Sara Pezzuolo
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Criminologia

Ricerca uomini vittime di violenza

di Sara Pezzuolo 17 Dicembre 2012
Scritto da Sara Pezzuolo

La violenza di genere costituisce una tipologia di reato in costante emersione. Il fenomeno nella sua globalità risulta assai complesso da analizzare in quanto vi è la tendenza degli autori di reato a contenere gli episodi perlopiù entro le mura domestiche e ciò comporta, dato il legame spesso di natura familiare tra autore e vittima, il silenzio di quest’ultima che concorre ad accrescere il cosiddetto “numero oscuro”.

Da ciò derivano i limiti dell’analisi di un fenomeno per sua natura sommerso, del quale non è facile tracciare i contorni.

Va rilevato come inchieste, sondaggi e ricerche che analizzano i comportamenti devianti, proposte con continuità a livello istituzionale e mediatico, sono soliti prendere in considerazione solo l’eventualità che la vittima della violenza di genere sia donna e che l’autore di reato sia uomo.

A dimostrazione di ciò è opportuno rilevare che, in Italia, ad oggi, non esistono studi ufficiali a ruoli invertiti: approfondimenti sulla violenza agita da soggetti di genere femminile ai danni dei propri mariti o ex mariti, partners e/o ex partners.

La consapevolezza di tale carenza ha fatto scaturire l’esigenza e la necessità del primo studio in Italia che ha analizzato – con gli stessi strumenti di indagine utilizzati ai fini della rilevazione della violenza femminile su un campione di oltre 1.000 soggetti proveniente da tutta Italia – le diverse tipologie di violenza, agita dalle donne delle quali possono essere vittime uomini adulti che ha portato a risultati inattesi.

I risultati ottenuti hanno dimostrato che, così come nel resto del mondo, anche in Italia la violenza uomo-donna è un fenomeno concreto e preoccupante.

 

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Articolo macri et al 2012-03

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Deposito Legale al CNR

http://www.adiantum.it/public/3204-lo-sciame-inferocito—di-fabio-nestola-e-sara-pezzuolo.asp

17 Dicembre 2012 0 commento
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Criminologia

La simulazione in ambito forense

di Sara Pezzuolo 17 Dicembre 2012
Scritto da Sara Pezzuolo

Nella pratica forense una problematica con la quale i consulenti si devono confrontare è la possibilità che, l’esaminando, simuli una condizione psicopatologica in realtà non presente. Tale atteggiamento è determinato dai vantaggi che possono derivare dalla simulazione di malattia che si estendono nei diversi contesti della valutazione. Le stime più recenti della presenza di simulazione nelle valutazioni peritali fanno riferimento a percentuali incluse tra il 13% ed il 21% (Rogers, et al. 2004; Vitacco et al., 2007).

La valutazione dell’effettiva simulazione è un processo complesso: il consulente deve essere consapevole che esiste il simulatore, cioè colui che pone in essere sintomi psichici e/o fisici che non corrispondono alla realtà ma dall’altra parte ci sono anche i non simulatori, cioè i malati che effettivamente presentano un disturbo psichico più o meno complesso.

Slick et al. (2004) hanno condotto uno studio sui metodi utilizzati per rilevare la simulazione: la ricerca ha visto partecipare 39 professionisti per un totale di 720 soggetti valutati. La maggior parte degli esperti ha riferito di utilizzare il Test of Memory Malingering (TOMM) (Tombaugh, 1996) assieme al Rey 15 Item (Lezak, 1995): gli autori sono rimasti “sorpresi” dell’ampio utilizzo del Rey 15 item dal momento che in letteratura mancano riferimenti precisi circa la sua sensibilità e specificità (Spreen & Strauss, 1998; Vallabhajosula & van Gorp, 2001).

 

Nella valutazione della simulazione il colloquio clinico deve prevedere un’attenta indagine sulla storia personale del soggetto, un’analisi accurata dei sintomi attuali ed un attento esame dello stato mentale. Una intervista lunga può rivelare incongruenze nella narrazione o discrepanze tra sintomi riferiti e comportamento osservato, può determinare un “abbassamento della guardia” soprattutto durante le pause e, secondo Drob & Berger (1987), compito dell’intervistatore è quello di far sì che l’esaminando, almeno per un attimo, dimentichi o abbandoni il ruolo.

In ambito psicodiagnostico i test utili al rilevamento della simulazione si possono distinguere in due categorie: questionari di personalità che contengono al loro interno delle scale specificatamente costruite per rilevare la malattia mentale finta e test costruiti apposta per valutare la finta psicosi. Nel primo gruppo sono compresi l’Minnesota Multiphasic Personality Inventory – 2 (MMPI-2) ed il Personality Assessment Inventory (PAI), tuttavia, uno strumento progettato proprio con il fine di rilevare la simulazione di malattia è il SIMS e la SIRS nella sua versione aggiornata SIRS-2.

