Sara Pezzuolo
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Sentenze

Pressare la psiche del minore per vendicarsi dell’ex partner è maltrattamento!

di Sara Pezzuolo 10 Gennaio 2011
Scritto da Sara Pezzuolo

“La cassazione scende in difesa dei figli vittime del rapporto conflittuale tra i genitori.

E lo fa con due sentenze in cui condanna in un caso il padre in un altro la madre, colpevoli di coinvolgere i minori in una “guerra dei Roses” combattuta all’interno del matrimonio.  Con la sentenza n. 250 del 10 gennaio gli ermellini condannano per maltrattamenti una donna calabrese di 50 anni che sottoponeva il figlio minorenne a vessazioni, umiliazioni e minacce continue che avevano avuto sulla sua crescita “effetti devastanti”.  Comportamento che, secondo la difesa andava attribuito, come testimoniavano le consulenze dei consulenti (psicologo e psichiatra) al rapporto conflittuale della madre con il padre del ragazzo. Secondo i periti sia lei che il marito  erano portati “a strumentalizzare i figli, usati nella crisi coniugale per scopi vendicativi nei confronti del coniuge”. La teoria dei figli usati come degli “scudi umani” viene respinta con fermezza dalla sesta sezione che, pur tenendo conto della personalità disturbata di entrambi i genitori, conferma la condanna basandosi anche sulla testimonianza dello stesso minore e dei suoi insegnanti.
Con la sentenza 552 depositata oggi, sempre i giudici della sesta sezione dispongono l’allontanamento del padre di due bambine dalla loro casa per maltrattamenti in famiglia.
La misura cautelare era stata adottata dal Gip di Trapani ma cancellata dal Tribunale del riesame per la difficoltà di provare la colpevolezza dell’uomo in un clima in cui tra i due coniugi sussisteva “una variopinta rappresentazione di reciproci soprusi familiari che…non consente di distinguere tra vittima e carnefice”.  Una scelta per cui i giudici di piazza Cavour “bacchettano” i colleghi del Riesame per essersi limitati a verificare il pregiudizio nei confronti della consorte senza considerare il danno fatto alle figlie minori, anche loro vittime, dirette o indirette, dei maltrattamenti tra i coniugi
“.
Fonte Guida al Diritto. Il Sole 24 ore www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com
http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/viewer.aspx?cmd=gdcasspenale&IdDocumento=12149785&IdFonteDocumentale=13
10 Gennaio 2011 0 commento
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Danno

Mafia e danno esistenziale

di Sara Pezzuolo 28 Dicembre 2010
Scritto da Sara Pezzuolo

 

“… l’un contro l’altro armato,

sommessi a lui si volsero,

come aspettando il fato;

ei fè silenzio, ed arbitro

s’assise in mezzo a lor…”

5 maggio, A. Manzoni

Chissà se è proprio questo quello che successe qualche mese fa in un’aula della prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo quando, mafia e danno esistenziale si incontrarono.

Strage di Falcone e Borsellino, stragi di mafia, famiglie distrutte, morti, modificazioni alle attività realizzatrici della vita quotidiana, danni, risarcimenti. E’ di 3.360.000,00 euro il risarcimento che è stato riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale anche esistenziale alla vedova ed ai figli di Paolo Borsellino.

Mafia e danno, in questo caso danno esistenziale. L’art. 416 bis del C.P. definisce “[…] l’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali […]”. La letteratura in materia giuridica sul danno definisce il danno esistenziale come “[…] ogni pregiudizio (di natura non emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare aredittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno” (Cass. Sez. U., 24.03.2006 n. 6572) ed ancora “[…] il danno morale è essenzialmente un sentire, il danno esistenziale piuttosto è un non poter più fare, un dover agire altrimenti. L’uno attiene per sua natura alla sfera dell’emotività; l’altro concerne il modo di estrinsecarsi, il rapportarsi agli altri […]” (Trib. di Palermo, 8.06.2001).

Eccoci qua, in Via D’Amelio a Palermo, sedici anni fa. Paolo Borsellino muore lasciando la moglie e tre figli. Dopo la strage di Capaci, Borsellino aveva capito che presto anche per lui sarebbe arrivato il momento del “silenzio indotto”: decide così di allontanare i propri cari e continua il suo lavoro. Quotidianità alterata, la sua e quella dei familiari, chi rinuncia alla figura del padre chi a quella del marito, chi, ad entrambe. E lo Stato? Lo Stato afferma che non ha sofferto dal punto di vista psicologico (???). Fortuna che “l’arbitro che s’assise in mezzo a loro” ha riconosciuto il dolore della consapevolezza di saper di dover morire, e l’importanza della famiglia, quella famiglia che, silenziosa, accompagna le scelte difficili dei propri cari, quella famiglia che combatte al fianco del parente perché ha degli ideali, quella famiglia che vuole ancora credere nella Giustizia…

Speriamo che questo principio sia esteso anche a tutti coloro che, seppur meno famosi hanno vissuto la stessa esperienza, mi riferisco alle altre famiglie, agli altri mariti, mogli padri e madri persi, a tutti colori che, indipendentemente dalla propria posizione sociale, dal proprio lavoro, per cause terze sono costretti a rinunciare, a dover far altro, sono costretti a modificare la propria esistenza.

28 Dicembre 2010 0 commento
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Separazione affido

Il mobbing genitoriale

di Sara Pezzuolo 28 Dicembre 2010
Scritto da Sara Pezzuolo

Nonostante spesso e volentieri si faccia riferimento, con il termine mobbing a vessazioni poste in essere sul posto di lavoro, possiamo allargare tale concetto anche al contesto familiare. Concordo, infatti, con la cerchia degli studiosi che, partendo dal significato etimologico del temine, ne ravvedono somiglianze tra ciò che accade nel posto di lavoro come azione mobbizzante e ciò che accade nell’ambiente familiare nei casi di separazione.

Come sappiamo il mobbing consiste in un “rendere la vita impossibile all’altro” e pertanto, una tale situazione non infrequentemente si riscontra nei casi di separazione e divorzio.

Secondo G. Giordano, il mobbing genitoriale “consta dell’adozione da parte di un genitore, separato o in via di separazione dall’altro genitore, di comportamenti aggressivi preordinati e/o comunque finalizzati ad impedire all’altro genitore, attraverso il terrore psicologico, l’umiliazione e il discreto familiari, sociali, legali, l’esercizio della propria genitorialità, svilendo e/o distruggendo la sua relazione con i figli, impedendogli di esprimerla socialmente e legalmente, intromettendosi nella sua vita privata”.

Tra le categorie che servono per discriminare il mobbing familiare due appartengono all’estrinsecazione della propria genitorialità:

  • Mobbizzazione della relazione genitore-figlio;

  • Mobizzazione dell’esprimersi sociale e legale della genitorialità;

Le azioni poste in essere sono quindi: sabotaggi delle frequentazioni con il figlio, esclusione dai processi decisionali che riguardano il minore (tipo scuola, visite mediche etc.,) minacce, campagna di denigrazione e delegittimazione familiare e sociale, mettere in giro voci diffamatorie sul conto del genitore mobbizzato, farlo oggetto di denunce e aggressioni legali varie etc..

Una sentenza in tema di mobbing genitoriale è quella della Corte di Appello di Torino del 21 febbraio 2001, nella quale si legge “I comportamenti dello S. (il marito) erano irriguardosi e di non riconoscimento della partner: lo S. additava ai parenti ed amici la moglie come persona rifiutata e non riconosciuta, sia come compagna che sul piano della gradevolezza estetica, esternando anche valutazioni negative sulle modeste condizioni economiche della sua famiglia d’origine offendendola non solo in privato ma anche davanti agli amici, affermando pubblicamente che avrebbe voluto una donna diversa e assumendo nei suoi confronti atteggiamenti sprezzanti ed espulsivi, con i quali la invitava ripetutamente ed espressamente ad andarsene di casa” e che “al rifiuto, da parte del marito, di ogni cooperazione, accompagnato dalla esternazione reiterata di giudizi offensivi, ingiustamente denigratori e svalutanti nell’ambito del nucleo parentale ed amicale, nonché delle insistenti pressioni – fenomeno ormai internazionalmente noto come mobbing – con cui lo S. invitava reiteratamente la moglie ad andarsene”, la Corte conclude che al marito “deve essere ascritta la responsabilità esclusiva della separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri (diversi da quelli di ordine patrimoniale) che derivano dal matrimonio, in particolare modo al dovere di correttezza e fedeltà”.

In qualche modo possiamo dire che il mobbing genitoriale è l’anticamera per lo sviluppo della P.A.S. od ancora che la PAS sia il grado estremo della realizzazione del mobbing genitoriale.

Come ben sappiamo la PAS arriva a distruggere totalmente il rapporto padre-figli:

“Sul futuro del minore alienato pende poi il rischio di andare incontro a gravi disagi psicologico e/o comportamentali socialmente devianti specie se si considera che il genitore più frequentemente alienato è il padre, e che le statistiche sul disagio giovanile sono, al proposito, eloquenti. Non ha avuto contatti significativi con il padre: il 63% dei giovani suicidi, l’85% dei detenuti per lunga condanna, l 72% dei giovani omicidi, il 60% degli uomini condannati per violenza carnale, il 70% dei detenuti per lunghe condanne pure, il 90% dei “senza fissa dimora”, il 70% dei giovani avviati ai riformatori. Figli che vivono in assenza di contatti con il padre, hanno un rischio quaranta volte più alto, rispetto a quelli vissuti con il padre, di essere vittime di abuso sessuali, il 69% dei bambini abusati è vissuto senza contatti significativi con il padre; i “fatherless” costituiscono, infine, la categoria più rappresentata tra i depressi (dati governativi statunitensi, raccolti da Claudio Ris, Il padre assente l’inaccettabile”1. 

