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Corte Suprema di Cassazione, III sez. civ., 20927/2015
La Cassazione, torna nuovamente a riflettere in materia di danno da pregiudizio esistenziale. Il caso concerne la domanda di risarcimento danno per immissioni acustiche che superano la soglia di tollerabilità in assenza di danno biologico.
I Magistrati, dopo aver ricordato che la sentenza della S.U. 26972/2008 ha posto un limite alla duplicazione delle voci risarcibili ed alla risarcibilità dei danni bagatellari, si esprimono in maniera netta sull’esclusione che il danno non patrimoniale sarebbe risarcibile solo laddove si associ la lesione del diritto alla salute ovvero un danno biologico.
“Da ciò non si può far discendere però, quale automatica conseguenza, la conclusione per cui il danno non patrimoniale sarebbe risarcibile soltanto qualora ad esso si associ una lesione del diritto alla salute ovvero un vero e proprio danno biologico. La stessa sentenza n. 26972/2008 ha chiarito che il danno alla qualità dell’esistenza trova tutela soltanto quando esso si verifichi in conseguenza della lesione di un diritto costituzionalmente garantito (escludendo in tal modo i danni bagatellari) con ciò non precludendo però la strada alla possibilità di porre a fondamento della risarcibilità del danno non patrimoniale un diritto fondamentale diverso rispetto al diritto alla salute (…). Proprio in tema di risarcibilità del pregiudizio per immissioni che superino la soglia di tollerabilità, questa Corte ha più volte affermato già in passato che pur quando non risulti integrato un danno biologico, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria casa di abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane sono pregiudizi apprezzabili in termini di danno non patrimoniale (v. Cass. n. 7875/2009). (…) A ciò deve aggiungersi che il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare è uno dei diritti protetti dalla Convenzione europea dei diritti umani (art. 8). La Corte di Strasburgo ha fatto più volte applicazione di tale principio anche a fondamento della tutela della vivibilità dell’abitazione e alla qualità della vita all’interno di essa, riconoscendo alle parti assoggettate ad immissioni intollerabili un risarcimento del danno morale, e tanto pur non sussistendo alcun stato di malattia”.