La Structured Interview of Reported Symptoms (SIRS) e la Structured Interview of Reported Symptoms-2 (SIRS-2) (Roger et al. 1992; Roger et al. 2010) sono considerati gli strumenti principe per validare l’eventuale presenza di simulazione sia nella pratica clinica che forense. La SIRS-2 (in fase di adattamento e standardizzazione italiana Ciappi S., Pezzuolo S., Zago S., Hogrefe Editore) si compone di numerosi item suddivisi in otto scale; la sua importanza e rilevanza ai fini di un corretto inquadramento del processo simulatorio lo rendono il miglior test ai fini di una valutazione obiettiva e scientificamente corretta.

Ciò che deve essere tenuto a mente nel rilevamento dell’eventuale processo simulatorio è che la valutazione può essere influenzata sia dalla scelta dei test sia dal relativo ordine di presentazione (Gervais, Green & Allen, 1999; Guilmette et al., 1996).

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Criminologia

Pazienti con disturbi psichiatrici: colpevoli ma anche vittime di omicidi

di Sara Pezzuolo 17 Dicembre 2012
Scritto da Sara Pezzuolo

Rispetto alla popolazione generale, i pazienti con malattie mentali hanno un rischio più che raddoppiato di essere vittime di un omicidio, almeno secondo i dati di uno studio svolto in Inghilterra e Galles, pubblicato su Lancet psychiatry.

«Finora sui media hanno ricevuto molta attenzione gli omicidi commessi dai soggetti con disturbi psichiatrici, ma il loro rischio di essere invece vittime di omicidi e il rapporto con gli autori del crimine sono stati raramente esaminati» spiega Louis Appleby dell’università di Manchester nel Regno Unito e coautore dell’articolo, che assieme ai colleghi ha esaminato i dati tra gennaio 2003 e dicembre 2005 del National confidential inquiry (Nci), un archivio dati su vittime e colpevoli di omicidio in Inghilterra e Galles.

 

E a conti fatti i ricercatori hanno scoperto che nel triennio di osservazione, 1.496 persone sono state vittime di omicidio, di cui il 6% seguiti dai servizi di salute mentale nell’anno precedente la morte. «Un terzo di essi era stato ucciso da altri pazienti con disturbi psichiatrici che spesso conoscevano la vittima» riprende Appleby, sottolineando che abuso di alcol e droghe e storie di violenze erano comuni tra vittime e carnefici, e che in oltre il 90% dei casi vittime e colpevoli erano seguiti dallo stesso ambulatorio del Servizio sanitario nazionale.

«Storicamente la società è più preoccupata dal rischio di violenza dei malati di mente che dalla loro vulnerabilità ad atti violenti» puntualizza il ricercatore, concludendo che un’adeguata valutazione del rischio di restare vittime di omicidi dovrebbe diventare parte fondamentale dell’assistenza clinica in questi pazienti. E in un editoriale Alyssa Rheingold della Medical university of South Carolina negli Stati Uniti, commenta: «Questi risultati suggeriscono un ruolo tra le vittime di fattori di rischio tra cui l’uso di sostanze, il basso status socio-economico e il tipo di psicopatologia.

L’ulteriore esplorazione di queste caratteristiche in relazione al rischio di omicidio è necessaria per sviluppare nuovi modelli di prevenzione».

 

 

The Lancet Psychiatry, Early Online Publication, 18 June 2014. doi:10.1016/S2215-0366(14)70221-4
The Lancet Psychiatry, Early Online Publication, 18 June 2014. doi:10.1016/S2215-0366(14)70272-X

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Criminologia

“Indagine statistica attraverso la lettura dei fascicoli dei procedimenti definiti con sentenza di primo grado” del giugno 2014 in materia di stalking

di Sara Pezzuolo 17 Dicembre 2012
Scritto da Sara Pezzuolo

Pubblichiamo il rapporto del Ministero della Giustizia “Indagine statistica attraverso la lettura dei fascicoli dei procedimenti definiti con sentenza di primo grado” del giugno 2014 in materia di STALKING.

