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Riflessioni sulle nuove forme di criminalità organizzata e tutela delle vittime

di Sara Pezzuolo

Nel parlare di criminalità organizzata in Italia, si fa, generalmente, riferimento a uno scenario abbastanza complesso, caratterizzato da una varietà di gruppi e organizzazioni. Tra queste, quelle più note sono la mafia in Sicilia, la camorra in Campania, la ‘ndrangheta in Calabria, la sacra corona unita in Puglia. Organizzazioni di tal genere sono considerate le forme “maggiormente evolute” del sistema criminale1 e vengono diversificate tra loro per la presenza di un vincolo sufficientemente consolidato tra i componenti del gruppo, per il controllo e per il radicamento socio-economico sul territorio, per la capacità di realizzare modalità di intimidazione o di ritorsione violenta nei confronti di una moltitudine di soggetti, per la disponibilità di ingenti capitali da investire nel settore dei mercati illeciti e, infine, per l’esistenza di figure “cerniera” che svolgono una funzione di mediazione tra sfera legale e quella illegale della società. Sul piano definitorio, si è però giunti ad affermare2 che non esisterebbe criminalità organizzata perché non esiste crimine disorganizzato, in quanto la dimensione imprenditoriale – anonima nell’attività illegale apparterebbe ad ogni forma di illegalità per finalità di profitto che non sia occasionale (ALESSANDRA).

Per compiere un corretto percorso esegetico del fenomeno è indispensabile prendere le mosse dalla previsione dell’art. 416-bis c.p., introdotto dall’art. 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646, che costituisce il modello di riferimento, e che rappresenta, rispetto all’art. 416 c.p., indubbio affinamento, prestandosi a contrastare un fenomeno criminale più moderno e complesso di quello riconducibile all’associazione per delinquere originariamente contemplata nel Codice Rocco.

L’introduzione dell’art. 416 bis c.p. nel sistema penale italiano ha rappresentato un significativo passo in avanti per l’adeguamento degli strumenti di contrasto normativo alle caratteristiche che avevano assunto con il trascorrere del tempo le organizzazioni criminali operanti nel nostro territorio. Il legislatore ha delineato una fenomenologia delinquenziale associativa partendo dalla descrizione degli obbiettivi programmatici perseguiti dai suoi affiliati, orientati a realizzare un controllo illecito delle attività riconducibili alla loro sfera di interesse, nel bacino geografico in cui sono presenti e dominanti3.

Essa si avvale di due importanti condizioni: l’omertà, termine con il quale si intende l’atteggiamento di ostinato silenzio teso a non denunciare i reati, neppure quelli di matrice più grave, dei quali in maniera diretta o indiretta si viene a conoscenza, e l’atteggiamento di sudditanza psicologica, perpetrato nei confronti delle vittime, che, spesso, può sfociare in terrorismo psicologico.

L’assoggettamento psicologico diventa tangibile proprio in funzione della forza d’intimidazione del vincolo associativo. Ciò che in linea generale viene definito come terrorismo è il seguente concetto <<ad un primo livello si può dire che il terrorismo è una modalità primitiva di comportamento umano che produce potere attraverso la manifestazione diretta o indiretta della capacità di violenza; ad un secondo livello si può dire che il terrorismo è uno strumento di cui gli uomini possono servirsi per influenzare, attraverso un uso economico della violenza nella direzione prescelta e per effetti diversi, il comportamento di altri uomini>>1. In tale contesto ciò che diventa la matrice di un atteggiamento di sudditanza psicologica, di omertà, di paura anche per la propria incolumità, è la forza intrinseca del gruppo attraverso l’ausilio di modalità violente. L’individuo, sia esso vittima o carnefice, fa parte integrante di una rete in cui il vettore primario è la forza d’intimidazione sia verso l’interno che verso l’esterno tramite il quale il vincolo associativo prende forma.

Si tipizzano così tipizzata una serie di possibili comportamenti illeciti rapportabili alla sfera in cui agisce l’organizzazione criminale, che ne connotano la struttura associativa e le modalità attuative, caratterizzati per la loro pericolosità sociale e per il forte grado di penetrazione nel tessuto sociale.