1 Fonte www.psychomedia.it Contributo di G. Giordano;

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Metodologia

Il Consulente Tecnico di Ufficio ed il Consulente Tecnico di Parte nel procedimento civile

di Sara Pezzuolo 28 Dicembre 2010
Scritto da Sara Pezzuolo

Abstract: Il presente contributo propone un’attenta disamina di quali sono le procedure, i diritti ed i doveri dei professionisti, nello specifico gli psicologi, chiamati ad assolvere il compito di Consulente Tecnico d’Ufficio e Consulente Tecnico di Parte. Tali figure professionali sono previste dal Codice di Procedura Civile (Libro I – Disposizioni Generali – Capo III – Art. 61/64) e dal Codice di Procedura Penale (Libro III – Parte I – Prove – Titolo II – Mezzi di prova – Capo IV – Perizia – Art. 220/233). Al fine di meglio ottemperare al proprio mandato professionale è indispensabile che lo psicologo forense abbia nozioni dei passaggi tecnico-burocratici che caratterizzano l’iter della consulenza e del processo all’interno del quale la sua professionalità è chiamata ad intervenire.

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Metodologia

Stalking e Libertà Personale

di Sara Pezzuolo 28 Dicembre 2010
Scritto da Sara Pezzuolo

Questo contributo analizza il fenomeno definito stalking conosciuto in Italia come “sindrome del molestatore assillante”. Dopo una breve rassegna sulle differenti tipologie di stalker si esamina la rilevanza giurisprudenziale di tale fenomeno e la mancanza di una sua legiferazione all’interno delle tipologie di reato previste dal nostro ordinamento giuridico. Infine, si affronta la rilevanza che tale fenomeno assume nell’ottica del risarcimento del danno, o meglio, del danno esistenziale, quale voce di danno che rifacendosi all’art. 2 della Costituzione impone la tutela dei diritti inviolabili dell’uomo.

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Criminologia

Il problema del terrorismo psicologico e della vittimologia nelle vittime di mafia

di Sara Pezzuolo 28 Dicembre 2010
Scritto da Sara Pezzuolo

Il problema del terrorismo psicologico e della vittimologia nelle vittime di mafia è il nodo cardine dell’art. 416 bis del codice penale quando recita “… l’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza d’intimidazione del vincolo associativo e della condizione di omertà che ne deriva…”.

Questi concetti trovano la loro estrinsecazione nella cosiddetta organizzazione criminale che, detto in maniera estremamente riduttiva, ha tre o quattro caratteristiche riscontrabili sia nelle organizzazioni “nostrane” sia nelle mafie “estere”.

Tali caratteristiche sono:

  • Struttura organizzativa: l’associazione a delinquere è caratterizzata da un’organizzazione che coordina e gestisce le attività illegali;

  • Segreto: insito nel concetto di appartenenza all’associazione a delinquere vi è il concetto di segreto che, rinsalda il vincolo associativo, e, sancisce ancora di più i ruoli all’interno della associazione stessa;

  • Leaderschip: la struttura, generalmente di tipo gerarchico ha, al suo interno, il cosiddetto vertice. Tale vertice può essere costituito da un solo individuo oppure da più individui (es. nelle associazioni a delinquere in cui il contesto e la storia del vincolo familiare assumono particolare rilevanza a capo dell’associazione non vi sarà un solo individuo ma ruoli e poteri diversi spetteranno ai vari componenti della famiglia).Tale concezione si sta modificando nel tempo. Infatti, i gruppi criminali, assumendo sempre più caratteristiche transnazionali, sono in costante divenire, in un fase di continuo cambiamento. Tale evoluzione porta in sé modificazioni anche per quanto concerne la stessa struttura interna che, da verticistica, assume caratteristiche maggiormente flessibili e mutevoli;

  • Finalità ed obiettivi: l’arricchimento economico-finanziario è il “motore” interno all’associazione, il perno attorno al quale viene imbastita tutta la attività delinquenziale. È quindi il concetto di arricchimento o, comunque, il piano finanziario che determina l’evoluzione dei tipi di reato e, in taluni casi, anche l’evoluzione di un concetto storico-filosofico. Tale realtà è bene espressa dal reato di prostituzione. Tale tipologia di reato seppur da sempre presente negli ambienti criminali, è stato il reato “principe” di talune associazioni a delinquere di stampo mafioso piuttosto che di altre. Nell’ambito dell’associazione a delinquere di stampo mafioso di etnia cinese, esso ha preso campo successivamente rispetto ad altre fattispecie delittuose e, cioè, quando essa non ha potuto più far affidamento sul reato a maggiore garanzia di introiti, il reato di immigrazione clandestina.

Tale percorso è stato accompagnato sia da una diversa concezione del reato stesso (le prostitute cinesi gestiscono il loro spazio ed i loro tempo),sia da un cambiamento, che ha origini nella cultura orientale, della concezione di donna;

All’interno di tali organizzazioni il potere e il vigore sono garantiti dalla “forza d’intimidazione” e dall’“omertà”.

Assieme all’omertà, termine con il quale si intende l’atteggiamento di ostinato silenzio teso a non denunciare i reati, neppure quelli di matrice più grave, dei quali in maniera diretta o indiretta si viene a conoscenza, in forme di associazione a delinquere che mettono in atto pratiche persuasive efficaci, si può riconoscere un atteggiamento di sudditanza psicologica che spesso può sfociare in terrorismo psicologico.

Tale forma di prevaricazione psicologica si plasma e diventa tangibile proprio in funzione della forza d’intimidazione del vincolo associativo. Ciò che in linea generale viene definito come terrorismo è il seguente concetto “… ad un primo livello si può dire che il terrorismo è una modalità primitiva di comportamento umano che produce potere attraverso la manifestazione diretta o indiretta della capacità di violenza; ad un secondo livello si può dire che il terrorismo è uno strumento di cui gli uomini possono servirsi per influenzare, attraverso un uso economico della violenza nella direzione prescelta e per effetti diversi, il comportamento di altri uomini…”1. In tale contesto ciò che diventa la matrice di un atteggiamento di sudditanza psicologica, di omertà, di paura anche per la propria incolumità, è la forza intrinseca del gruppo attraverso l’ausilio di modalità violente. L’individuo, sia esso vittima o carnefice, fa parte integrante di una rete in cui il gradiente primario è la forza d’intimidazione sia verso l’interno che verso l’esterno tramite il quale il vincolo associativo prende forma.

Ma chi è la vittima? La disciplina che studia il crimine dalla parte della vittima è la vittimologia definita da Gulotta e collaboratori (2000) come “… disciplina che studia il crimine dalla parte della vittima con scopi diagnostici, preventivi, riparativi e trattamentali del reato e della conseguente vittimizzazione”.

Quando apprendiamo dai media una notizia di reato la stessa azione criminale suscita in noi dinamiche emozionali diverse a seconda della vittima stessa. Pensiamo ai sentimenti che ci pervadono quando apprendiamo che vi è stata una vittima di omicidio perché si trovava al posto sbagliato nel momento sbagliato, o l’indignazione che abbiamo provato alla notizia della strage di Erba, le emozioni che si susseguono in noi quando la vittima è un familiare, un amico, un appartenente al clan mafioso, vittima, come nella morsa di una ragnatela, dello steso sistema di cui lui, ed i suoi simili, fanno parte.

Nel caso delle vittime di omicidio dei familiari di Mafia si può parlare di vittime passive trasversali, cioè, non potendo arrivare direttamente all’obiettivo, l’azione criminosa viene indirizzata verso chi è a lui vicino, alla quale morte viene in realtà affidato un messaggio più grande di quello riconducibile alla mera azione criminale stessa. Non è l’omicidio in quanto tale che deve colpire l’immaginario collettivo ma chi di quell’omicidio è vittima.

Nell’ambito della criminologia oggetto di studio, tra le attività delinquenziali poste in essere da associazioni malavitose presenti sul territorio italiano, è la relazione vittima-autore che si realizza nei sequestri di persona. Le vittime di sequestro di persona tendono a mettere in atto una specifica modalità di relazione tra sequestratore e sequestrato basata su meccanismi di dipendenza, negazione, identificazione etc. che prende il nome di sindrome di Stoccolma. Da parte della vittima vi è una sorta di identificazione con l’aggressore, che si concretizza in uno sminuire gli atti di prevaricazione subiti: dalla totale dipendenza dall’altro per la sopravvivenza, con l’altro, si stabilisce un legame che può portare alla giustificazione del comportamento dell’aggressore, come vittima, a sua volta, di sofferenze patite in precedenza. Ad eccezione dei sequestri di persona posti in essere dalla criminalità sarda, anche la relazione dell’aggressore con la vittima subisce modificazioni diminuendo o rallentando quella che è la messa in atto di ostilità. Come dicevamo sopra, a questa relazione, che trova una componente nell’empatia esperita da autore e vittima, fa eccezione il sequestro sardo. In tale relazione, la distanza emotiva, continua ad esservi poiché la relazione stessa è imperniata di violenza. Per tale motivo, nonostante il processo di dipendenza dall’aggressore rimanga, l’entità delle violenze subite non permette il passaggio all’identificazione in quanto, quest’ultime, risultano essere poste in essere gratuitamente, afinalisticamente, e di conseguenza, percepite come umanamente incomprensibili.

Sempre per restare in tema di vittimologia interessante è notare la concezione di vittima espressa in merito alle vittime dell’immigrazione clandestina della criminalità organizzata cinese. L’immigrato clandestino viene concepito e trattato, dai suoi connazionali, come merce di scambio, sottoposto a continue costrizioni sia fisiche che psichiche. Un quadro chiaro e “illuminante” viene riportato da una collaboratrice di giustizia cinese, prima vittima della mafia del suo Paese in Italia, poi collaboratrice di Polizia in qualità d’interprete2.

Quando si è voluto indagare la nozione di vittima del sistema di criminalità organizzata cinese in particolare quella riferibile all’immigrato, la protagonista dell’intervista ci ha così risposto: “ no, no, no… non è una vittima. L’organizzazione ci guadagna, giustamente, è un lavoro pericoloso far venire gente qua, dalla Cina all’Italia non sono cento chilometri sono molti ma molti di più, ed è un lavoro pericoloso. Ogni clandestino che decide di venire qua è cosciente, sa cosa dovrà affrontare, perciò io non riesco ad accollare tutta la responsabilità all’organizzazione che lo fa per scagionare il clandestino… questo è il mio punto di vista”.3

Ci possiamo chiedere se tale nozione di vittima consapevole, in qualche modo, del proprio destino, sia ascrivibile anche a coloro che, migranti, si preparano a partire su barconi fatiscenti, strapieni, guidati da speranze, un lavoro ben retribuito, una differente condizione economico-sociale, storie che, purtroppo, riempiono le nostre pagine di cronaca che terminano o con azioni della Autorità Italiane o, come ultimamente accade, con affondamenti dei quali, la vittima stessa, il migrante disperato etc., non ha fatto altro che colludere4 con il suo stesso carnefice.