Link di riferimento: https://webstat.giustizia.it/Analisi%20e%20ricerche/2014%20-%20Rilevazione%20procedimenti%20di%20Stalking.pdf

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Sentenze

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 15 giugno – 3 dicembre 2012, n. 21591

di Sara Pezzuolo 3 Dicembre 2012
Scritto da Sara Pezzuolo
Presidente Fioretti – Relatore Bisogni
Svolgimento del processo
1. A.C. ha chiesto, con ricorso dell’8 novembre 2006, la modifica delle condizioni economiche della separazione consensuale omologata dal Tribunale di Avezzano il 13 marzo 2002. Ha resistito al ricorso S.D.G. chiedendo in via riconvenzionale la modifica dell’affidamento dei due figli minori, convenzionalmente stabilito in favore della C., nella forma dell’affido condiviso.
2. In data 17 maggio 2007 il Tribunale di Avezzano ha respinto la richiesta di modifica delle condizioni di affidamento dei figli proposta dal D.G.
3. La Corte di appello di L’Aquila ha invece disposto l’affidamento condiviso confermando sia la collocazione dei figli presso la madre che la disciplina delle frequentazioni con il padre.
4. Avverso il decreto della Corte di appello dell’Aquila propone ricorso per cassazione la C. affidandosi a tre motivi di ricorso: a) motivazione insufficiente a sostegno dell’affermazione che la conflittualità tra i genitori è irrilevante ai fini della valutazione dell’interesse dei minori all’affido condiviso; b) motivazione insufficiente quanto alla affermazione secondo cui il padre non può essere responsabile dell’avversione e del rifiuto dei figli alla sua frequentazione dato che né lui né i nonni paterni li frequentano da oltre tre anni; c) motivazione contraddittoria, quanto all’affermazione secondo cui l’avversione e il rifiuto dei figli verso il padre e i nonni paterni dipendono dalla madre che li condiziona in tal senso e non sono imputabili al padre. Ciò in quanto la madre non ha impugnato la decisione di primo grado che dispone le frequentazioni tra padre e figli e non ha chiesto il supporto delle strutture sociali per rimuovere tale conflittualità, dovendosi ritenere, al contrario, che la mancata impugnazione significa il contrario e che il non aver chiesto il supporto dei servizi sociali non esclude che tale omissione sia imputabile al padre, onerato al riguardo, con conseguente inidoneità di tale motivazione a sorreggere la decisione per cui la conflittualità tra padre e figli non comporta la contrarietà all’interesse dei figli all’affido condiviso.
5. Si difende con controricorso S.D.G.
Motivi della decisione
6. I tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in virtù della loro stretta interconnessione. Essi si presentano in larga parte non conferenti con la decisione adottata dalla Corte di appello e con le motivazioni che sono state espresse per spiegarne il fondamento. Infatti la Corte territoriale ha ritenuto che, a fronte di un regime legale che impone l’affido condiviso se non in caso di contrasto dello stesso con l’interesse preminente del minore, non emergessero ragioni contrarie tali da giustificare l’affido dei minori alla sola madre. Secondo la Corte di merito la conflittualità esistente fra i due coniugi non può di per sé, né astrattamente né con riferimento allo specifico caso in esame, giustificare la deroga dal regime di affido condiviso in quanto lo stesso è stato ritenuto maggiormente idoneo a riequilibrare la condivisione dal ruolo genitoriale in favore dell’interesse dei figli minori. Si tratta di una motivazione che risponde indubbiamente a una esigenza di congruità logica e di adeguata valutazione dell’interesse dei minori. A tale valutazione la ricorrente non ha opposto elementi idonei a far ritenere la motivazione insufficiente o incongrua. La censura alla motivazione si incentra sulla presunta imputazione alla C. della responsabilità del rifiuto da parte dei figli alla frequentazione del padre. In realtà tale profilo – che potrebbe semmai avere un rilievo pregnante quanto alla scelta del coniuge convivente con i figli e del regime di frequentazione dell’altro genitore – è stato esaminato dalla Corte come possibile argomento contrario, nel preminente interesse dei figli minori, al regime di affido condiviso. La Corte di merito è però addivenuta a un convincimento contrario proprio nella logica, coerente all’intenzione del legislatore, di assicurare per quanto possibile il pieno esplicarsi del ruolo genitoriale di entrambi i coniugi. Il rapporto difficile del padre con i figli è stato – almeno in parte – addebitato al difetto di cooperazione fra i coniugi e alla scelta di non voler avvalersi di interventi esterni di sostegno quali quelli forniti dai servizi sociali. E’ del tutto irrilevante ai fini del decidere analizzare se la Corte di appello abbia inteso imputare – come non è – alla C. la responsabilità di tale situazione. Piuttosto è stato messo in evidenza che tale posizione conflittuale dei figli rispetto alla figura paterna non giustificasse affatto la opzione verso un regime di affido esclusivo.
7. Il ricorso va pertanto respinto con compensazione integrale della spese processuali in ragione della natura della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
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Danno

La consulenza psicologica in materia di danno psichico

di Sara Pezzuolo 9 Dicembre 2011
Scritto da Sara Pezzuolo

In ambito peritale, la consulenza psicologica si pone come strumento conoscitivo per il Giudice per ottimizzare al meglio la propria capacità discrezionale in modo che, come dice Ponti:

“[…] sarà spesso solo quello di trasferire al giudice le sue conoscenze tecniche e la sua percezione clinica, che serviranno ad illuminarlo nella valutazione discrezionale, così che egli possa utilizzare un “buon senso informato” piuttosto che uno spesso fuorviante senso comune” (Ponti, 1992, 54) .