Nonostante le posizioni critiche espresse in dottrina4 in termini di compatibilità costituzionale tra la fattispecie di cui all’art. 416 bis c.p. e l’art. 25, comma 2 della Cost., sulla base del quale è stato costruito nel nostro ordinamento giuridico il principio di legalità formale, si è ritenuto che l’art. 416 bis c.p., pur prescindendo dai modelli normativi riconducibili al principio di legalità formale, possieda una valenza simbolica adeguata alla pericolosità dei fenomeni mafiosi. “La criminalità organizzata entra così nel lessico politico-giuridico quando fenomeni criminosi, per altro molti dei quali storicamente presenti da tempo, raggiungono livelli elevati di intollerabilità sociale; come dire che è sull’elemento esterno della reazione sociale che si finisce per definire una determinata realtà e non sulle intrinseche sue caratteristiche”5. Si è così osservato che, nel contesto italiano, la percezione sociale allarmata del fenomeno “crimine organizzato”, e di riflesso l’intento di politica criminale, finiscono per costruirsi quasi esclusivamente sugli attributi della “temibilità” e “pericolosità” di alcuni fatti delittuosi, peraltro tra loro assolutamente disomogenei, e che <<la criminalità mafiosa appare solo come un tassello di un sistema criminale nazionale ed internazionale composito, articolato in sotto-sistemi comunicanti di poteri criminali (politici, finanziari, massonici), in grado di elaborare ed attuare complesse strategie globali di lungo periodo per condizionare gli assetti della vita nazionale>>6.

In questa prospettiva esegetica, l’analisi delle dinamiche interne alla struttura associativa e delle sue strategie appare utile all’inquadramento di tali fenomenologie criminali. La problematica dell’organizzazione, nel senso della dimensione stabile delle attività delittuose, e dei riflessi sulla teoria della responsabilità, costituiscono priorità del diritto penale e della scienza penalistica, la quale ha avuto cura di affrontare la problematica dell’organizzazione con riferimento sia alla dimensione “preparatoria” delle attività delittuose di una certa rilevanza, e quindi alla funzione di anticipazione della soglia di responsabilità, sia alla maggiore entità della pena dei delitti realizzati in contesti organizzati.

Nelle dinamiche reali le evoluzioni del crimine organizzato di matrice mafiosa mostrano di mantenere i caratteri di infiltrazione nelle regioni tradizionalmente colpite dal fenomeno e di ricercare nuove e sempre più remunerative proiezioni sul territorio nazionale, come in diversi Paesi esteri, anche se non sono trascurabili quei soggetti interessati delle tante disarticolazioni del tessuto delittuoso con ruoli anche di peso elevato nell’ambito dei rispettivi macrofenomeni criminali.

La robusta valenza e l’indiscussa solidità dell’associazionismo mafioso nella valutazione globale del rischio criminale è testimoniata dall’analisi delle evidenze investigative e dei molteplici indicatori statistici di adiacenza dei fenomeni con il territorio delle regioni a rischio, che hanno indotto il Legislatore ad ipotizzare un nuovo intervento7 sull’art. 416 bis c.p., per aumentare le pene edittali e per meglio tipizzare la organizzazioni di matrice straniera. Infatti, sembra acquisire sempre maggiore consistenza l’aspetto transnazionale delle condotte mafiose, specie per quanto riguarda il narcotraffico, assieme alla capacità di elaborare reciproche sinergie ed allacciare significative relazioni con le emergenti forme di criminalità straniera, sia pure con differenti modi operandi.

Il riferimento alla sfera di operatività di gruppi criminali organizzati che si articolano sul territorio di più nazioni comporta, da un punto di vista problematico, una rivalutazione anche della figura del concorso eventuale, che consente di perseguire determinati comportamenti marginali rispetto alla dimensione sistemica della consorteria transnazionale, nei cui confronti la sanzione penale è uno strumento di efficace politica criminale. Muovendo dal versante interpretativo9 tendente a ricostruire la figura del concorso eventuale nei reati associativi in termini di funzionalità rispetto al programma associativo perseguito dall’organizzazione criminale, e dunque spostando il punto di osservazione dell’interprete dall’estraneità strutturale del contributo fornito dal concorrente all’occasionalità ed alla funzionalità della prestazione fornita, appaiono delineati i nuovi contorni applicativi del concorso eventuale nei reati associativi, figura generale del nostro sistema penale, al fine di realizzare un’efficace politica di contrasto ai fenomeni criminali transnazionali.

Interessanti spunti interpretativi possono cogliersi, poi, laddove si esplori la questione dell’armonizzazione del diritto penale in una prospettiva di contrasto internazionale alla criminalità organizzata transnazionale.

Nella complessità del mondo globalizzato emergono sempre nuove opportunità per i sistemi criminali, per la cui comprensione occorrono pertinenti metodologie di analisi e di indagine, innanzitutto al fine di equalizzare al meglio le esistenti capacità di contrasto dello spazio giuridico internazionale. Se, infatti, da un lato l’operazione di individuazione degli interessi e delle strategie di un’organizzazione criminale appare utile al fine di delineare le relazioni funzionali esistenti tra le componenti della consorteria criminale, dall’altro si rivela particolarmente complessa quando le strutture associative si connotano per la loro dimensione organizzativa transnazionale. (AMELIO)

L’insieme di situazioni dei fenomeni criminali organizzati oramai evidenzia la significativa incidenza di agguerrite matrici straniere.