Se la vittimologia, di solito studia ed analizza le caratteristiche della vittima (sesso, età, condizione sociale, il ruolo che quest’ultima ha avuto nella genesi del reato, etc.,) più difficile risulta essere l’applicazione di tali studi alle vittime di mafie o comunque alle vittime delle associazioni a delinquere.

Tali difficoltà sono riconducibili a diversi fattori. In primis il fenomeno delle vittima di mafia risulta essere poco studiato. Tale difficoltà può derivare dal silenzio che ruota attorno a tale costruzione, ricordo ad esempio l’importanza del segreto e del vincolo associativo fra i diversi affiliati che impedisce l’apertura del sistema all’esterno con la conseguente mancanza di conoscenza, in secondo luogo, l’evoluzione della criminalità odierna ha posto su più fronti diverse mafie, non assistiamo più solo alla “mafia italiana” (nella quale espressione riconduciamo tutte le associazioni che trovano ragion di essere sul territorio nazionale e sono di origine italiana) ma, anche altre associazioni criminali, altri mondi che si sono inseriti nel nostro e che, hanno cultura, storia e tradizioni diverse e dalle cui origine prende forma il concetto di vittima, di reato etc.

Per fare un esempio concreto di quanto espresso sopra, stupisce la concezione di individuo mafioso che viene proposta da un’appartenente ad un famiglia riconosciuta, con sentenza passata in giudicato, come la famiglia mafiosa cinese in Italia. Quando si chiede al giovane protagonista dell’intervista se esiste la mafia cinese in Italia ma soprattutto chi è il mafioso egli risponde: “non c’è il mafioso, c’è una persona che si fa rispettare…”5.

Di pensiero opposto può essere chi ha deciso di ribellarsi a questa “persona che si fa rispettare”. E’ la storia di un imprenditore siciliano, Nino Miceli, il quale vittima della mafia siciliana, dopo aver vissuto l’incubo del “pizzo” decide di fidarsi delle Autorità6. Chi si ribella a questo tipo di “regime”, affronta un’altra ed importante sfida, non solo con la cultura nella quale vive e con la sua famiglia ma soprattutto con sé stesso. Non possiamo dimenticare infatti che, il processo di ribellione non si ferma, non si può fermare ad una denuncia. Queste persone si avviano come lungo il famoso corridoio del film “Il miglio Verde”, accompagnati dalla frase “dead man walking”. Si, queste persone, il loro passato, la loro scelta di ribellione è sancita. Il dado è tratto. Queste persone ripartono da sé stesse. Ripartono dai loro sogni e dai loro obiettivi, ripartono con un nuovo nome, una nuova identità. Ciò non deve demordere chi vorrebbe ma ha paura di denunciare, chi è entrato nella morsa dell’assoggettamento psicologico, ma deve essere spunto di riflessione per chi è ancora vittima di intimidazioni. L’unione fa la forza, il muro dell’omertà deve cadere. La fiducia tra vittima e Autorità deve essere costruita “… la garanzia della tutela della fonte da parte dell’investigatore (…) è data dal rapporto fiduciario, che deve essere creato di passo in passo, coltivando il dialogo e approfondendo la conoscenza personale (…). Il momento della denuncia deve comunque arrivare. Non può esservi una condanna per estorsione se una vittima vivente non dichiara davanti al Tribunale quanto patito”7.

Le vittime non possono e non devono essere lasciate sole. Dietro ad un’attività produttiva vi è un uomo, un grande uomo che ha detto no. Un uomo che riparte da sé stesso, che riparte da uno Stato che deve, vuole e può combattere la criminalità. 

Bibliografia:

  • Ayan Steve, Scientific American Mind, Dec. 2007/Jan 2008, Vol. 18, Issue 6;

  • Pezzuolo S., Manfrellotti G., Mafia cinese o made in china? La criminalità cinese in Italia: personaggi, testimonianze, reati ed azioni di contrasto, Società Editrice Fiorentina, Firenze, 2008;

  • Ponti P., Merzagora B. I., Compendio di Criminologia. Quinta Edizione, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2008;

  • Riccardi R., “Aiutare le vittime di mafia a ribellarsi”, Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, Vo. I- N.2- Maggio-Agosto 2007;

  • Volterra V. (a cura di), Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica, Masson Editore, Milano, 2006; 

1 V. Volterra (a cura di), Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica, Milano, Masson, 2006;

2 Per maggiori dettagli si rimanda a Pezzuolo S., Manfrellotti G, “Mafia cinese o Made in China? La criminalità cinese in Italia: personaggi, testimonianze, reati ed azioni di contrasto.”, Società Editrice Fiorentina, Firenze, 2008;

3 Ibidem;

4 La collusione è un meccanismo in psicologia clinica attraverso il quale il terapeuta asseconda le richieste del paziente indipendentemente che queste siano funzionali o meno alla risoluzione del problema presentato.;

5 Ibidem

6 Per maggiori dettagli rispetto al caso portato ad esempio si rimanda a Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, Vol. I – N.2 – Maggio-Agosto 2007;

7 Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza Vol. I- N.2- Maggio-Agosto 2007;

28 Dicembre 2010 0 commento
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Criminologia

Mafia Cinese e Reati

di Sara Pezzuolo 28 Dicembre 2010
Scritto da Sara Pezzuolo

La mafia cinese in Italia, seppur meno conosciuta delle cosiddette “mafie nostrane” si sta espandendo e sta modificando la tipologia dei reati in funzione delle esigenze dell’organizzazione stessa. Tale breve contributo vuole porre l’attenzione sui principali reati messi in atto dalle associazioni a delinquere di stampo mafioso cinesi presenti in Italia, quali, in particolare, spallonaggio e contraffazione marchi. Di rilievo è da segnalare il sequestro dei beni alla famiglia Hsiang che trova, per la prima volta in Italia, l’applicazione della normativa antimafia a cittadini cinesi.

Prima di tutto… esiste la mafia cinese in Italia?
Da questa domanda siamo partiti e abbiamo dato una risposta con il co-autore del libro “Mafia cinese o made in China” Giovanni Manfrellotti.
Prima di poter comprendere il fenomeno della mafia cinese bisogna riuscire ad entrare, con molte difficoltà, all’interno della cultura cinese, comprendere a fondo la storia di questo paese lontano da noi ma che ha portato i suoi usi e costumi all’interno delle nostre città nelle cosiddette Chinatown.
Innanzitutto come si definisce un’associazione a delinquere di stampo mafioso? Questa è ben definita dal nostro codice penale “l’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza d’intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere dei delitti”. Tutto ciò è esattamente quello che caratterizza la criminalità cinese e che è emerso da alcune delle più importanti indagini svolte negli ultimi anni; mafiosità sancita in sede processuale con sentenze passate in giudicato.
Fino a qualche anno fa il reato preponderante per l’associazione mafiosa cinese era il traffico dei clandestini che assicurava all’associazione un’entrata sicura e ingente. Negli ultimi anni la situazione è notevolmente mutata: si assiste alla presenza di gruppi giovanili (c.d. bande) che, pur avendo una struttura organizzativa di tipo “mafioso”, sono dediti alla realizzazione di fattispecie delittuose quali lo spaccio di sostanze stupefacenti, all’interno delle discoteche cinesi e negli internet-point, lo sfruttamento della prostituzione, sviluppatosi solo di recente vista la concezione della donna per questa popolazione, il reato di rapina all’interno delle abitazioni private o dei laboratori quale fonte di arricchimento facile (pensiamo alle ingenti quantità di produzione dei laboratori che assume la forma del guadagno).
Reati principali, se così li possiamo definire, sono ad oggi lo spallonaggio e la contraffazione dei marchi. Lo spallonaggio consiste nel trasferimento di ingenti somme di denaro in contanti (cosa che impedisce così il rintracciamento). Difatti, i guadagni delle attività illecite e lecite dei cinesi in Italia vengono re-investiti nella Repubblica Popolare Cinese. I controlli messi in atto dalle Forze dell’Ordine hanno fatto sì che fossero istituite società-schermo o strutture parabancarie che esportano i capitali in Cina attraverso procedure irregolari che nascondono fattispecie di riciclaggio. Di sicuro, però, il reato che maggiormente interessa le forze dell’Ordine è il reato della contraffazione dei marchi. Negli ultimi anni, oltre ad aver assunto dimensioni crescenti, questo reato ha dimostrato di essere uno dei fronti criminali più avanzati. Esso, come dimostra anche quotidianamente la cronaca, non si rifà solamente al settore della pelletteria o dell’abbigliamento tessile, come accadeva all’inizio, ma investe un’ampia fetta del mercato, giochi (pensiamo al caso Mattel), alimentari (“riproduzione” della mozzarella di bufala!!), CD, DVD, televisori, olio, dentifricio, etc. Tale realtà ha assunto ingenti proporzioni che gli interventi delle Forze di Polizia, purtroppo, a volte, non appaiono in grado di contrastarlo. Tali prodotti si presentano molto simili all’originale, quindi, per certi versi, di difficile identificazione ma totalmente diversi nella sostanza, provocando così sia un danno all’immagine che all’intera economia del nostro Bel Paese, “l’industria del falso sottrae ogni anno alle imprese manifatturiere 6 miliardi di euro, bruciando 1,5 miliardi di euro in termini di evasione di Iva e circa 120.000 posti di lavoro in tutta l’Unione Europea”[[1].]
Un successo indubbio ottenuto dalle Forze dell’Ordine è stato sicuramente quello che è derivato dal sequestro dei beni della famiglia Hsiang a seguito dell’operazione della D.I.A. “Ramo d’Oriente”, che ha portato al sequestro di beni immobili e mobili di un valore complessivo di oltre 610.000 euro. Dopo meticolose indagini, emerse un divario tra i redditi dichiarati e i valori dei beni disponibili e/o a disposizione. Pertanto, ai sensi dell’art. I quinquies della L. 726/1982 e in virtù dei poteri delegati dal Ministro dell’Interno con il D.M. 23.12.1992 integrato dal D.M. 30.11.1993, il P.M. decise di applicare come misure di sicurezza agli imputati sia quelle di tipo personale sia quelle di tipo patrimoniale. Tale richieste furono accolte dal Tribunale di Firenze che, in data, 17.10.2005 procedeva al sequestro dei beni della famiglia Hsiang, riconosciuta come la principale famiglia mafiosa cinese operante nella zona di Firenze. Tale provvedimento è stato importante nell’azione di contrasto della mafia cinese in quanto ha rappresentato, per la prima volta in Italia, l’applicazione di una normativa antimafia a cittadini cinesi.
 