Link all’articolo completo

 

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Abuso

I bambini sono suggestionabili.

di Sara Pezzuolo 8 Dicembre 2011
Scritto da Sara Pezzuolo

Cassazione: i bimbi sono suggestionabili. Il giudice deve ascoltarli con metodiche corrette
Quando un giudice deve ascoltare bambini che sono state vittime di abusi sessuali deve assolutamente evitare metodologie poco corrette. I piccoli infatti, spiega la Corte di Cassazione, sono soggetti facilmente suggestionabili e tendono “a …
Fonte: Studiocataldi.it

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Separazione affido

La complementarietà genitoriale nell’educazione dei figli in caso di separazione e divorzio: il ruolo del padre nella crescita del minore

di Sara Pezzuolo 1 Novembre 2011
Scritto da Sara Pezzuolo

Nel nostro ordinamento, l’art. 30 della Costituzione recita: “E’ dovere e diritto del genitore mantenere, educare e istruire i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”.

Se da anni i legislatori cercano di contenere le molteplici problematiche della famiglia, non dobbiamo perdere di vista che comunque la famiglia nasce, si sviluppa, si concretizza e si modifica all’interno di dinamiche relazionali. Le statistiche degli ultimi anni evidenziano un numero crescente di separazioni accompagnate da difficoltà, conflitti con la conseguente necessità di occuparsi di questi eventi avvalendosi di approcci multidisciplinari (sociali, culturali e psicologici, etc.).

Con il termine “Bigenitorialità” nel 1989 la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia definisce il minore come soggetto di diritti e non solo quale destinatario di protezione e tutela; in tal senso viene ribadito e ufficializzato il fatto che i figli hanno diritto di ricevere affetto, educazione e cure da entrambi i genitori. Succede però che l’intreccio tra i legami di coniugalità e di genitorialità venga messo a dura prova in caso di separazioni e divorzi, quando, l’esercizio delle funzioni genitoriali, critico alle volte anche nelle famiglie unite, deve essere gestito modificato e rinnovato.

Nel considerare gli effetti della vicenda separativa occorre evidenziare che l’elemento patologizzante non è la separazione in sé, ma il tipo e la qualità di relazione che caratterizza le coppie che si separano e che investe, di conseguenza, i minori. Da anni la ricerca psicologica in ambito di separazioni prova ad evidenziare che il fattore preoccupante è connesso alla perdita di un genitore, spesso del padre, e, di conseguenza, alla deprivazione delle funzioni genitoriali che gli competono.

All’interno del nucleo familiare il ruolo della figura materna è sempre stato riconosciuto come inconfutabile1, la funzione della figura paterna, al contrario, ha subito progressivi mutamenti a secondo del contesto storico e socio-culturale con il quale si è dovuta confrontare.

La psicologia dello sviluppo infantile ha posto molta attenzione sulle relazioni interpersonali che si instaurano tra genitori e figli tuttavia, forse per complessità metodologica, ha privilegiato l’osservazione di relazioni diadiche (madre-figlio, padre-figlio) a discapito della relazione triadica che definisce e caratterizza la famiglia. Stern (1992) con le sue ricerche ha dimostrato che la relazione madre-figlio e padre-figlio è fortemente influenzata dalle dinamiche della coppia genitoriale. Ad esempio, lo stesso autore, afferma che una madre può essere molto competente quando è sola con il bambino o in presenza di altre figure per lei significative (ad esempio la propria madre), e può non esserlo in presenza del marito con il quale ha attivo un conflitto. Pertanto egli conclude che una relazione conflittuale tra genitori influenza negativamente anche il rapporto padre-figlio.

La dinamica sopra brevemente descritta, è da tradursi anche in positivo nel momento in cui un genitore poco competente può acquisire maggiori capacità grazie a stimoli provenienti da un’adeguata collaborazione coniugale.

