Abstract: Il presente contributo propone un’attenta disamina di quali sono le procedure, i diritti ed i doveri dei professionisti, nello specifico gli psicologi, chiamati ad assolvere il compito di Consulente Tecnico d’Ufficio e Consulente Tecnico di Parte. Tali figure professionali sono previste dal Codice di Procedura Civile (Libro I – Disposizioni Generali – Capo III – Art. 61/64) e dal Codice di Procedura Penale (Libro III – Parte I – Prove – Titolo II – Mezzi di prova – Capo IV – Perizia – Art. 220/233). Al fine di meglio ottemperare al proprio mandato professionale è indispensabile che lo psicologo forense abbia nozioni dei passaggi tecnico-burocratici che caratterizzano l’iter della consulenza e del processo all’interno del quale la sua professionalità è chiamata ad intervenire.
Il Consulente Tecnico di Ufficio ed il Consulente Tecnico di Parte nel procedimento civile
688