Il quesito, sulla capacità a stare a processo, e di conseguenza la risposta ad esso è altra e diversa metodologicamente dal quesito sull’imputabilità così come ben enunciato anche da Cass. Pen. Sez. III n. 11574 del 10 marzo 2017 allorquando, seppure in presenza di demenza di Alzheimer con disturbi del comportamento, ai fini della valutazione della capacità a stare a processo rileva che
“(…) per escludere la possibilità di una cosciente partecipazione dell’imputato al processo, non è sufficiente la presenza di una patologia psichiatrica, anche grave, essendo necessario che egli risulti in condizioni tali da non comprendere quanto avviene e da non potersi più difendere e ciò in quanto risulterebbe altrimenti impossibile procedere al giudizio nei confronti di soggetti infermi o seminfermi di mente. Quanto all’accertamento dell’incapacità, si è ulteriormente specificato come il giudice possa non procedere ad un approfondimento specialistico, poiché l’espletamento di tale attività rientra nel potere discrezionale del giudice, il quale deve a tal fine valutare se gli elementi dei quali dispone siano sufficienti, o non, ai fini dell’accertamento dello stato mentale dell’imputato, affermando, in altra occasione, che alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’espressione “se occorre”, contenuta nella previsione dell’articolo 70 c.p.p., comma 1, il giudice può non procedere ad approfondimento specialistico se si convinca autonomamente dello stato di incapacità, mentre a fronte di un “fumus” di incapacità, non può negare l’indagine peritale senza rendere idonea e convincente motivazione. Nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto la capacità dell’imputato sulla base degli accertamenti disposti – come la citata giurisprudenza, assolutamente prevalente, gli avrebbe consentito – ma la motivazione posta a sostegno della decisione non appare al Collegio sufficiente in quanto non fornisce alcuna indicazione sulla natura e le modalità dei non meglio precisati accertamenti che avrebbe disposto e, pur dando atto della circostanza che l’imputato risulterebbe affetto da “una forma di Alzheimer”, valuta positivamente la compensazione farmacologica delle “intemperenze umorali” e la loro diminuzione, facendo quindi riferimento a condizioni che, in mancanza, anche questa volta di ulteriori specificazioni, paiono riferite più al comportamento che alla capacità di partecipare coscientemente al processo. Un simile apparato argomentativo è del tutto inadeguato e impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello affinché venga posto rimedio alla lacuna motivazionale rilevata”.
Gli accertamenti, distinti e diversi quindi della capacità di intendere e volere al momento del fatto e di partecipare coscientemente al processo, danno esiti diversi nei giudizi sulla procedibilità/improcedibilità.
La premessa fondamentale è quella che, seppure possa essere presente una patologia della mente, essa deve essere tale, per natura e gravità, da non consentire di mettere in atto risorse adeguate e sufficienti alla consapevole partecipazione alla propria difesa.
Per tali motivi, nella specificità di tale valutazione si rimanda anche all’applicazione della FIT-R per ciò che concerne i Forensic’s Assessment.
Sitografia FIT-R:
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