La figura paterna ricopre importanti funzioni fin dai primi mesi di vita dei figli ma il suo ruolo va osservato all’interno della triade: la qualità della relazione dei genitori è fondamentale per consentire alla madre e al bambino di svolgere adeguatamente il proprio compito evolutivo. Con la prima infanzia e con l’adolescenza le relazioni dirette madre-figlio padre-figlio assumono la stessa importanza (F. Baldoni, 2005). Come sottolinea Bollea (1999) nei primi anni di vita il bambino porta avanti il suo continuo lavoro di adattamento al mondo esterno prevalentemente attraverso il padre, sia nell’imitarlo, sia nell’accettare o meno le imposizioni. L’instaurarsi di una relazione significativa, sicura e costante con il padre permette un adeguato sviluppo sociale ed emotivo dei figli. Caratteristica fondamentale della funzione paterna è proprio quella di favorire il processo di separazione dalla madre e introdurre il figlio, attraverso il linguaggio logico, al pensiero razionale e al rispetto delle regole nell’universo delle relazioni sociali. Al padre è simbolicamente affidato il compito di traghettare gradualmente il figlio dal territorio materno a quello della società favorendo l’emancipazione dall’infanzia e il suo ingresso nel mondo adulto. In altre parole è il padre che contiene e progressivamente delimita quel rapporto stretto e totalizzante esistente tra madre e figlio. Ogni genitore ha un proprio ruolo e solo insieme essi si integrano e si completano2. Il padre in quanto portatore di un modello responsabile e capace di assumere decisioni, costituisce una figura determinante nella prevenzione di eventuali comportamenti antisociali; la madre, in quanto figura portatrice di affetto e fiducia, è fondamentale per favorire il dialogo e la stima di sé. Il padre, inoltre, favorisce l’evoluzione dell’affettività adulta, in quanto è proprio l’amore paterno, non scontato ma condizionato, che va conquistato e quindi richiede uno sforzo che si avvicina all’amore maturo. Il rapporto padre-figlio che si delinea sin dai primissimi anni di vita, modellerà l’immagine che il figlio avrà di sé stesso e degli altri alimentando la dimensione profonda dei suoi sentimenti. In età scolare la mancanza di un solido rapporto con il padre, determina forti vissuti di ansia nel bambino soprattutto di fronte ad una situazione nuova come quella scolastica, dove deve rapportarsi con figure nuove e con nuove autorità. La valenza della figura patera sembra assumere un ruolo decisivo anche tra i fattori del comportamento delinquenziale degli adolescenti, soprattutto in relazione al fatto che, nella nostra società, il padre costituisce l’istanza morale fondamentale per la formazione di una “coscienza etico-sociale” (Vegetti Finzi S., A.M. Battistin 1996). L’opinione comune è che oggi il padre stia cercando di trovare altre dimensioni nei vari ambiti concernenti l’educazione dei figli e queste avvalorano una sua più rilevante partecipazione. Alcuni padri dimostrano notevoli capacità di provvedere anche a figli molto piccoli. Negli ultimi anni si è assistito quindi alla nascita del cosiddetto “padre partecipante”, cioè colui che si allontana dalla figura di padre padrone per creare con i figli una relazione fondata sull’affettività e sulla condivisione. Ne consegue una figura paterna che mantiene le sue prerogative maschili ma che si dimostra anche disponibile a prendersi cura dei propri figli in modo autonomo e responsabile (Andolfi, 2001).

L’importanza educativa dei padri sembra essere stata per lungo tempo sottovalutata dal sistema giudiziario, per cui, tranne nei casi di malattia psichiatrica, uso di droga e presenza di una relazione extraconiugale, la madre veniva automaticamente considerata la depositaria principale della tutela del minore3. Già nel 1986 ad un convegno nazionale sulla paternità M. Quilici dichiarava “I padri sono cambiati ma i giudici non se ne sono accorti”. Solamente nel 2006 con l’introduzione dell’articolo 155 della legge 54 viene inserito l’affido condiviso come forma privilegiata da valutare, per cui i Giudici si trovano spesso a prendere in considerazione la possibilità che i figli minori rimangano affidati ad entrambi i genitori. La nuova legge attesta che anche in caso di separazione personale dei genitori i figli hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato con ciascuno di essi e che la potestà genitoriale è esercitata da entrambi. Questo significa che, almeno formalmente, il ruolo educativo del padre è considerato indispensabile per la crescita dei figli. La paternità e la maternità, anche se costruite in modo diverso, vengono comunque messe a dura prova dalla separazione coniugale4, è bene quindi cercare di capire quali sono le dinamiche che coinvolgono la famiglia in questo contesto. Gli studi di Emilia Dowling e Gill Barnes (2004), di recente attuazione, partono dal presupposto che non esiste nessuna relazione fissa tra il genere di un genitore e ciò che è in grado di fare o non fare per i figli. Gli stessi autori, nel campione di famiglie separate che hanno partecipato alle loro ricerche, evidenziano una vasta gamma di capacità negli uomini nell’essere padri. Uno dei loro progetti di ricerca sottolinea che sono molti i fattori che influenzano lo sviluppo dei ruoli paterni dopo il divorzio. Ad esempio, la capacità degli uomini di essere flessibili nell’organizzazione e nella cura dei figli è correlata alla loro capacità di assumere modalità genitoriali precedentemente definite come appartenenti alle donne, inoltre l’avere avuto un buon padre e un continuo sostegno da parte di uomini nella stessa situazione, fa un’enorme differenza. Alcuni studi sostengono che le donne forniscono tuttora il contesto in cui gli uomini apprendono le competenze genitoriali, ed è probabile che, questo fattore costituisca solo uno degli aspetti che portano ad un’alta incidenza di abbandono del contatto padre-figli nei primi due anni dopo il divorzio. Quello che alcuni padri fanno è quasi costantemente condiviso o dipendente dai suggerimenti della partner, ne risulta che il comportamento paterno è inevitabilmente legato alla condizione di coppia. Va di conseguenza che, quando la coppia è in crisi, il padre può sentirsi insicuro su come comportarsi. Secondo la Dowling i padri, in assenza delle loro ex mogli, hanno concezioni molto diverse sul tempo da dedicare ai figli per sentirsi competenti e fiduciosi come genitori, e questo è connesso al grado in cui la madre permette loro di sviluppare il proprio stile genitoriale dopo il divorzio, indipendente da ciò che lei stessa considera il comportamento “corretto”. Per alcuni padri che non sono stati in grado di sviluppare competenze adeguate, essere criticati dalla ex moglie crea un grave stress. Il primo anno dopo il divorzio può costituire un periodo particolarmente importante per ristrutturare i legami genitoriali e per stabilire la modalità di coinvolgimento del padre. Alta conflittualità e bassa cooperazione in questo periodo, infatti, possono interferire con lo sviluppo di nuove modalità genitoriali.

