a mancare quei momenti di svago o di confidenza, familiare e non, che caratterizzano l’esistenza di qualsiasi soggetto. La vittima può essere costretta a cambiare numero di telefono, contatti, amicizie, addirittura può essere costretta a traslocare. Con il risarcimento del danno esistenziale certo che non si cancella l’accaduto, certo che non si dimentica cosa facevamo a scapito di cosa facciamo ora, ma si vuole almeno garantire ciò che è ben presente all’art. 2 della nostra Costituzione il quale tutela “i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
[1] G. K. Gibran, “Il Profeta”, in www.digilander.libero.it
Bibliografia:
Ege H., “Oltre il mobbing. Straining, Stalking e altre forme di conflittualità sul posto di lavoro”, Franco Angeli Editore, Milano, 2005;
Fornari U., “Trattato di Psichiatria Forense”, Terza Edizione, UTET, Torino, 2004;
V. Volterra (a cura di), “Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica”, Masson Editore, Milano, 2006;
Sitografia:
www.professionisti24.ilsole24ore.com
www.stalking.it