Sono, infatti, in profonda evoluzione i profili delle attività delittuose di più elevata caratura, che acquisiscono peculiari caratteristiche transnazionali e concretizzano forti interconnessioni tra diversi settori dell’illecito.

Nella vasta gamma dei gravi delitti, che spazia dal traffico e dallo sfruttamento di esseri umani, al mercato degli stupefacenti e delle armi, per giungere al contrabbando di prodotti contraffatti, di tabacchi lavorati ed al riciclaggio, si sta consolidando un complesso sistema di gestione dell’illecito di tipo reticolare, che sfugge ai limiti della giurisdizione territoriale, cui sono ancorati i singoli sistemi statuali, con conseguente inidoneità del principio di territorialità della legge penale. Tale principio appare, infatti, inadeguato rispetto alle fenomenologie transnazionali che si caratterizzano per il superamento degli spazi geografici tradizionali, risultando espressione di un processo di globalizzazione e ponendosi oltre i confini nazionali dei singoli Stati. I fenomeni criminali transnazionali presuppongono il pregiudizio degli interessi e dei beni giuridici tutelati negli ordinamenti giuridici di più nazioni, il cui territorio viene investito, direttamente o indirettamente, dalla sfera di operatività di complesse organizzazioni.

Ciò impone anche una rivisitazione dei modelli causali di analisi della responsabilità penale, in quanto il modello causale classico non consente all’interprete di individuare correttamente le dinamiche sistemiche della consorteria e le relazioni funzionali sottostanti ai mercati illeciti attraverso i quali tali organizzazioni si alimentano. Si evidenzia, così, l’inadeguatezza epistemologica del modello di analisi causale rispetto ai fenomeni criminali più complessi, essendo elaborato per analizzare le forme della responsabilità penale semplice o individuale. Di fronte, infatti, ad una pluralità di comportamenti illeciti riconducibili alla sfera di operatività di un’organizzazione criminale non è possibile selezionare gli elementi determinanti per la formazione del percorso individuale del singolo affiliato, in quanto la dimensione organizzativa finisce per condizionare in modo determinante i comportamenti dei consociati.

Si evidenzia, allora, la necessità di ricercare modelli di analisi della responsabilità più adeguati a rappresentare fenomeni criminali complessi organizzati, in ciò non potendosi prescindere dalle connotazioni strutturali e dalle dinamiche sottostanti alle condotte delittuose. Le organizzazioni criminali devono essere considerate per il programma associativo sul quale si fonda l’intesa dei vari consociati, che deve essere verificata sulla base di una attenta valutazione processuale dei suoi obiettivi strategici. In altri termini, con riferimento agli esponenti di un’organizzazione criminale, non è possibile formulare un giudizio di responsabilità penale, se non si è in grado di valutare contestualmente le varie condotte e gli scopi programmatici del consesso. Ne consegue che, una consorteria criminale transnazionale si avvale necessariamente di contributi che risultano strumentali alla realizzazione del programma associativo e che appaiono suscettibili di valutazione penale solo in una prospettiva funzionale alla realizzazione degli obbiettivi programmatici8.

Il sistema della sicurezza si trova ad affrontare sempre più spesso un tipo di criminalità multietnica, operante in un ampio spettro di reati, su aree che superano il territorio nazionale, caratterizzate da diversi ordinamenti e ove insistono molteplici realtà organizzate.

I gruppi di diversa nazionalità, sfruttando i punti deboli dello spazio giuridico internazionale, cooperano attivamente e talvolta sinergicamente, mettendo a fattor comune peculiari capacità operative e corruttive per il raggiungimento dei propri scopi illeciti.

In tale contesto, si ritengono importanti le connessioni sussistenti e provate tra le consorterie criminali mafiose autoctone e quelle straniere, delle quali sono stati evidenziati precisi segnali.

Criminalità Albanese:

L’analisi delle principali attività di contrasto, ci consegna un quadro in continua evoluzione, sia sotto il profilo della modalità di perpetrazione delle attività delittuose, sia nella tipologia di consorteria criminale.Tali processi rispondono a vere e proprie logiche di mercato, seppur illegale, che costringono i criminali albanesi a cambiamenti delle metodologie operative per restare competitivi. Le attività criminali da loro maggiormente praticate rimangono concentrate nel traffico di stupefacenti, avendo ormai la criminalità albanese, da qualche tempo superato le condotte originarie, anche se, è indiscutibile che le modalità esecutive di questa minaccia di delittuosità presentano caratteristiche mutevoli nel tempo.

In modo correlato muta anche il profilo aggregativo e funzionale dei sodalizi, che diventa più fluido, organizzato maggiormente su modelli reticolari, nei quali i nodi continuano ad essere rappresentati da cittadini albanesi, ma le singole interconnessioni sono con maggior frequenza appaltate ad altri soggetti; è il caso dell’architettura a multilivello del traffico di stupefacenti, ove lo spacciatore terminale spesso non è albanese, e, anche il corriere comincia a diventare, oltre che estraneo al gruppo criminale, anche non appartenente al circuito schipetaro seppur individuabile nel broker della droga, invece rigorosamente albanese.