[1] Presenza Cinese in Italia e Sicurezza Economico e Finanziaria. Analisi di un macrofenomeno, a cura del Comando Generale della Guardia di Finanza II Reparto Ufficio d’Analisi d’Intelligence, in www.gdf.it

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Contributi generali

Chi è e chi non è il C.T.U.?

di Sara Pezzuolo 28 Dicembre 2010
Scritto da Sara Pezzuolo

Il consulente tecnico d’ufficio è solitamente definito come gli “occhi del giudice”.

Il giudice si avvalora di un esperto in una particolare disciplina per avere un conforto scientifico nella sua decisione, anche se egli è, e resta, il “peritus peritorum”.

Ecco allora che la C.T.U. diventa lo strumento di valutazione del giudice.

Il C.T.U. è nominato in base all’articolo 191 c.p.c., viene convocato in udienza e, dopo il giuramento, si procede alla lettura del quesito.

Una delle maggiori difficoltà nell’ambito della psicologia è la distinzione che si crea tra lo psicologo in veste clinica e lo psicologo in veste peritale.

Il ruolo dello psicologo nella C.T.U. non è quello di fare il clinico, di offrire sostegno ma è quello di “stimare”. Nello specifico, lo psicologo forense, ha il compito di valutare il danno che un evento ha indotto in un soggetto ma non ne comporta il trattamento terapeutico. Per fare un semplice esempio pensiamo al danno da lutto. Potremo ipotizzare, dopo aver fatto l’indagine psicologica e aver elaborato la consulenza psicologico-giuridica, che il cliente, (altra distinzione fondamentale: lo psicologo clinico ha pazienti, lo psicologo forense ha clienti!!!), abbia sviluppato una sintomatologia depressiva.

Orbene, compito dello psicologo forense non è quello di curare il paziente dalla depressione ma, bensì, quello di valutare il danno (nel caso in esempio si tratta di danno biologico di tipo psichico e danno esistenziale) e rispondere all’interlocutore, che in ambito di C.T.U. è appunto il giudice, in merito all’esistenza e alle caratteristiche di tale danno.

Nell’ambito del suo lavoro d’indagine, il C.T.U. si può avvalere di ausiliari (sempre portando ad esempio la psicologia, gli ausiliari richiesti possono essere psicodiagnositici, neurologi, psichiatri etc.), i quali hanno il compito di “aiutare” e collaborare, sotto la responsabilità del C.T.U., per rispondere al meglio al quesito posto.

La prima azione ufficiale del C.T.U. è la comunicazione d’inizio delle operazioni peritali. Tale atto è fondamentale, in quanto fa parte delle norme dirette alla tutela del contradditorio. La mancata comunicazione alle parti costituisce la violazione del contradditorio e pertanto comporta la nullità della consulenza. Tale comunicazione deve essere fatta ai difensori delle parti ed agli eventuali consulenti di parte. Una volta comunicato l’inizio delle operazioni peritali, non sussiste obbligo di comunicazione in merito alla loro prosecuzione anche se, la prassi ed una buona professionalità, auspicano tale comunicazione procedendo alla stesura di un calendario delle operazioni peritali insieme alle parti.

Successivamente si prosegue nella fase delle indagini, si procede all’anamnesi, ai colloqui clinici, alla somministrazione di test e, se si ritiene opportuno, si intervistano terze persone per avere una migliore comprensione del problema oggetto di causa; si fa ricerca.

Il passaggio finale consiste nella stesura della relazione scritta (art. 195 c.p.c.). La relazione scritta non è altro che il lavoro di sintesi, il lavoro conclusivo che il C.T.U. riporta al giudice rispondendo al quesito che in sede di udienza gli è stato affidato.

Tale relazione deve essere depositata in cancelleria entro un termine di giorni indicato dal giudice; se ciò non fosse possibile per impedimenti rilevanti, il C.T.U. può chiedere una proroga del termine per il deposito della relazione.

Il consulente tecnico d’ufficio può essere sostituito o ricusato. La sostituzione può avvenire ad esempio quando vi è un consistente ritardo nel deposito della relazione, o comunque per motivi gravi, la ricusazione si realizza quando viene effettuata una valutazione di inidoneità del consulente.

La figura quindi dello psicologo nel contesto peritale è una figura altra dallo psicologo clinico, i due hanno doveri diversi, quesiti diversi, percorsi formativi diversi… entrambi sono laureati in psicologia ma hanno competenze e conoscenze diverse. Tutti i medici sono laureati in medicina, ma tra loro vi è chi diventa cardiologo, ortopedico etc..

Purtroppo questa concezione di specificità e scientificità della psicologia manca. Forse un po’ per colpa proprio di noi psicologi che abbiamo la presunzione di essere “tuttologi”.

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Contributi generali

La menzogna nella vita quotidiana.

di Sara Pezzuolo 28 Dicembre 2010
Scritto da Sara Pezzuolo

Molti psicologi dei più diversi orientamenti hanno trattato della menzogna, tema le cui implicazioni rendono complesso ogni approccio culturale, storico, sociale, scientifico.

I diversi orientamenti teorici partono dagli studi sull’identità, dalla presentazione di sé 1, dalla linguistica e dalla psicologia sociale. Da queste prospettive il sé che è presentato agli altri nella vita di tutti i giorni è caratteristicamente una “confezione”. Da un lato c’è quindi la voglia di farsi scoprire per quello che realmente una persona è, dall’altro, la volontà di apparire migliore per avere maggiore successo, fa sì che la presentazione di sé divenga menzognera. Gli scopi, quindi, che motivano una presentazione non menzognera sono anche gli stessi che motivano una presentazione menzognera.

Quando la realtà è favorevole (ad esempio, quando le persone vogliono presentare se stesse come generose e caritatevoli e realmente hanno una lunga storia di contributi caritatevoli e atti benevoli), questi scopi possono essere raggiunti senza fare uso della menzogna, mentre circostanze meno favorevoli inducono di più all’uso della menzogna.

Nella stampa quotidiana, così come nella letteratura etica, il mentire è spesso descritto come un atto egoista. Le persone mentono per ottenere promozioni, lavori etc…, quindi in misura maggiore le menzogne servono più a beneficiare se stessi che gli altri e vengono raccontate in misura minore con uno scopo economico-materiale e in misura maggiore per un “guadagno psicologico”, per ottenere stima, affetto e rispetto.

Le persone riportano in misura maggiore menzogne circa i loro sentimenti, i loro piani e le loro conoscenze. Quando gli individui mentono circa i loro sentimenti, essi vorrebbero fingere di sentirsi migliori di quanto realmente siano.

Nel 1996 Deborah A. Kasshy e Bella M. DePaulo 2 condussero una ricerca proprio per vedere quali menzogne venivano raccontate in misura maggiore e da chi, utilizzando la metodologia del diario giornaliero. I soggetti, un gruppo di studenti universitari e un gruppo che rappresentava più in generale la comunità, dovevano registrare in un diario tutte le interazioni che avevano nel corso di una settimana e annotare in quale delle diverse interazioni avevano mentito e i motivi che sottostavano alla menzogna. Oltre ad analizzare le differenti tipologie di menzogne che portarono ad una classificazione di quest’ultime, venivano presi in considerazione anche gli stati d’animo dei soggetti prima, durante e dopo aver detto la menzogna.

Le menzogne venivano distinte in base al contenuto, in base all’orientamento (menzogne centrate su di sé o menzogne rivolte agli altri), in base al tipo e in base al referente.

Le menzogne orientate su di sé erano definite come menzogne con l’obiettivo di accrescere o proteggere psicologicamente il bugiardo o i suoi interessi.

Le menzogne orientate sugli altri erano definite come menzogne che venivano raccontate per proteggere o esaltare le altre persone psicologicamente o per avvantaggiare o proteggere l’interesse degli altri. Le menzogne orientate sugli altri, trattate nella ricerca, erano quelle che toglievano gli altri dall’imbarazzo o dalla perdita di stima, quelle che facevano apparire meglio di ciò che essi erano realmente o che proteggevano la riservatezza delle persone.

I ricercatori conclusero che, la personalità potrebbe non solo predire la quantità di menzogne raccontate ma anche il tipo di menzogna raccontata.

L’ipotesi era che le persone più manipolative, in particolare quelle preoccupate maggiormente della propria presentazione e quelle che hanno una bassa stima di sé, possano raccontare più menzogne centrate su se stessi, mentre individui altamente socializzati e persone con alta qualità di relazioni personali potrebbero raccontare poche menzogne centrate su di sé.

Fu ipotizzato, inoltre, che le persone manipolative avrebbero descritto se stesse come menzogneri di successo, e che avrebbero riportato che essi mentivano più spesso rispetto alle altre persone, al contrario delle persone altamente socializzate che riportavano di mentire di meno. Quindi le persone manipolative, specialmente preoccupate della presentazione di sé, e persone altamente socievoli tendono a mentire più spesso degli altri e a realizzare ciò che esse vogliono.

