Home Sentenze La liceità o meno delle “prescrizioni psicoterapiche”

La liceità o meno delle “prescrizioni psicoterapiche”

di Sara Pezzuolo

In data 5 luglio u.s. è stata depositata in cancelleria della Corte di Cassazione un’altra interessante sentenza della I sez. civ. in tema di “percorsi psicoterapici” per superare le criticità riscontrate nell’espletamento della funzione genitoriale.

La questione è stata posta con i termini interessanti dell’ “invito giudiziale”.

Il motivo del ricorso è stato accolto sul merito che l’invito giudiziale è in grado di condizionare la volontà del genitore incidendo pertanto sulla sua libertà di autodeterminarsi.

La Corte, in tal senso, ha sostenuto che la “(…) la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di un altro, da seguire insieme, di sostegno alla genitorialità, comporta comunque, anche se non ritenuta vincolante, un condizionamento, per cui è in contrasto con gli artt 13 e 32 comma 2, Cost., atteso che, mentre l’intervento per diminuire la conflittualità richiesto dal giudice al servizio sociale, è collegato alla possibile modifica dei provvedimenti adottati nell’interesse del minore, quella prescrizione è connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione (Cass. n. 13506 del 101/07/2015). Analogamente, nel caso in specie, se è pur vero che il decreto impugnato non ha imposto un vero e proprio obbligo alla ricorrente di intraprendere un percorso psicoterapico per superare le criticità del suo rapporto madre-figlia, avendo esplicitato che si tratta di un invito giudiziale, è indubbio che tale statuizione integri una forma di condizionamento idonea ad incidere sulla libertà di autodeterminazione alla cura della propria salute, garantita all’art. 32 della Costituzione”.

In allegato la sentenza completa.

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