Allo stesso modo, nelle condotte finalizzate allo sfruttamento degli esseri umani, il modello organizzativo è in continua evoluzione: attualmente i maggiori procacciatori di giovani donne da sfruttare sarebbero i criminali romeni, talchè le sinergie tra soggetti delinquenti delle due nazionalità si fanno più forti, così come i contrasti.

Gli albanesi sembrano mantenere un “Know How” ancora notevole nella capacità di gestione strategica e logistica delle reti transnazionali, con punti di appoggio in tutta l’Europa, associando, alla disponibilità di vaste relazioni criminose, l’uso comprovato di metodi violenti contro chiunque si intrometta nei mercati dell’illecito da essi sostenuti.

A fronte della notevole mobilità che contraddistingue la gestione dei periodi di clandestinità dei latitanti albanesi, il rimanere comunque collegati all’area territoriale prescelta per l’espletamento delle attività delittuose è segnale significativo, sia per l’ambiente costituito dai favoreggiatori, capaci di costruire adeguata protezione, sia per la capillarità e la pervasività raggiunta dalle organizzazioni criminali a liberare il territorio dalla propria presenza.

Tale comportamento appare ancor più rilevante nonostante la concomitante presenza di criminalità mafiosa autoctona, lasciando intuire il chiaro sintomo dei rapporti sempre meno occasionali tra consorterie di diversa nazionalità.

Criminalità Cinese:

Negli ultimi anni, le attività delittuose riconducibili alla criminalità cinese hanno ripercorso le stesse tipologie di reato riscontrate nel passato, facendo denotare una maggiore strutturazione delle modalità di estrinsecazione.L’importazione irregolare di prodotti di diverso tipo, concretizzata attraverso le forme del contrabbando doganale, della falsificazione di origine dei prodotti, della contraffazione e della violazione del made in Italy, è stata sicuramente la tipologia di illecito maggiormente perpetrato, in ragione del rilevante guadagno associato ad un rischio limitato.

Strettamente connesso alle suddette forme di devianza è il riciclaggio del denaro, che continua ad essere effettuato attraverso il tradizionale “spallonaggio” e mediante gli strumenti finanziari regolari, appoggiandosi a prestanome, per lo più rappresentati da imprenditori autoctoni, disposti ad effettuare strumentali bonifici in Cina.

A fianco di queste attività delittuose di tipo economico, continuano ad essere perpetrate altre condotte, oramai quasi endemiche, quali il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, collegata indissolubilmente allo sfruttamento degli esseri umani per il lavoro nero e a fini sessuali.Le suddette tipologie di reato non esauriscono le espressioni devianti riscontrabili nella comunità cinese, costretta a subire al suo interno le attività criminali di una serie di bande, composte per lo più da elementi giovanili di seconda generazione, spesso diretti da personaggi più anziani. Tali gruppi sono piuttosto mobili lungo la Penisola per compiere estorsioni, rapine e traffico di stupefacenti all’interno della comunità; le bande sono spesso in lotta ed i loro contrasti possono sfociare in violenze contro la persona fino all’omicidio.

Criminalità Nigeriana:

Le attività di polizia giudiziaria confermano la pericolosa invadenza di questa forma di devianza, solo apparentemente marginale e di basso profilo, ma in realtà strutturata a livello transnazionale.Le più frequenti attività delittuose rispecchiano il traffico, lo sfruttamento degli esseri umani e il mercato degli stupefacenti, con il corollario della spendita di monete false e relative truffe.

Lo sfruttamento degli esseri umani continua ad essere praticato sulle medesime rotte, all’interno delle quali le vittime intraprendono viaggi con mezzi di fortuna fino agli scali aeroportuali nigeriani o ghanesi raggiungendo poi la Spagna o la Francia: da qui l’ultima tratta verso l’Italia, utilizzando il treno o percorsi su strada.

Anche sotto il profilo vittimologico, la situazione rimane costante, con il coinvolgimento di giovani ragazze, convinte o costrette a trasferirsi dalla madrepatria e con le ormai sperimentate regole di assoggettamento, esperite tramite minacce sui parenti rimasti in Nigeria, con i cosidetti riti “juju” e con l’uso di violenti maltrattamenti per la riduzione in schiavitù.

Parallelamente, talvolta su canali sovrapponibili, le organizzazioni che si occupano dello sfruttamento di migranti per fini sessuali, sono spesso dedite anche al traffico di droga.

Romania:

L’ingresso nell’Unione Europea della Romania avvenuta il 1 gennaio 2007, ha fortemente accentuato il flusso migratorio da questo Paese verso l’Italia, contribuendo a far divenire la popolazione romena il principale gruppo extranazionale per numero di persone, esistente nel nostro territorio.