Le persone che sono interessate all’impressione che esse hanno sulle altre persone sono a conoscenza che esse mentono più delle altre. Mentre, le persone manipolative, credono che la menzogna sia un modo accettabile per ottenere quello che vogliono, le persone preoccupate di come si presentano agli altri, vedono nella menzogna un mezzo facile per presentarsi come in realtà vorrebbero essere.

Poiché mentire fa parte dei processi d’interazione sociale, esso, potrebbe essere particolarmente importante per le persone altamente socializzate. Le persone socievoli potrebbero mentire più spesso perché il mentire diventa pratico e abituale. Quando le persone socievoli sono spinte a controllare il loro comportamento mentre raccontano menzogne, esse restano sorprese di quanto spesso mentono.

In conclusione, le persone che raccontano più menzogne delle altre, sono persone che si preoccupano in misura maggiore rispetto agli altri, dell’impressione che creano nella vita sociale. I menzogneri sono anche più manipolatori. In qualche modo, poi, i menzogneri sembrano essere abili partecipanti nella vita sociale. Le persone che mentono più spesso delle altre hanno meno gratificazioni con persone dello stesso sesso e sono anche meno responsabili.

Da questa ricerca gli autori ricavarono anche un’altra informazione. Le interazioni nelle quali non venivano raccontate menzogne venivano descritte come più intime e piacevoli, e anche la modalità d’interazione era una determinante per la presenza della menzogna; nelle interazioni faccia a faccia era presente una maggiore riluttanza a raccontare menzogne rispetto a quando le interazioni erano di tipo più formale ad esempio, nelle interazioni telefoniche.

Le persone riportavano più spesso menzogne circa i loro sentimenti, le loro azioni, i loro piani e le loro conoscenze.

Per quanto riguarda i livelli di stress i partecipanti alla ricerca riferivano di non percepire le loro menzogne come serie e che i livelli di stress riportati prima, durante e dopo aver raccontato la menzogna non erano alti. I livelli di stress, comunque analizzati dai ricercatori, variavano in maniera significativa tra il prima, il durante e il dopo.

Erano più elevati durante il racconto della menzogna e nel momento immediatamente successivo, e in seguito alla menzogna provavano un disagio maggiore rispetto al prima.

Un’altra variabile fondamentale era il sesso del destinatario della menzogna, in particolare ciò trovava maggiori conferme in riferimento alle donne. Esse, infatti, provavano maggiori livelli di stress durante e dopo la menzogna, se dovevano mentire ad altre donne.

Esse descrivevano le loro menzogne come protettive del destinatario e di stesse e affermavano che entrambi, loro e i destinatari delle loro menzogne, avrebbero potuto provare qualcosa di peggiore se la verità fosse stata raccontata al posto della menzogna.

Circa l’80% delle menzogne raccontate dai soggetti della ricerca erano menzogne su se stessi, essendo per gli autori la menzogna un’interazione sociale, essi definirono questo tipo di menzogna come un regolatore psichico di emozioni, come un mezzo per perseguire benefici psichici più che materiali. Le menzogne avevano lo scopo di farli apparire meglio di quanto loro stessi credevano di essere, li proteggevano dall’imbarazzo, dalla disapprovazione e dal conflitto. Queste motivazioni possono, però, essere anche alla base di menzogne raccontate agli altri, infatti, essi ponendosi a livello dello stato d’animo del destinatario vi “adattavano” il proprio stato d’animo.

Ma cosa succede a livello mentale quando una persona mente?

Il menzognero arriva a credere che la menzogna è la verità?

Secondo Polage e Cristi (2000), se definiamo il mentire come una forma d’immaginazione nella quale il menzognero crea una realtà alternativa, forse il menzognero stesso potrebbe arrivare a credere alla sua stessa menzogna.

In un esperimento condotto dagli autori sopra citati, veniva chiesto ai partecipanti di riuscire a convincere lo sperimentatore che le loro storie erano vere. La memoria dei partecipanti era tenuta sotto controllo tramite una stima delle confidenze degli eventi prima e dopo la situazione sperimentale.

La maggior parte dei partecipanti ricordava la menzogna e giudicava i diversi eventi in maniera significativamente più negativa rispetto a come li giudicava prima della menzogna. Soprattutto, il 10% dei partecipanti divenne convinto che la menzogna era la verità e negò di aver mentito.

Menzogna e giurisprudenza.

Che posto occupa la menzogna all’interno della giurisprudenza italiana?

“La persona che ha conoscenza dei fatti che devono essere accertati nel procedimento penale, è denominata “testimone” quando depone davanti al giudice (art. 194); è denominata “persona che può riferire circostanze utili ai fini dell’indagine”quando è esaminato dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria (artt. 362 e 351). Tale soggetto è ammonito circa l’obbligo di “rispondere secondo verità” alle domande che gli sono rivolte (art. 198). Se il testimone di fronte al giudice dice il falso o tace ciò che sa, commette falsa testimonianza (art. 372 c.p.); se il “possibile testimone” di fronte al pubblico ministero tiene la medesima condotta, commette il delitto di “ false informazioni” (art. 371 -bis c.p.). Di fronte alla polizia giudiziaria il possibile testimone che dica il falso non è, per ciò soltanto punibile; ma può commettere il delitto di favoreggiamento, se con la sua condotta “aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’autorità” (art. 378 c.p.)” 3.

Il testimone ha l’obbligo di verità secondo l’articolo 497/2 c.p.p. , l’unico che ha la possibilità di mentire è, infatti, solo l’imputato:“Prima che l’esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell’obbligo di dire la verità. Salvo che si tratti di persone minore di anni quattordici, il presidente avverte altresì il testimone delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: “Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza”.

Qua, però nasce il paradosso. Infatti, dalle ricerche sulla memoria, sulla percezione etc deduciamo che ciò che verrà riferito dal testimone non sarà dunque il vero ma… sarà ciò che lui di quel fatto ha percepito, ciò che ha compreso, “…l’evento originario tende ad essere distorto che spesso non è possibile verificare la corrispondenza tra ciò che il testimone dice e ciò che è realmente accaduto… nel processo la conoscenza del passato avviene quasi unicamente attraverso ciò che viene riferito: il processo non si svolge sui fatti accaduti ma su ciò che viene detto dei fatti accaduti” 4.

Dal momento che la testimonianza deve essere precisa e dettagliata, quest’ultimo, potrà anche se involontariamente, “correggere” la deposizione al fine di renderla più chiara ed idonea possibile.

Una critica rivolta alla valutazione della menzogna, nell’ambito della testimonianza, è che tutti gli indicatori, verbali e non verbali, presi in considerazione in ambito sperimentale concernevano soggetti la cui “volontà a mentire”, raramente era fortemente motivata mentre in ambito giurisprudenziale chi mente, sia imputato che non, ad esempio il testimone falso, mentono perché hanno uno scopo per il quale “vale la pena” mentire, in breve la “motivazione a mentire” diventa preponderante.

Uno dei luogo comuni in merito alla testimonianza veriteria concerne la sua esposizione. Infatti, luogo comune, è che con più una testimonianza viene esposta in maniera sicura e precisa più questa risulta essere attendibile.

In realtà senza dilungarci sulla letteratura presenta in materia di comunicazione menzognera verbale e non, tale assunto risulta scarsamente attendibile.

L’art. 188 c.p.p. e similmente l’art. 64/2 che concerne l’imputato, forniscono indicazioni sulle modalità che vengono ritenute non idonee all’assunzione delle informazioni: “non possono essere utilizzati neppure con il consenso della persona interessata, metodi e tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità d ricordare o valutare i fatti” ed ancora art. 189 c.p.p. “quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona”.

Di conseguenza possiamo comprendere il perché del veto posto dalla giurisprudenza all’utilizzo dei mezzi di prova quali il poligrafo e l’ipnosi. Il primo, infatti, si ritiene che non assicuri l’accertamento dei fatti, il secondo, invece, che intervenga sulla capacità di autodeterminazione del soggetto.

Di contro, negli Stati Uniti, l’utilizzo del poligrafo ha avuto un notevole successo, tanto che Ronald Reagan, ne autorizzò l’impiego in tutti gli uffici federali per vagliare l’onestà dei funzionari statali. Ancora oggi esso è ampiamente utilizzato negli Stati Uniti, tanto che si stima che circa il 25% delle società americane, si serva del poligrafo per la selezione del personale (Likken, 1984).

Menzogna e poligrafo.

Il funzionamento del poligrafo si basa, essenzialmente, sulla registrazione di quattro funzioni base dell’organismo: battito cardiaco, pressione sanguigna, sudorazione della pelle, respirazione.

I segnali ricevuti dallo strumento vengono trasformati in impulsi elettrici che vengono registrati da pennini che lasciano un tracciato su una striscia di carta in movimento.

Se la macchina registra un aumento in una o più delle funzioni fisiologhe, ciò significa che la persona è eccitata o ansiosa. Infatti il poligrafo non scopre le menzogne, ma solo segni di emozione. Esso rileva i cambiamenti fisiologici causati dalle emozioni che sperimenta il soggetto in conseguenza alle domande che gli vengono poste.

Il poligrafista, in base a queste modificazioni, conclude che la persona o sta mentendo od è fortemente imbarazzata dalla domanda.

Per far fronte a questa ambiguità vengono alternate domande significative con domande irrilevanti. Se, infatti, il poligrafo segnala una risposta neurovegetativa maggiore alla domanda cruciale rispetto alle altre, allora si sospetta che il soggetto, alla domanda cruciale abbia mentito. Il processo per scoprire la menzogna, quindi, è di natura puramente inferenziale.

Le tecniche d’interrogatorio utilizzate sono essenzialmente due:

– Control Question Test (test della domanda di controllo)

– Guilty Knowledge Technique (test della conoscenza colpevole).

Con la prima, usata soprattutto nelle indagini di polizia, al sospettato si pongono domande rilevanti, e cioè direttamente connesse con il fatto da indagare e domande di controllo.

Gran parte della controversie sull’uso di questa tecnica nascono dal disaccordo su diverse questioni, ad esempio su ciò che effettivamente queste domande possano controllare, sulla possibilità stessa degli errori da parte della macchina, sulla probabilità di alti livelli di ansia del soggetto, non esclusivamente perché colpevole, ma anche solo perché particolarmente sensibile a quel particolare argomento.

