Home Sentenze Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 15 giugno – 3 dicembre 2012, n. 21591

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 15 giugno – 3 dicembre 2012, n. 21591

di Sara Pezzuolo
Presidente Fioretti – Relatore Bisogni
Svolgimento del processo
1. A.C. ha chiesto, con ricorso dell’8 novembre 2006, la modifica delle condizioni economiche della separazione consensuale omologata dal Tribunale di Avezzano il 13 marzo 2002. Ha resistito al ricorso S.D.G. chiedendo in via riconvenzionale la modifica dell’affidamento dei due figli minori, convenzionalmente stabilito in favore della C., nella forma dell’affido condiviso.
2. In data 17 maggio 2007 il Tribunale di Avezzano ha respinto la richiesta di modifica delle condizioni di affidamento dei figli proposta dal D.G.
3. La Corte di appello di L’Aquila ha invece disposto l’affidamento condiviso confermando sia la collocazione dei figli presso la madre che la disciplina delle frequentazioni con il padre.
4. Avverso il decreto della Corte di appello dell’Aquila propone ricorso per cassazione la C. affidandosi a tre motivi di ricorso: a) motivazione insufficiente a sostegno dell’affermazione che la conflittualità tra i genitori è irrilevante ai fini della valutazione dell’interesse dei minori all’affido condiviso; b) motivazione insufficiente quanto alla affermazione secondo cui il padre non può essere responsabile dell’avversione e del rifiuto dei figli alla sua frequentazione dato che né lui né i nonni paterni li frequentano da oltre tre anni; c) motivazione contraddittoria, quanto all’affermazione secondo cui l’avversione e il rifiuto dei figli verso il padre e i nonni paterni dipendono dalla madre che li condiziona in tal senso e non sono imputabili al padre. Ciò in quanto la madre non ha impugnato la decisione di primo grado che dispone le frequentazioni tra padre e figli e non ha chiesto il supporto delle strutture sociali per rimuovere tale conflittualità, dovendosi ritenere, al contrario, che la mancata impugnazione significa il contrario e che il non aver chiesto il supporto dei servizi sociali non esclude che tale omissione sia imputabile al padre, onerato al riguardo, con conseguente inidoneità di tale motivazione a sorreggere la decisione per cui la conflittualità tra padre e figli non comporta la contrarietà all’interesse dei figli all’affido condiviso.
5. Si difende con controricorso S.D.G.
Motivi della decisione
6. I tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in virtù della loro stretta interconnessione. Essi si presentano in larga parte non conferenti con la decisione adottata dalla Corte di appello e con le motivazioni che sono state espresse per spiegarne il fondamento. Infatti la Corte territoriale ha ritenuto che, a fronte di un regime legale che impone l’affido condiviso se non in caso di contrasto dello stesso con l’interesse preminente del minore, non emergessero ragioni contrarie tali da giustificare l’affido dei minori alla sola madre. Secondo la Corte di merito la conflittualità esistente fra i due coniugi non può di per sé, né astrattamente né con riferimento allo specifico caso in esame, giustificare la deroga dal regime di affido condiviso in quanto lo stesso è stato ritenuto maggiormente idoneo a riequilibrare la condivisione dal ruolo genitoriale in favore dell’interesse dei figli minori. Si tratta di una motivazione che risponde indubbiamente a una esigenza di congruità logica e di adeguata valutazione dell’interesse dei minori. A tale valutazione la ricorrente non ha opposto elementi idonei a far ritenere la motivazione insufficiente o incongrua. La censura alla motivazione si incentra sulla presunta imputazione alla C. della responsabilità del rifiuto da parte dei figli alla frequentazione del padre. In realtà tale profilo – che potrebbe semmai avere un rilievo pregnante quanto alla scelta del coniuge convivente con i figli e del regime di frequentazione dell’altro genitore – è stato esaminato dalla Corte come possibile argomento contrario, nel preminente interesse dei figli minori, al regime di affido condiviso. La Corte di merito è però addivenuta a un convincimento contrario proprio nella logica, coerente all’intenzione del legislatore, di assicurare per quanto possibile il pieno esplicarsi del ruolo genitoriale di entrambi i coniugi. Il rapporto difficile del padre con i figli è stato – almeno in parte – addebitato al difetto di cooperazione fra i coniugi e alla scelta di non voler avvalersi di interventi esterni di sostegno quali quelli forniti dai servizi sociali. E’ del tutto irrilevante ai fini del decidere analizzare se la Corte di appello abbia inteso imputare – come non è – alla C. la responsabilità di tale situazione. Piuttosto è stato messo in evidenza che tale posizione conflittuale dei figli rispetto alla figura paterna non giustificasse affatto la opzione verso un regime di affido esclusivo.
7. Il ricorso va pertanto respinto con compensazione integrale della spese processuali in ragione della natura della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

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