Parallelamente a tale fenomeno, si è manifestato un incremento della delittuosità ascrivibile ai devianti di questa etnia, specialmente nell’ambito dei reati contro il patrimonio, seguiti da quelli contro la persona, dallo sfruttamento della prostituzione e dai reati contro l’ordine pubblico.L’analisi degli eventi criminali verificatesi negli ultimi anni evidenzia che, tra i reati predatori, quello maggiormente prediletto dai criminali romeni è il furto di autovetture e motocicli, compiuto generalmente da piccole bande giovanili, che poi riciclano nel paese d’origine o in altri paesi dell’Est Europa.

Romeni e Room quale differenza SCRIVERE PEZZO GIOVANNI?

I furti in generale e le rapine, soprattutto a danni di persone anziane, mantengono un trend piuttosto elevato e continuano ad essere contrassegnati dall’uso di inusitata violenza, dalla quale, talvolta, scaturiscono esiti efferati, quali omicidi e violenze sessuali.

Continuano ad essere ampiamente perpetrati i delitti connessi alla clonazione delle carte di credito e bancomat, che dall’analisi del modus operandi fanno emergere, oltre ad una sempre crescente specializzazione dei romeni nelle frodi informatiche, l’esistenza di network criminali internazionali in questo specifico settore.

L’evoluzione della devianza romena dalla tradizionale struttura organizzativa, costituita da piccole bande, con limitata capacità criminogena, a quella formata da gruppi organizzati aventi proiezioni transnazionali, è riscontrabile maggiormente nel reato di sfruttamento della prostituzione.

L’Italia, infatti, non è sempre la meta definitiva delle giovani donne destinate al meretricio, perché dirottate dai loro aguzzini anche in altri Stati dell’Unione Europea, specialmente in Spagna, dove i gruppi romeni possono contare sulla presenza di connazionali dediti ad analoga attività delittuosa.

Sotto il profilo delle architetture criminali, i gruppi romeni appaiono autonomi tra loro, organizzati orizzontalmente e generalmente non connotati da guida gerarchia.

In presenza di comuni interessi sui medesimi territori, i devianti romeni pongono in essere vere e proprie forme di cooperazione con gruppi di altre origini (in particolare albanesi), soprattutto per quanto attiene alla tratta di essere umani e allo sfruttamento della prostituzione, anche minorile.

Russia:

L’attenta analisi del fenomeno posto in essere da consorterie criminali russe evidenzia una serie di delitti contro il patrimonio e la persona, riferiti a soggetti provenienti dall’area geografica dell’est europa – in particolare dall’Ucraina e dalla Repubblica Moldova- che, tuttavia, sono riconducibili ad una devianza di tipo comune, dedita preferibilmente a reati minori.

Tra le attività delittuose che potrebbero celare la partecipazione a fenomenologie associative più o meno articolate, si evidenziano:

  • il contrabbando di tabacchi lavorati, che, di solito, arrivano sul territorio nazionale a bordo di furgoni e/o autovetture, in piccole o medie quantità, pur essendo la produzione in quell’area certamente più ampia;

  • le attività estorsive, effettuate da soggetti ucraini in danno di propri connazionali che si occupano di trasporti. Tali condotte, seppur sporadicamente rilevate, dimostrano una certa continuità;

  • il traffico di autovettura di grossa cilindrata tra l’Italia e la Lituania, ad opera di un sodalizio criminale composto da italiani e lituani.

Per ciò che riguarda sia l’entità oggettiva dei fenomeni, che la ricostruzione ed analisi che se ne fanno, non potrà prescindersi dalle puntuali osservazioni di carattere psico-giuridico di chi, in questo contesto, riconosce l’esigenza di attenuare l’impatto che i fatti di criminalità organizzata, anche di origine transnazionale, possono provocare sulle persone e sulle categorie vulnerabili.

Appaiono, infatti, meritevoli di una poliedrica tutela le vittime, quali soggetti deboli, che nel contempo possono essere chiamati a testimoniare sui gravi fatti subiti, nonché i testimoni, quali soggetti che apportano un contributo conoscitivo al procedimento penale, nei casi di minaccia, ritorsioni, o intimidazioni.

Ma chi è la vittima? La disciplina che studia il crimine dalla parte della vittima è la vittimologia : <<La vittimologia è la nuova branca che si propone di stabilire l’incidenza della vittima, per ciò che essa è o per ciò che essa fa, nella genesi e nella dinamica del delitto>>2, <<L’attribuzione di importanza alla vittima nella dinamica del reato ha portato alla concezione del fatto delittuoso non più inteso in senso “statico” ma “dinamico”: un’interrelazione cioè in cui il criminale e la vittima possono profondamente interagire fra di loro e ambedue essere, seppur in grado differente, i mori dinamici dell’azione delittuosa >>3.