Il fatto che un padre non viva con i figli non significa che egli non giochi un ruolo attivo nella loro vita o nella mente di questi. Per alcuni bambini, che trovano difficile assimilare l’assenza quotidiana del padre, questa assenza può divenire una presenza più forte di quando vivevano insieme

L’evento separazione mette quind in pericolo un intero sistema di relazioni e di ruoli ben stabiliti, e molto difficile risulta quindi essere il ripristino degli equilibri.

Ogni transizione è un passaggio da una condizione data a una condizione nuova che ripropone ai familiari la necessità di rielaborare le relazioni e dare loro nuovi significati alla luce delle mutate condizioni (Andolfi, 1999). Appare evidente il collegamento nella trasformazione del ruolo di padre, che con l’evento separazione si trova a dover far fronte ad innumerevoli cambiamenti nella forma e nella sostanza, e la necessità di creare nuove modalità di relazione. In alcuni casi il mantenimento della cogenitorialità è messo a rischio fin dai primi momenti in cui la coppia decide di separarsi, il conflitto coniugale spesso si riflette sulle competenze genitoriali, e i figli si trovano ad essere triangolati in giochi di potere e di vendetta. In questo senso va considerato che i genitori, nel rivolgersi ad un istituzione esterna, sono alla ricerca di un contenimento e di un sostegno, che può non risolversi nelle aule dei tribunali, e che una lettura in termini psicologico-relazionali può essere utile per il contenimento del conflitto. Una possibilità parallela a quella giudiziale e particolarmente utile, in alcuni casi, può essere la Mediazione Familiare

La ricerca compiuta da R. Emery, nello Stato della Virginia, negli anni 1999/2000 è un esempio di come, la Mediazione Familiare, possa essere un percorso valido e uno strumento protettivo delle relazioni, in particolare della relazione padre-figlio in seguito alla separazione coniugale.

Alcune separazioni portano nella relazione conflitti cristallizzati e forti battaglie giudiziarie che spesso vengono fatte in nome de quei figli considerati “l’unica ragione di vita”. A tal punto è importante far riferimento ad alcuni contributi scientifici che mirano ad evidenziare le conseguenze della deprivazione della figura paterna, sullo sviluppo psicofisico dei figli.