I sostenitori dell’utilizzo di questa macchina affermano che la possibilità di stabilire chi dice il vero e che dice il falso può raggiungere il 95%. Alcune ricerche smentiscono, però, questi dati. Secondo l’OTA (Office Technology Assessmente)5, che è un organismo degli Stati Uniti per la valutazione delle tecnologie, la macchina della verità è precisa al 74,6% nello scoprire i colpevoli e solo al 53,3% per scagionare un innocente dalle accuse.

Inoltre, ingannare la macchina della verità non è particolarmente difficile. Al menzognero basta, ad esempio, contrarre, per 5-7 secondi, i muscoli dello sfintere anale per provocare un istantaneo aumento della pressione sanguigna. Attuando questo metodo alle domande irrilevanti, che servono come parametro per la valutazione delle domande significative, tutta la misurazione viene alterata.

Esistono inoltre anche altre situazioni che possono ingannare il poligrafo quali:

– ricorrere a droghe che abbassano il livello delle risposte emotive;

– imparare a distrarsi per attenuare le risposte fisiologiche a domande rilevanti;

– aumentare il livello fisiologico delle risposte rilevanti (ad esempio mordendosi la lingua), per fare in modo che non appaiono diverse da quelle rilevanti;

Inoltre, sono da prendere in considerazione anche gli individui che hanno esperienza di “training autogeno” o di tecniche di biofeed-back 6, che, se particolarmente addestrati nei metodi di autodistensione, sono in grado di modificare, tra l’altro, l’attività cardiaca e polmonare, riuscendo a mantenere la calma anche di fronte a domande particolarmente coinvolgenti.

L’uso del poligrafo, comunque, negli Stati Uniti a fini investigativi è molto diffuso, secondo stime fornite da Ekman (1989) 7, il poligrafo arriva a fare circa un milione di esami all’anno. Esso è utilizzato da aziende, per la selezione del personale, dalla polizia per le indagini sulla criminalità.

Menzogna e test psicologici.

Un altro strumento utilizzato per scoprire la menzogna è l’applicazione di particolari test.

I test di personalità, prevalentemente diretti all’esplorazione dei vari aspetti della personalità, includono al loro interno la categoria dei reattivi mentali che, in ambito psichiatrico-forense, vengono utilizzati per l’indagine sulla simulazione.

Molti test prevedono, infatti, che il soggetto possa mentire in relazione alla desiderabilità sociale 8, in questi casi il soggetto tende a voler apparire o come immagina che lo psicologo si aspetti da lui, o come la gente ritiene si debba essere.

Lo psicologo utilizza una serie di “segni comportamentali” che fanno sorgere il sospetto della simulazione e fa uso di reattivi mentali.

Ad esempio, nel Rorschach 9 i segni più significativi di simulazione sono: resistenze e allungamento dei tempi di latenza, abbondanza di rifiuti, basso numero di risposte, alta percentuale di risposte banali, confabulazioni, comportamento evasivo, incongruenza nel comportamento, iperproduttività talvolta bizzarra e molto imprecisa.

Altri indicatori importanti si trovano, all’interno del MMPI-2: il Dissimulation Index di Gough e la scala L. L’indice di Gough si basa sulla differenza tra il valore della scala F e quello della scala K; esso indica se è in atto un tentativo di simulazione. Per ciò che concerne la scala L va fatta una precisazione.

Tale scala, infatti, valuta la probabilità che il soggetto abbia risposto al test riferendosi ad un’immagine di sé idealizzata, ma non indica una tendenza generale del soggetto a mentire agli altri nella vita quotidiana10.

Il test della Bender prevede una dimensione esclusivamente riservata alla simulazione11.

Altri strumenti possono essere il Self Monitoring Scale (SMS), che misura la capacità del soggetto di osservare sia il proprio che l’altrui comportamento. Un buon livello di queste capacità potrebbe facilitare sia il successo nel dire che nello scoprire menzogne.

Il Social Skill Inventory (Riggio, 1986) misura sei competenze comunicative di base. Le abilità che interessano la condotta menzognera sono quelle inerenti al controllo sulla comunicazione.

Il test Profile of Non-verbal Sensitivity (PONS) misura il grado di sensibilità alla comunicazione non verbale riferita a vari canali e alla loro combinazione (faccia, corpo, aspetto generale) con e senza il tono della voce. Le persone che ottengono punteggi elevati a questo test si rivelano buoni scopritori di bugie.

 

Menzogna e professione.

Arrivati a questo punto è legittimo chiedersi se esistono delle persone che per la loro professione sono più abili di altri ad individuare la menzogna.

Sono tanti gli studiosi che si chiedono se e in che misura, i risultati della ricerca psicologica in tema di credibilità, possano essere anche utilizzati nei contesti giudiziari dove i giurati si avvalgono delle loro facoltà intuitive per cercare nel comportamento del testimone indizi di sincerità o falsità delle sue dichiarazioni. Nel 1991 Ekman e O’Sullivan (1991) 13 hanno confrontato differenti gruppi per un totale di 50 persone. I gruppi erano composti da membri del Servizio Segreto degli Stati Uniti della divisione dei Servizi Forensi; dei Servizi Federali degli Stati Uniti che utilizzavano il poligrafo; da giudici; da appartenenti alla polizia; da psichiatri; c’era poi un gruppo misto di uomini d’affari, giuristi, psicologi, infermieri, casalinghe, studenti. A tutti questi veniva mostrato un videotape di dieci minuti riguardante dieci persone, tutte ragazze, che parlavano delle sensazioni che provavano in relazione alla visione di un certo film. Tutte esprimevano un sentimento di apprezzamento e gioia, ma, mentre cinque avevano visto un film che giustificava questo sentimento, altre cinque, alle quali veniva chiesto di mentire, avevano visto un film con scene cruente. Le ragazze erano state molto motivate a mentire in quanto veniva detto loro che il fatto di riuscire a mentire ed essere credute avrebbe avuto un’importante funzione nella loro carriera. Alla fine dell’esperimento, i soggetti più abili risultarono gli appartenenti al Servizio Segreto che riconobbero la menzogna nel 64,12% dei casi, seguiti dagli esperti dei Servizi Federali addetti al poligrafo che ebbero successo nel 55,6% dei casi.

Gli osservatori accurati tenevano conto non solo degli aspetti verbali ma anche di quelli non verbali, soffermandosi in particolare sulle prime microespressioni. Tra loro gli osservatori accurati e non, differivano solo quando descrivono la base delle loro decisioni su una specifica persona che hanno appena visto.

Essendo, allora, gli appartenenti al Servizio Segreto, per via della loro professione, più abili nello scoprire le menzogne, si può dedurre che questa abilità possa essere appresa.

Due autori, DeTurk e Miller 14 sono giunti a risultati promettenti. Secondo i loro studi sembra che la gente sia più abile nel dire menzogne piuttosto che nello scoprirle. Ad avviso dei ricercatori, il fatto di mentire attiva il sistema nervoso simpatico con la conseguenza che, quando si mente, si accorcia la lunghezza delle risposte, si fanno pause più lunghe, si risponde con molti “allora, eh, uh, sai, cioè ecc.”, si fanno pause più lunghe quando si propone una domanda, si ricorre maggiormente al linguaggio delle mani.

La ricerca, inoltre, evidenzia che lo specifico addestramento nei confronti del comportamento del menzognero può aumentare in modo considerevole la capacità di mascherarlo.

In conclusione, quindi, le ricerche indicano che se da un lato è possibile individuare, in presenza di condizioni di osservazione ottimali, gli indicatori di verità/menzogna riferiti ad un preciso interlocutore, non è possibile ipotizzare l’esistenza di un insieme di indicatori utilizzabili su scala allargata a diversi soggetti. Tuttavia l’addestramento migliora la capacità dell’osservatore di valutare correttamente la veridicità di messaggi anche quando vengono inviati dai soggetti meglio “attrezzati” alla menzogna come, ad esempio, i soggetti definiti “camaleonti sociali” che mentono perché gli è chiesto di comportarsi in maniera diversa da come sono realmente e la loro adattabilità li facilita in questo compito. 

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1 Goffman, “The presentation of Self in everyday Life”, 1959

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3 Tonini P., “Manuale di Procedura Penale” Quinta Edizione, Giuffrè Editore, 2003

4 Gulotta G., “Elementi di Psicologia Giuridica e di Diritto Psicologico”, Giuffrè Editore, 2002

5 http://www.gpo.gov/ota

6 http://psychoterapy.com/bio.html

7 Ekman P., “I volti della menzogna: gli indizi dell’inganno nei rapporti interpersonali, negli affari, nella politica e nei tribunali”, Giunti Editore, 1989

8 Gulotta G., “Trattato della menzogna e dell’inganno”, Giuffrè Editore, 1996

9 http://www.rorschach.com

10 Hathaway S.R. e McKinley J.C., “MMPI-2 Manuale”, Organizzazioni Speciali, 2005

11 Ferracuti F., “Psichiatria Forense Generale e Penale”, Giuffrè Editore, 1990

12 Riggio R.E. (1986) “Assessment of basic social skills”, “Journal of Personality and Social Psychology”, 51 (3), 649-660; “Verbal and non verbal cues as mediators of deception”, “Journal of Nonverbal behaviour” Volume 11, Number 31, 1987, 126-145.

13 Ekman P., O’Sullivan M., “Who catch a liar?”, “American Psichologist”, vol. 46, n. 9, 1991, pag. 913-920

14 DeTurk, Miller, “Effect of feedback on the overestimated capacity to detect lies and the underestimated ability to tell lies”, “Applied Cognitive Psicology”, Vol. 17 Issue 2003, pages 349-363,

 

28 Dicembre 2010 0 commento
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Separazione affido

La complementarietà genitoriale nell’educazione dei figli in caso di separazione e divorzio: il ruolo del padre nella crescita del minore

di Sara Pezzuolo 26 Ottobre 2010
Scritto da Sara Pezzuolo

Nel nostro ordinamento, l’art. 30 della Costituzione recita: “E’ dovere e diritto del genitore mantenere, educare e istruire i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”.