E’ per tali assunti che, quando apprendiamo dai media una notizia di reato, l’azione criminale posta in essere suscita in noi dinamiche emozionali diverse a seconda della vittima stessa. Pensiamo ai sentimenti che ci pervadono quando apprendiamo che vi è stata una vittima di omicidio perché si trovava al posto sbagliato nel momento sbagliato, o l’indignazione che abbiamo provato alla notizia della Strage di Erba4, o alle nostre reazioni quando la vittima è un familiare, un amico, un appartenente al clan mafioso, vittima, come nella morsa di una ragnatela, dello stesso sistema di cui lui, ed i suoi simili, fanno parte.

In tal senso, in questa breve analisi, non si può non partire dal presupposto che tra vittima e autore di reato esiste comunque una relazione e che la vittima può diventare tale sia per circostanze causali che per un disegno criminale. Nell’analisi della vittimologia capitolo importante è quello dedicato all’analisi delle cosiddette “predisposizioni vittimali”, circostanze o fattori che rendono un individuo maggiormente vulnerabile rispetto ad altri. Tra tali predisposizioni rilievo assumono l’età della vittima, il genere sessuale, la presenza di disturbi psichiatrici, le caratteristiche sociali etc.5

Difficile risulta essere, però, l’applicazione di tali studi alle vittime di mafie o comunque alle vittime delle associazioni a delinquere.

Tali difficoltà sono riconducibili a diversi fattori. In primis il fenomeno delle vittima di mafia risulta essere poco studiato: Tale difficoltà può derivare dal silenzio che ruota attorno a tale costruzione, per esempio l’importanza del segreto e del vincolo associativo fra i diversi affiliati che impedisce l’apertura del sistema all’esterno con la conseguente mancanza di conoscenza, in secondo luogo, l’evoluzione della criminalità odierna ha posto su più fronti diverse mafie, non assistiamo più solo alla “mafia italiana” (nella quale espressione riconduciamo tutte le associazioni che trovano ragion di essere sul territorio nazionale e sono di origine italiana) ma anche altre associazioni criminali, altri mondi che si sono inseriti nel nostro e che, hanno cultura, storia e tradizioni diverse e dalle cui origine prende forma il concetto di vittima, di reato etc.

Per fare un esempio stupisce la concezione di individuo mafioso che viene proposta da un’appartenente ad un famiglia riconosciuta, con sentenza passata in giudicato, come la famiglia mafiosa cinese in Italia. Quando si chiede al giovane protagonista dell’intervista se esiste la mafia cinese in Italia ma soprattutto chi è il mafioso egli risponde: <<non c’è il mafioso, c’è una persona che si fa rispettare>>6.

Di pensiero opposto può essere chi ha deciso di ribellarsi a questa “persona che si fa rispettare”. E’ la storia di un imprenditore siciliano, Nino Miceli, il quale vittima della mafia siciliana, dopo aver vissuto l’incubo del “pizzo” decide di fidarsi delle Autorità7. Chi si ribella a questo tipo di “regime”, affronta un’altra ed importante sfida, non solo con la cultura nella quale vive e con la sua famiglia ma soprattutto con sé stesso. Non possiamo dimenticare infatti che, il processo di ribellione non si ferma, non si può fermare ad una denuncia. Queste persone si avviano come lungo il famoso corridoio del film “Il miglio Verde”, accompagnati dalla frase “dead man walking”. Si, queste persone, il loro passato, la loro scelta di ribellione è sancita. Il dado è tratto. Queste persone ripartono da sé stesse. Ripartono dai loro sogni e dai loro obiettivi, ripartono con un nuovo nome, una nuova identità. Ciò non deve far demordere chi vorrebbe ma ha paura di denunciare, chi è entrato nella morsa dell’assoggettamento psicologico, ma deve essere spunto di riflessione per chi è ancora vittima di intimidazioni. L’unione fa la forza, il muro dell’omertà deve cadere. La fiducia tra vittima e Autorità deve essere costruita <<la garanzia della tutela della fonte da parte dell’investigatore (…) è data dal rapporto fiduciario, che deve essere creato di passo in passo, coltivando il dialogo e approfondendo la conoscenza personale (…). Il momento della denuncia deve comunque arrivare. Non può esservi una condanna per estorsione se una vittima vivente non dichiara davanti al Tribunale quanto patito>>8.

Sempre per restare in tema di vittimologia interessante è notare la concezione di vittima espressa in merito alle vittime dell’immigrazione clandestina della criminalità organizzata cinese. L’immigrato clandestino viene concepito e trattato, dai suoi connazionali, come merce di scambio, sottoposto a continue costrizioni sia fisiche che psichiche. Un quadro chiaro e “illuminante” viene riportato da una collaboratrice di giustizia cinese, prima vittima della mafia del suo Paese in Italia, poi collaboratrice di Polizia in qualità d’interprete9.