In Acta Pediatrica 97 (2), 153-158, febbraio 2008 esperti del settore hanno studiato gli effetti del coinvolgimento paterno sul conseguente sviluppo dei figli ottenendo il seguente risultato “L’impegno del padre sembra avere effetti differenti sui risultati desiderabili: riduce la frequenza di problemi comportamentali nei ragazzi, riduce i problemi psicologici nelle giovani donne, migliora lo sviluppo cognitivo, mentre da un lato diluisce la delinquenza e lo svantaggio economico in famiglie dal basso profilo socioeconomico”. Altrettanto interessanti sono le conclusioni alle quali sono giunti i professionisti “E’ evidente l’influenza positiva del coinvolgimento paterno sui risultati sociali, comportamentali e psicologici della prole. Sebbene la letteratura provveda a fornire una definizione solo sufficiente per l’impegno paterno (interazione diretta con il bambino), come una specifica forma di effettivo coinvolgimento paterno, vi è sufficiente conferma per esortare sia i professionisti che i responsabili politici a migliorare le circostanze favorenti il coinvolgimento paterno”.  Ed ancora “Negli USA molti studi hanno evidenziato i danni provenienti dall’assenza del padre – o per scelta del genitore o per volontà ostativa della genitrice – e tra questi sottolineerei American Journal of Pubblic Health, num. 84, 1994, Sheline et al., “I ragazzi con padre assente sono a più alto rischio per comportamenti violenti” e Survey on Child Health, 1993 U.S. Department of Health and Human Services “Bambini che vivono senza un contatto con il loro padre biologico hanno il doppio delle probabilità di lasciare la scuola” .  Assieme a contributi scientifici che evidenziano, sottolineano ed affermano alla comunità scientifica l’importanza della figura genitoriale paterna, numerosi sono gli studi che partono dall’esclusione della stessa nella vita dei minori per poterne studiare le conseguenze. Anziché, quindi, partire dall’assunto di valutare una correlazione positiva tra impegno paterno e sviluppo del figlio, altri autori studiano gli effetti della deprivazione paterna sui minori. Tali ricerche evidenziano che non solo la deprivazione paterna provoca un grave danno al figlio, ma, soprattutto, che il livello di accudimento con cui un genitore si occupa del figlio è direttamente correlato al grado di realizzazione esistenziale del figlio stesso. Tale concetto è ben espresso dalle parole della famosa psicologa Dionna Thompson “la guerra contro il padre è in realtà una guerra contro i figli; il punto non è semplicemente il diritto dei padri o il diritto delle madri, ma il diritto dei figli di avere due genitori che si occupino attivamente della loro vita”.

Vezzetti in particolare pone l’attenzione sulla Sindrome da alienazione genitoriale (PAS) e i danni da deprivazione genitoriale che essa comporta. Altri autori si sono occupati di tale questione pervenendo a risultati diversi. A tal proposito è interessante citare uno studio pilota di A. Lubrano Lavadera e M. Marasco (2005) dal quale emergono risultati che evidenziano, su alcuni aspetti, una controtendenza rispetto alla maggioranza dei risultati ottenuti da altri ricercatori sull’argomento.

Tali autori hanno confrontato due gruppi di minori di cui il gruppo sperimentale era caratterizzato dalla presenza di PAS, l’altro senza diagnosi di PAS5.

Stando ai risultati, gli autori concludono che non è presente alcuna differenza di genere tra l’essere genitore alienante o alienato, quindi il genitore alienante può essere indistintamente il padre o la madre, fondamentale è piuttosto la variabile genitore affidatario/non affidatario, per cui il genitore alienante è sempre quello affidatario6. Altro dato risultante dalla ricerca riguarda la condizione di disagio psichico vissuta dai minori. Infatti, dai dati del campione, viene evidenziata una condizione di disagio psichico per i minori coinvolti senza che venga registrata alcuna differenza tra quelli con diagnosi di PAS e quelli senza PAS7. Questo indica, secondo gli autori, che la PAS non produce effetti più “dannosi” rispetto a quelli provocati generalmente da separazioni altamente conflittuali. Alla luce dei risultati ottenuti, gli autori, fanno alcune considerazioni in merito che ci vedono concordi8. Tuttavia gli stessi autori evidenziano alcuni limiti della ricerca, come l’esiguità del campione, che non consente di fare analisi statistiche più complesse, e il fatto che le famiglie appartengono tutte alla stessa popolazione del Lazio, per cui non può essere fatta generalizzazione a livello nazionale.

Tali studi sul ruolo dei padri, sulle conseguenze dell’assenza della figura paterna, sulle dinamiche conscie e inconscie che si sviluppano allorché la coppia coniugale si separa, dovrebbero essere maggiormente incentivati proprio alla luce di un’apertura che deve essere manifestata e applicata anche all’interno delle Aule dei Tribunali. Da qui l’esigenza che il consulente sia consapevole dei limiti delle ricerche ma anche e soprattutto dei giochi di coalizione e triangolazione nel quale si può trovare intrappolato allorché si trova a valutare l’idoneità genitoriale.

Ciò che comunque ci preme evidenziare, in conclusione di questo contributo, è come, nonostante il padre troppo spesso sia identificato in colui che deve predisporre un assegno mensile, la sua funzione educativa e genitoriale deve essere tutelata a discapito, altrimenti, di un sano sviluppo psicofisico del minore che, come facilmente desumibile, deve essere interesse di tutta la società.