Se da anni i legislatori cercano di contenere le molteplici problematiche della famiglia, non dobbiamo perdere di vista che comunque la famiglia nasce, si sviluppa, si concretizza e si modifica all’interno di dinamiche relazionali. Le statistiche degli ultimi anni evidenziano un numero crescente di separazioni accompagnate da difficoltà, conflitti con la conseguente necessità di occuparsi di questi eventi avvalendosi di approcci multidisciplinari (sociali, culturali e psicologici, etc.).

Con il termine “Bigenitorialità” nel 1989 la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia definisce il minore come soggetto di diritti e non solo quale destinatario di protezione e tutela; in tal senso viene ribadito e ufficializzato il fatto che i figli hanno diritto di ricevere affetto, educazione e cure da entrambi i genitori. Succede però che l’intreccio tra i legami di coniugalità e di genitorialità venga messo a dura prova in caso di separazioni e divorzi, quando, l’esercizio delle funzioni genitoriali, critico alle volte anche nelle famiglie unite, deve essere gestito modificato e rinnovato.

Nel considerare gli effetti della vicenda separativa occorre evidenziare che l’elemento patologizzante non è la separazione in sé, ma il tipo e la qualità di relazione che caratterizza le coppie che si separano e che investe, di conseguenza, i minori. Da anni la ricerca psicologica in ambito di separazioni prova ad evidenziare che il fattore preoccupante è connesso alla perdita di un genitore, spesso del padre, e, di conseguenza, alla deprivazione delle funzioni genitoriali che gli competono.

All’interno del nucleo familiare il ruolo della figura materna è sempre stato riconosciuto come inconfutabile1, la funzione della figura paterna, al contrario, ha subito progressivi mutamenti a secondo del contesto storico e socio-culturale con il quale si è dovuta confrontare.

La psicologia dello sviluppo infantile ha posto molta attenzione sulle relazioni interpersonali che si instaurano tra genitori e figli tuttavia, forse per complessità metodologica, ha privilegiato l’osservazione di relazioni diadiche (madre-figlio, padre-figlio) a discapito della relazione triadica che definisce e caratterizza la famiglia. Stern (1992) con le sue ricerche ha dimostrato che la relazione madre-figlio e padre-figlio è fortemente influenzata dalle dinamiche della coppia genitoriale. Ad esempio, lo stesso autore, afferma che una madre può essere molto competente quando è sola con il bambino o in presenza di altre figure per lei significative (ad esempio la propria madre), e può non esserlo in presenza del marito con il quale ha attivo un conflitto. Pertanto egli conclude che una relazione conflittuale tra genitori influenza negativamente anche il rapporto padre-figlio.

La dinamica sopra brevemente descritta, è da tradursi anche in positivo nel momento in cui un genitore poco competente può acquisire maggiori capacità grazie a stimoli provenienti da un’adeguata collaborazione coniugale.

La figura paterna ricopre importanti funzioni fin dai primi mesi di vita dei figli ma il suo ruolo va osservato all’interno della triade: la qualità della relazione dei genitori è fondamentale per consentire alla madre e al bambino di svolgere adeguatamente il proprio compito evolutivo. Con la prima infanzia e con l’adolescenza le relazioni dirette madre-figlio padre-figlio assumono la stessa importanza (F. Baldoni, 2005). Come sottolinea Bollea (1999) nei primi anni di vita il bambino porta avanti il suo continuo lavoro di adattamento al mondo esterno prevalentemente attraverso il padre, sia nell’imitarlo, sia nell’accettare o meno le imposizioni. L’instaurarsi di una relazione significativa, sicura e costante con il padre permette un adeguato sviluppo sociale ed emotivo dei figli. Caratteristica fondamentale della funzione paterna è proprio quella di favorire il processo di separazione dalla madre e introdurre il figlio, attraverso il linguaggio logico, al pensiero razionale e al rispetto delle regole nell’universo delle relazioni sociali. Al padre è simbolicamente affidato il compito di traghettare gradualmente il figlio dal territorio materno a quello della società favorendo l’emancipazione dall’infanzia e il suo ingresso nel mondo adulto. In altre parole è il padre che contiene e progressivamente delimita quel rapporto stretto e totalizzante esistente tra madre e figlio. Ogni genitore ha un proprio ruolo e solo insieme essi si integrano e si completano2. Il padre in quanto portatore di un modello responsabile e capace di assumere decisioni, costituisce una figura determinante nella prevenzione di eventuali comportamenti antisociali; la madre, in quanto figura portatrice di affetto e fiducia, è fondamentale per favorire il dialogo e la stima di sé. Il padre, inoltre, favorisce l’evoluzione dell’affettività adulta, in quanto è proprio l’amore paterno, non scontato ma condizionato, che va conquistato e quindi richiede uno sforzo che si avvicina all’amore maturo. Il rapporto padre-figlio che si delinea sin dai primissimi anni di vita, modellerà l’immagine che il figlio avrà di sé stesso e degli altri alimentando la dimensione profonda dei suoi sentimenti. In età scolare la mancanza di un solido rapporto con il padre, determina forti vissuti di ansia nel bambino soprattutto di fronte ad una situazione nuova come quella scolastica, dove deve rapportarsi con figure nuove e con nuove autorità. La valenza della figura patera sembra assumere un ruolo decisivo anche tra i fattori del comportamento delinquenziale degli adolescenti, soprattutto in relazione al fatto che, nella nostra società, il padre costituisce l’istanza morale fondamentale per la formazione di una “coscienza etico-sociale” (Vegetti Finzi S., A.M. Battistin 1996). L’opinione comune è che oggi il padre stia cercando di trovare altre dimensioni nei vari ambiti concernenti l’educazione dei figli e queste avvalorano una sua più rilevante partecipazione. Alcuni padri dimostrano notevoli capacità di provvedere anche a figli molto piccoli. Negli ultimi anni si è assistito quindi alla nascita del cosiddetto “padre partecipante”, cioè colui che si allontana dalla figura di padre padrone per creare con i figli una relazione fondata sull’affettività e sulla condivisione. Ne consegue una figura paterna che mantiene le sue prerogative maschili ma che si dimostra anche disponibile a prendersi cura dei propri figli in modo autonomo e responsabile (Andolfi, 2001).

L’importanza educativa dei padri sembra essere stata per lungo tempo sottovalutata dal sistema giudiziario, per cui, tranne nei casi di malattia psichiatrica, uso di droga e presenza di una relazione extraconiugale, la madre veniva automaticamente considerata la depositaria principale della tutela del minore3. Già nel 1986 ad un convegno nazionale sulla paternità M. Quilici dichiarava “I padri sono cambiati ma i giudici non se ne sono accorti”. Solamente nel 2006 con l’introduzione dell’articolo 155 della legge 54 viene inserito l’affido condiviso come forma privilegiata da valutare, per cui i Giudici si trovano spesso a prendere in considerazione la possibilità che i figli minori rimangano affidati ad entrambi i genitori. La nuova legge attesta che anche in caso di separazione personale dei genitori i figli hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato con ciascuno di essi e che la potestà genitoriale è esercitata da entrambi. Questo significa che, almeno formalmente, il ruolo educativo del padre è considerato indispensabile per la crescita dei figli. La paternità e la maternità, anche se costruite in modo diverso, vengono comunque messe a dura prova dalla separazione coniugale4, è bene quindi cercare di capire quali sono le dinamiche che coinvolgono la famiglia in questo contesto. Gli studi di Emilia Dowling e Gill Barnes (2004), di recente attuazione, partono dal presupposto che non esiste nessuna relazione fissa tra il genere di un genitore e ciò che è in grado di fare o non fare per i figli. Gli stessi autori, nel campione di famiglie separate che hanno partecipato alle loro ricerche, evidenziano una vasta gamma di capacità negli uomini nell’essere padri. Uno dei loro progetti di ricerca sottolinea che sono molti i fattori che influenzano lo sviluppo dei ruoli paterni dopo il divorzio. Ad esempio, la capacità degli uomini di essere flessibili nell’organizzazione e nella cura dei figli è correlata alla loro capacità di assumere modalità genitoriali precedentemente definite come appartenenti alle donne, inoltre l’avere avuto un buon padre e un continuo sostegno da parte di uomini nella stessa situazione, fa un’enorme differenza. Alcuni studi sostengono che le donne forniscono tuttora il contesto in cui gli uomini apprendono le competenze genitoriali, ed è probabile che, questo fattore costituisca solo uno degli aspetti che portano ad un’alta incidenza di abbandono del contatto padre-figli nei primi due anni dopo il divorzio. Quello che alcuni padri fanno è quasi costantemente condiviso o dipendente dai suggerimenti della partner, ne risulta che il comportamento paterno è inevitabilmente legato alla condizione di coppia. Va di conseguenza che, quando la coppia è in crisi, il padre può sentirsi insicuro su come comportarsi. Secondo la Dowling i padri, in assenza delle loro ex mogli, hanno concezioni molto diverse sul tempo da dedicare ai figli per sentirsi competenti e fiduciosi come genitori, e questo è connesso al grado in cui la madre permette loro di sviluppare il proprio stile genitoriale dopo il divorzio, indipendente da ciò che lei stessa considera il comportamento “corretto”. Per alcuni padri che non sono stati in grado di sviluppare competenze adeguate, essere criticati dalla ex moglie crea un grave stress. Il primo anno dopo il divorzio può costituire un periodo particolarmente importante per ristrutturare i legami genitoriali e per stabilire la modalità di coinvolgimento del padre. Alta conflittualità e bassa cooperazione in questo periodo, infatti, possono interferire con lo sviluppo di nuove modalità genitoriali.

Il fatto che un padre non viva con i figli non significa che egli non giochi un ruolo attivo nella loro vita o nella mente di questi. Per alcuni bambini, che trovano difficile assimilare l’assenza quotidiana del padre, questa assenza può divenire una presenza più forte di quando vivevano insieme

L’evento separazione mette quind in pericolo un intero sistema di relazioni e di ruoli ben stabiliti, e molto difficile risulta quindi essere il ripristino degli equilibri.