Quando si è voluto indagare la nozione di vittima del sistema di criminalità organizzata cinese in particolare quella riferibile all’immigrato, la protagonista dell’intervista ha così risposto: <<no, no, no… non è una vittima. L’organizzazione ci guadagna, giustamente, è un lavoro pericoloso far venire gente qua, dalla Cina all’Italia non sono cento chilometri sono molti ma molti di più, ed è un lavoro pericoloso. Ogni clandestino che decide di venire qua è cosciente, sa cosa dovrà affrontare, perciò io non riesco ad accollare tutta la responsabilità all’organizzazione che lo fa per scagionare il clandestino… questo è il mio punto di vista>>.10

Ci possiamo chiedere se tale nozione di vittima consapevole, in qualche modo, del proprio destino, sia ascrivibile anche a coloro che, migranti, si preparano a partire su barconi fatiscenti, strapieni, guidati da speranze, un lavoro ben retribuito, una differente condizione economico-sociale, storie che, purtroppo, riempiono le nostre pagine di cronaca che terminano o con azioni della Autorità Italiane o, come ultimamente accade, con affondamenti dei quali, la vittima stessa, il migrante disperato, non ha fatto altro che colludere11 con il suo stesso carnefice.

Discorso a parte, sul tema della relazione vittima-autore, è quello che deve essere fatto in caso di sequestro di persona. Le vittime di sequestro di persona tendono a mettere in atto una specifica modalità di relazione tra sequestratore e sequestrato basata su meccanismi di dipendenza, negazione, identificazione etc. che prende il nome di sindrome di Stoccolma. Da parte della vittima vi è una sorta di identificazione con l’aggressore, che si concretizza in uno sminuire gli atti di prevaricazione subiti: dalla totale dipendenza dall’altro per la sopravvivenza, con l’altro, si stabilisce un legame che può portare alla giustificazione del comportamento dell’aggressore, come vittima, a sua volta, di sofferenze patite in precedenza. Ad eccezione dei sequestri di persona posti in essere dalla criminalità sarda, anche la relazione dell’aggressore con la vittima subisce modificazioni diminuendo o rallentando quella che è la messa in atto di ostilità. Come dicevamo sopra, a questa relazione, che trova una componente nell’empatia esperita da autore e vittima, fa eccezione il sequestro sardo. In tale relazione, la distanza emotiva, continua ad esservi poiché la relazione stessa è imperniata di violenza. Per tale motivo, nonostante il processo di dipendenza dall’aggressore rimanga, l’entità delle violenze subite non permette il passaggio all’identificazione in quanto, quest’ultime, risultano essere poste in essere gratuitamente, afinalisticamente, e di conseguenza, percepite come umanamente incomprensibili.

In questo panorama che abbiamo provato a descrivere ed analizzare, come si comporta lo Stato di fronte ai familiari delle vittime di mafia? Con la legge 512/99 lo Stato Italiano ha istituito il fondo di Rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. Esso è alimentato da un contributo annuale dello Stato e da somme derivanti la confisca di beni mafiosi12. Scopo del fondo è quello di assicurare alle vittime e i loro eredi o a chi si costituisce parte civile in giudizio, il risarcimento dei danni. Interessante è ricordare che nel gennaio del 2008 tale fondo ha risarcito i familiari di Paolo Borsellino (moglie e figli) ucciso dalla mafia il 19 luglio del 1992.

Controllare se è la sentenza Borsellino.

Sempre a Palermo, con sentenza n. 4159 del 25 luglio 2009 il Tribunale ha riconosciuto il diritto al risarcimento danni ai familiari di una vittima di mafia quali il risarcimento del danno biologico <<il dolore derivante dalla perdita del congiunto abbia determinato una situazione di turbamento dell’equilibrio psichico non più semplicemente transeunte, ma oggettivizzatasi in una menomazione invalidante dell’intergità psico-fisica dell’offeso>>, del danno morale poiché l’evento ha avuto <<un’incidenza devastante nella vita e nella psicologia dei congiunti>>, del danno parentale poiché l’uccisione di una persona <<è evento pluri-offensivo idoneo, in quanto tale, ad estinguere contemporaneamente il bene vita della vittima primaria ed il vincolo parentale con i congiunti di questa ledendo in tal modo l’interesse di rilevanza costituzionale alla intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà tra familiari >>, il danno esistenziale per la definitiva preclusione della reciproche relazioni interpersonali.