Bibliografia:

– Andolfi M. (199), La crisi della coppia. Raffaello Cortina Editore, Milano;

– Andolfi, M., (2001) Il padre ritrovato, Franco Angeli, Milano;

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1 Non di rado ciò è giustificato, soprattutto nei primi mesi di vita del minore in funzione dell’allattamento o dello svezzamento non riconoscendo che tali momenti sono importanti ma che non coinvolgono la madre per l’intera durata della giornata (tra un allattamento e l’altro, ad esempio senza voler essere riduttivi, il minore potrebbe godere benissimo della figura paterna per un cambio di pannolino o altro così come accade solitamente nelle famiglie unite). Nondimeno esistono numerose ricerche che evidenziano la necessità che la madre possa essere aiutata nelle funzioni di accudimento del minore onde evitare l’insorgenza di patologie quali, ad esempio, la depressione post-partum;

2 Discorso a se stante deve essere fatto quando uno dei due genitori decede. In tale frangente l’assenza del genitore è meglio elaborata e, non di rado, familiari vicini al genitore sopravissuto si attivano per colmare il vuoto mancante. Si rimanda a Pezzuolo S., “Questi paradossi dei padri” in http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/017891.aspx?abstract=true.

Un genitore assente per conflitto coniugale, mobbing genitoriale o sindrome di alienazione genitoriale fanno incorrere il minore in conflitti di lealtà che non di rado possono sfociare in problematiche psicologiche;

3 A tale proposito rifacendosi ai dati ISTAT 2003, prima dell’entrata in vigore della legge sull’affido condiviso, la panoramica era quella dell’affidamento esclusivo alla madre (83,9%), affidamento congiunto (11,9%), affidamento al padre (3,8%) nelle separazioni. Nei divorzi il panorama cambiava di poco affidamento al padre (5,7%), affidamento alla madre (83,8%), affidamento congiunto (9,8%).

4 La separazione è un evento doloroso sia per chi lo subisce sia per chi lo impone, difficilmente una coppia decide serenamente di abbandonare il progetto familiare, spesso la decisione è accompagnata da trascorsi altamente conflittuali. In tali circostanze risulta difficile per la coppia tenere separate le competenze genitoriali dal fallimento coniugale.

5 Le famiglie esaminate per questo raffronto sono state 12 per ciascun gruppo;

6 Tale informazione potrebbe essere spiegata alla luce del maggior periodo di tempo che il genitore affidatario trascorre con il minore. Ricordiamo che la ricerca risale al 2005 quindi ancora non era entrata in vigore la legge sull’affido condiviso;

7 Non è stato però reso esplicito dagli autori la metodologia d’indagine per verificare la presenza di disagio;

8 Gli effetti secondo gli autori della ricerca potrebbero rendersi manifesti a lungo termine (in merito a ciò ad esempio rimandiamo anche ai contributo della Baker), nelle situazioni PAS si registrano maggiormente problemi di identità e sviluppo di un falso Sé, i minori PAS presentano un comportamento manipolativo, tendono a distorcere la realtà familiare e ad avere uno scarso rispetto per le autorità etc.;

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Danno

Analisi di consulenze per la valutazione del danno psichico e proposta di protocollo valutativo.

di Sara Pezzuolo 16 Settembre 2011
Scritto da Sara Pezzuolo

La presente ricerca vuole focalizzare l’attenzione sulla metodologia utilizzata nell’ambito delle consulenze in tema di risarcimento danno. A tal fine sono state raccolte 104 valutazioni psicologico-giuridiche esaminate in funzione di diverse variabili: motivo della consulenza – dati relativi ai soggetti valutati – strumenti e tecniche di valutazione.

Dall’indagine posta in essere emerge come, in un’elevata percentuale di casi, il colloquio clinico è l’unica fonte sulla quale si basa la valutazione e, nondimeno, anche la scelta degli strumenti psicodiagnostici non sempre sembra tener conto dei limiti della loro applicazione in un contesto  forense. Da qui l’esigenza della costruzione di un protocollo che prende forma in funzione del soggetto che abbiamo di fronte, individuando, in ogni circostanza, l’unicità della persona che andiamo a valutare.

Link al documento (Pdf)

 

16 Settembre 2011 0 commento
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Abuso

L’ascolto del minore presunta vittima di abuso sessuale: buona e cattiva prassi

di Sara Pezzuolo 16 Settembre 2011
Scritto da Sara Pezzuolo

Il presente lavoro vuole focalizzare l’attenzione sulla “buona prassi” di ascolto del minore presunta vittima di abusi sessuali. L’elaborato, oltre a prendere in considerazione le maggiori problematiche che possono derivare da un ascolto non corretto, trae spunto da documenti redatti dal Consiglio Superiore della Magistratura e, criticamente, pone in evidenza le contraddizioni tra quanto asserito dalla giurisprudenza e quanto asserito da ricerche in tema di testimonianza, memoria e suggestionabilità, facendo riferimento anche a linee guida nazionali ed internazionali per una corretta procedura dell’intervista.

L’importanza di attenersi ad un buona procedura di ascolto del minore è fondamentale nell’ambito della psicologia forense per evitare il grosso problema della “creazione” di falsi positivi.

 

Lascolto_del_minore_vittima_di_abuso_sessuale_buona_prassi.pdf

16 Settembre 2011 0 commento
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