Ogni transizione è un passaggio da una condizione data a una condizione nuova che ripropone ai familiari la necessità di rielaborare le relazioni e dare loro nuovi significati alla luce delle mutate condizioni (Andolfi, 1999). Appare evidente il collegamento nella trasformazione del ruolo di padre, che con l’evento separazione si trova a dover far fronte ad innumerevoli cambiamenti nella forma e nella sostanza, e la necessità di creare nuove modalità di relazione. In alcuni casi il mantenimento della cogenitorialità è messo a rischio fin dai primi momenti in cui la coppia decide di separarsi, il conflitto coniugale spesso si riflette sulle competenze genitoriali, e i figli si trovano ad essere triangolati in giochi di potere e di vendetta. In questo senso va considerato che i genitori, nel rivolgersi ad un istituzione esterna, sono alla ricerca di un contenimento e di un sostegno, che può non risolversi nelle aule dei tribunali, e che una lettura in termini psicologico-relazionali può essere utile per il contenimento del conflitto. Una possibilità parallela a quella giudiziale e particolarmente utile, in alcuni casi, può essere la Mediazione Familiare

La ricerca compiuta da R. Emery, nello Stato della Virginia, negli anni 1999/2000 è un esempio di come, la Mediazione Familiare, possa essere un percorso valido e uno strumento protettivo delle relazioni, in particolare della relazione padre-figlio in seguito alla separazione coniugale.

Alcune separazioni portano nella relazione conflitti cristallizzati e forti battaglie giudiziarie che spesso vengono fatte in nome de quei figli considerati “l’unica ragione di vita”. A tal punto è importante far riferimento ad alcuni contributi scientifici che mirano ad evidenziare le conseguenze della deprivazione della figura paterna, sullo sviluppo psicofisico dei figli.

In Acta Pediatrica 97 (2), 153-158, febbraio 2008 esperti del settore hanno studiato gli effetti del coinvolgimento paterno sul conseguente sviluppo dei figli ottenendo il seguente risultato “L’impegno del padre sembra avere effetti differenti sui risultati desiderabili: riduce la frequenza di problemi comportamentali nei ragazzi, riduce i problemi psicologici nelle giovani donne, migliora lo sviluppo cognitivo, mentre da un lato diluisce la delinquenza e lo svantaggio economico in famiglie dal basso profilo socioeconomico”. Altrettanto interessanti sono le conclusioni alle quali sono giunti i professionisti “E’ evidente l’influenza positiva del coinvolgimento paterno sui risultati sociali, comportamentali e psicologici della prole. Sebbene la letteratura provveda a fornire una definizione solo sufficiente per l’impegno paterno (interazione diretta con il bambino), come una specifica forma di effettivo coinvolgimento paterno, vi è sufficiente conferma per esortare sia i professionisti che i responsabili politici a migliorare le circostanze favorenti il coinvolgimento paterno”.  Ed ancora “Negli USA molti studi hanno evidenziato i danni provenienti dall’assenza del padre – o per scelta del genitore o per volontà ostativa della genitrice – e tra questi sottolineerei American Journal of Pubblic Health, num. 84, 1994, Sheline et al., “I ragazzi con padre assente sono a più alto rischio per comportamenti violenti” e Survey on Child Health, 1993 U.S. Department of Health and Human Services “Bambini che vivono senza un contatto con il loro padre biologico hanno il doppio delle probabilità di lasciare la scuola” .  Assieme a contributi scientifici che evidenziano, sottolineano ed affermano alla comunità scientifica l’importanza della figura genitoriale paterna, numerosi sono gli studi che partono dall’esclusione della stessa nella vita dei minori per poterne studiare le conseguenze. Anziché, quindi, partire dall’assunto di valutare una correlazione positiva tra impegno paterno e sviluppo del figlio, altri autori studiano gli effetti della deprivazione paterna sui minori. Tali ricerche evidenziano che non solo la deprivazione paterna provoca un grave danno al figlio, ma, soprattutto, che il livello di accudimento con cui un genitore si occupa del figlio è direttamente correlato al grado di realizzazione esistenziale del figlio stesso. Tale concetto è ben espresso dalle parole della famosa psicologa Dionna Thompson “la guerra contro il padre è in realtà una guerra contro i figli; il punto non è semplicemente il diritto dei padri o il diritto delle madri, ma il diritto dei figli di avere due genitori che si occupino attivamente della loro vita”.

Vezzetti in particolare pone l’attenzione sulla Sindrome da alienazione genitoriale (PAS) e i danni da deprivazione genitoriale che essa comporta. Altri autori si sono occupati di tale questione pervenendo a risultati diversi. A tal proposito è interessante citare uno studio pilota di A. Lubrano Lavadera e M. Marasco (2005) dal quale emergono risultati che evidenziano, su alcuni aspetti, una controtendenza rispetto alla maggioranza dei risultati ottenuti da altri ricercatori sull’argomento.

Tali autori hanno confrontato due gruppi di minori di cui il gruppo sperimentale era caratterizzato dalla presenza di PAS, l’altro senza diagnosi di PAS5.

Stando ai risultati, gli autori concludono che non è presente alcuna differenza di genere tra l’essere genitore alienante o alienato, quindi il genitore alienante può essere indistintamente il padre o la madre, fondamentale è piuttosto la variabile genitore affidatario/non affidatario, per cui il genitore alienante è sempre quello affidatario6. Altro dato risultante dalla ricerca riguarda la condizione di disagio psichico vissuta dai minori. Infatti, dai dati del campione, viene evidenziata una condizione di disagio psichico per i minori coinvolti senza che venga registrata alcuna differenza tra quelli con diagnosi di PAS e quelli senza PAS7. Questo indica, secondo gli autori, che la PAS non produce effetti più “dannosi” rispetto a quelli provocati generalmente da separazioni altamente conflittuali. Alla luce dei risultati ottenuti, gli autori, fanno alcune considerazioni in merito che ci vedono concordi8. Tuttavia gli stessi autori evidenziano alcuni limiti della ricerca, come l’esiguità del campione, che non consente di fare analisi statistiche più complesse, e il fatto che le famiglie appartengono tutte alla stessa popolazione del Lazio, per cui non può essere fatta generalizzazione a livello nazionale.

Tali studi sul ruolo dei padri, sulle conseguenze dell’assenza della figura paterna, sulle dinamiche conscie e inconscie che si sviluppano allorché la coppia coniugale si separa, dovrebbero essere maggiormente incentivati proprio alla luce di un’apertura che deve essere manifestata e applicata anche all’interno delle Aule dei Tribunali. Da qui l’esigenza che il consulente sia consapevole dei limiti delle ricerche ma anche e soprattutto dei giochi di coalizione e triangolazione nel quale si può trovare intrappolato allorché si trova a valutare l’idoneità genitoriale.

Ciò che comunque ci preme evidenziare, in conclusione di questo contributo, è come, nonostante il padre troppo spesso sia identificato in colui che deve predisporre un assegno mensile, la sua funzione educativa e genitoriale deve essere tutelata a discapito, altrimenti, di un sano sviluppo psicofisico del minore che, come facilmente desumibile, deve essere interesse di tutta la società.

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– Vezzetti V. (2009), Il figlio di genitori separati” in Pediatria Preventiva e Sociale 3-4, pp. 5-8; 

1 Non di rado ciò è giustificato, soprattutto nei primi mesi di vita del minore in funzione dell’allattamento o dello svezzamento non riconoscendo che tali momenti sono importanti ma che non coinvolgono la madre per l’intera durata della giornata (tra un allattamento e l’altro, ad esempio senza voler essere riduttivi, il minore potrebbe godere benissimo della figura paterna per un cambio di pannolino o altro così come accade solitamente nelle famiglie unite). Nondimeno esistono numerose ricerche che evidenziano la necessità che la madre possa essere aiutata nelle funzioni di accudimento del minore onde evitare l’insorgenza di patologie quali, ad esempio, la depressione post-partum;

2 Discorso a se stante deve essere fatto quando uno dei due genitori decede. In tale frangente l’assenza del genitore è meglio elaborata e, non di rado, familiari vicini al genitore sopravissuto si attivano per colmare il vuoto mancante. Si rimanda a Pezzuolo S., “Questi paradossi dei padri” in http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/017891.aspx?abstract=true.

Un genitore assente per conflitto coniugale, mobbing genitoriale o sindrome di alienazione genitoriale fanno incorrere il minore in conflitti di lealtà che non di rado possono sfociare in problematiche psicologiche;

3 A tale proposito rifacendosi ai dati ISTAT 2003, prima dell’entrata in vigore della legge sull’affido condiviso, la panoramica era quella dell’affidamento esclusivo alla madre (83,9%), affidamento congiunto (11,9%), affidamento al padre (3,8%) nelle separazioni. Nei divorzi il panorama cambiava di poco affidamento al padre (5,7%), affidamento alla madre (83,8%), affidamento congiunto (9,8%). 

4 La separazione è un evento doloroso sia per chi lo subisce sia per chi lo impone, difficilmente una coppia decide serenamente di abbandonare il progetto familiare, spesso la decisione è accompagnata da trascorsi altamente conflittuali. In tali circostanze risulta difficile per la coppia tenere separate le competenze genitoriali dal fallimento coniugale.

5 Le famiglie esaminate per questo raffronto sono state 12 per ciascun gruppo;

6 Tale informazione potrebbe essere spiegata alla luce del maggior periodo di tempo che il genitore affidatario trascorre con il minore. Ricordiamo che la ricerca risale al 2005 quindi ancora non era entrata in vigore la legge sull’affido condiviso;

7 Non è stato però reso esplicito dagli autori la metodologia d’indagine per verificare la presenza di disagio;

8 Gli effetti secondo gli autori della ricerca potrebbero rendersi manifesti a lungo termine (in merito a ciò ad esempio rimandiamo anche ai contributo della Baker), nelle situazioni PAS si registrano maggiormente problemi di identità e sviluppo di un falso Sé, i minori PAS presentano un comportamento manipolativo, tendono a distorcere la realtà familiare e ad avere uno scarso rispetto per le autorità etc.;

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