La sentenza del 31.03.2009, n. 1562, del medesimo Tribunale ha operato un’apertura in tema di risarcimento danni non più ai soli familiari ma <<il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla morte “ex delicto”, peraltro, non va riconosciuto ai prossimi congiunti della vittima unicamente in base al rapporto di parentela, ma anche per le condizioni personali ed ogni altra circostanza del caso concreto, che evidenzino un grave perturbamento dell’animo e della vita famliare per la perdita di una valido sostegno morale. Tale perturbamento può ritenersi comprovato sulla base delle allegazioni e delle prove testimoniali espletate in corso di giudizio >>. In tal senso il risarcimento danni è stato allargato anche al genero e al nipote superstite.

1 Cfr. BRUNO, Il significato della ricerca in tema di mafia e di lotta alla mafia, in AA.VV., La criminalità organizzata. Moderne metodologie di ricerca e nuove ipotesi esplicative, a cura di Bandini, Lagazzi e Marugo, Milano, 1993, 65, il quale ritiene che <<l’appellativo stesso di “criminalità organizzata” sia eccessivamente generico e non serva a definire adeguatamente la complessa ed articolata realtà che siamo soliti indicare sotto questo nome, e altresì che tale termine debba essere sostituito con quello di “sistema criminale”>>.

2 V. PAVARINI, Lo sguardo artificiale sul crimine organizzato, in AA.VV., Lotta alla criminalità organizzata: gli strumenti normativi, a cura di Giostra e Insolera, Milano, 1995, 78-79.

3 Cfr. ALEO, Sistema penale e criminalità organizzata, Milano, 2005, 233, il quale ha osservato.<<A parte la funzione “simbolica”, e propulsiva, il contributo della figura delittuosa autonoma di associazione di tipo mafioso è di aver costituito il presupposto e il baricentro di una differenziazione, progressiva, del sistema penale circa la repressione di questa forma di criminalità organizzata: le misure della responsabilità, le discipline del processo, dell’esecuzione della pena e delle alternative alla detenzione; soprattutto, di aver costituito la condizione di operatività sia della disciplina specifica dei controlli e delle misure di prevenzione, personali e patrimoniali, in relazione a chi sia “indiziato” di appartenervi, sia del regime delle misure premiali e di protezione dei collaboratori di giustizia; di aver costituito, infine, il presupposto del coordinamento delle relative attività ed agenzie investigative>> DA INTEGRARE ALESSANDRA.

1 VOLTERRA V., (a cura di), Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica, Masson, Milano, 2006, 323;

4 Cfr. BRICOLA; Commento all’ art. 1 l. 13 settembre 1982, n. 646, in Leg. Pen., 2, 1983, 237 ss; FIANDACA; Criminalità organizzata e controllo penale, in Ind. pen., 1991, 14 ss; FLICK, L’associazione a delinquere di tipo mafioso. Interrogativi e riflessioni sui problemi posti dall’art. 416 bis c.p., in Riv. It. Dir. e proc. pen., 1988, 849 ss.

5 V. PAVARINI, Lo sguardo artificiale sul crimine organizzato, cit.

6 V. SCARPINATO, La mafia dei mandanti, in MicroMega, 4/1996, 17.

7 Decreto legge 23 maggio 2008, n.92, convertito il 24 luglio 2008 n. 125;

9 Cfr. ALEO, Sistema penale e criminalità organizzata, op. cit., 23.

8 Cfr. CENTONZE, Criminalità organizzata e reati transnazionali, Milano, 2008, 293 ss.

2 MANTOVANI F., Diritto Penale, Cedam, Padova, 243;

3 VOLTERRA V., (a cura di), Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica, Masson, Milano, 2006, 47;

4 In data 12.12 2006 tre donne ed un bambino furono trovati senza vita in un appartamento in fiamme ad Erba;

5 Per maggiori approfondimenti sul tema si rimanda a GULOTTA G., La vittima, Giuffrè Editore, Milano, 1976 – MANTOVANI F., Diritto Penale, Cedam, Padova, 2001 – VOLTERRA V. (a cura di), Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica, Masson, Milano, 2006;

6 PEZZUOLO S., MANFRELLOTTI G, “Mafia cinese o Made in China? La criminalità cinese in Italia: personaggi, testimonianze, reati ed azioni di contrasto.”, Firenze, 2008, 71;

7 Per maggiori dettagli rispetto al caso portato ad esempio si rimanda a Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, Vol. I – N.2 – Maggio-Agosto 2007;

8 Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza Vol. I- N.2- Maggio-Agosto 2007;

9 Per maggiori dettagli si rimanda a PEZZUOLO S., MANFRELLOTTI G, “Mafia cinese o Made in China? La criminalità cinese in Italia: personaggi, testimonianze, reati ed azioni di contrasto”, Firenze, 2008;

10 Ibidem, p. 78;

11 La collusione è un meccanismo in psicologia clinica attraverso il quale il terapeuta asseconda le richieste del paziente indipendentemente che queste siano funzionali o meno alla risoluzione del problema presentato;

12 Per maggiori dettagli si rimanda al sito del Ministero degli Interni www.interni.it;

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