La AICPF esprime alcune preoccupazioni per quanto riguarda la grande variabilità dei quesiti che vengono posti all’esperto in tema di minori testimoni e presunte vittime in procedimenti penali. A fronte di un’omogeneità dei quesiti che il magistrato pone al perito per valutare l’imputabilità di un soggetto adulto (capacità di intendere e di volere al momento del fatto, pericolosità sociale e capacità di stare in giudizio), in merito ai quali sussiste un sostanziale consenso da parte della comunità scientifica di riferimento, nell’ambito delle valutazioni inerenti il minore testimone gli esperti si trovano confrontati con un’ampia gamma di quesiti che variano a seconda del magistrato, del tribunale e dell’area geografica, senza che siano avvenuti i necessari preliminari chiarimenti riguardo gli ambiti di pertinenza entro i quali si deve svolgere l’indagine psicologica richiesta la quale per legge dovrebbe rivolgersi alla valutazione della capacità di rendere testimonianza.
Comunicato della Società di Psicologia Giuridica sulla frequentazione genitori-figli nei casi di separazione
Nel corso dei lavori, svoltisi nell’ambito del convegno “Diritto e Psicologia: le nuove acquisizioni tecnico scientifiche della psicologia giuridica in campo penale e civile”, tenutosi all’Università di Padova l’11 e 12 maggio u.s., sono state illustrate, tra l’altro, le Linee guida in tema di affidamento dei figli adottate dal Tribunale di Brindisi. Sono stati altresì illustrati gli esiti delle più recenti ricerche internazionali tenutesi su questa materia. La Società di Psicologia Giuridica (SPG) esprime al riguardo preoccupazione per l’aumento delle separazioni ad alta conflittualità, che spesso è causa e conseguenza al tempo stesso del regime di frequentazione dei figli. Tali condizioni spesso determinano la perdita da parte degli stessi dei contatti con un genitore e sono divenute un serio problema di salute pubblica.
La figura genitoriale paterna e la sua deprivazione. Questo il tema del contributo sul quale, insieme al Prof. Giovanni Battista Camerini, abbiamo riflettuto in occasione Convegno Nazionale dell’Associazione Padri Separati svoltosi a Roma il 20 aprile.
Partendo dalla funzione paterna ed il suo imprescindibile contributo per lo sviluppo del minore, si è cercato di comprendere pragmaticamente in cosa consista il danno della deprivazione della figura genitoriale paterna inteso non solo nell’accezione di assenza totale del padre ma anche di una sua scarsa frequentazione.
L’Associazione Padri Separati è stata la prima associazione ad occuparsi della Paternità. Costituita l’8 novembre 1991, ha sede nazionale a Bologna e, da sempre, rappresenta la più grande associazione italiana per numero di soci, impegnata affinchè:
1) ogni discriminazione tra genitori sia fatta cessare;
2) sia assicurato ad ogni figlio il diritto alla bigenitorialità, per come oggi sancito dall’art. 155 c.c., modificato dalla Legge n.54/2006 (c.d. Legge sull’affido condiviso), esso inteso come diritto a ricevere da ciascun genitore cura, educazione ed istruzione con responsabile condivisione nelle scelte; mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi; conservare rapporti significativi con gli assi parentali di ciascun ramo genitoriale.
L’Associazione Padri Separati, persegue gli obiettivi di tutela della genitorialità offrendo agli associati regolarmente iscritti un primo incontro gratuito di ascolto e di orientamento, mettendo loro a disposizione i servizi di consulenza legale e psicologica con professionisti specializzati ed esperti della materia, collegati alla rete dell’A.P.S. (N.b..: il primo incontro di orientamento è gratuito. In caso di successivo conferimento di incarico fiduciario, l’Associazione Padri Separati resta assolutamente estranea alla relativa gestione del rapporto professionale di mandato, questo pertanto limitato esclusivamente tra “cliente” e “professionista”, regolato dalle vigenti disposizioni di legge in materia deontologica ed applicazione tariffaria).
Dopo l’entrata in vigore della Legge 8 febbraio 2006 n.54 (cd. Legge sull’Affido Condiviso), le legittime aspettative di un radicale cambiamento nell’esercizio condiviso della potestà genitoriale sono rimaste di fatto deluse dalla disapplicazione giurisprudenziale. Le Linee Guida del Tribunale di Brindisi del marzo 2017 hanno introdotto, con indubbio merito, una vera e propria rivoluzione interpretativa delle norme sull’affido condiviso, elaborandone principi e contenuti applicativi certamente più rispondenti alla ratio della Legge n.54/2006. L’evento in programma si prefigge l’obiettivo di riflettere, dopo ben 12 anni dall’introdotto regime di affido condiviso, sui contrapposti orientamenti che, in quanto presenti, sembrano ancora oggi animare i diversi contesti di applicazione giurisprudenziale, alla luce anche delle più recenti prospettive clinico- psicologiche dell’età evolutiva.
INFO E PRENOTAZIONI: La partecipazione all’evento è gratuita. L’evento è rivolto ad avvocati, psicologi, assistenti sociali ed operatori del settore. Data la disponibilità limitata dei posti ad essi riservati (n.150), è richiesta la preventiva iscrizione entro le ore 18 del 16.4.2018, da inviarsi all’indirizzo email: lazio@padri.it., indicando generalità, qualifica professionale ed Ordine di appartenenza. Non sarà consentito l’accesso in sala oltre le ore 9.30. L’evento è in corso di accreditamento presso i diversi Ordini professionali.
Le tabelle del tribunale di Milano per il risarcimento dei danni non patrimoniali. Edizione 2018
Lo scorso 14 marzo sono state presentate e trasmesse le nuove tabelle dell’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, a firma del Presidente Damiano Spera e della dott.ssa Elena Riva Crugnola, per il risarcimento del danno non patrimoniale.
Le tabelle concernono la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione della integrità psico-fisica e dalla perdita grave del rapporto parentale oltre ulteriori elaborazioni che stabiliscono Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale da “premorienza” (ovvero danno legato alla effettiva durata della vita), il danno terminale (detto anche danno da lucida agonia), il danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa (danno da lesione dell’immagine della persona) e il danno ex art. 96 c.p.c. terzo comma (danno da lite temeraria)
Nonostante la comunità scientifica abbia più volte espresso le proprie posizioni in merito all’alienazione genitoriale ed alla sua fondatezza teorica – quale condizione che può verificarsi nelle separazioni altamente conflittuali coinvolgendo i minori e portandoli all’insorgere di problematiche significative – capita talvolta di incontrare professionisti che asseriscono che, l’alienazione genitoriale, sia “priva di valore scientifico” o una “teoria strampalata”.
Diventa allora necessario ricordare gli importanti contributi della Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA) Linee Guida in tema di abuso sessuali su minori redatte nel 2007, ma sempre molto attuali, ed il comunicato stampa della medesima SINPIA del 2013.
Collocamento alternato e benessere psicofisico dei figli di genitori separati
L’esperienza della Norvegia conferma che il collocamento alternato all’esito della separazione dei genitori è la soluzione migliore.
Secondo gli Autori di un’ennesima ricerca condotta su un campione di 7.000 giovani di età compresa tra i 16 ed i 19 anni il collocamento alternato, ovvero la frequentazione regolare di entrambi i genitori, è funzionale alla salute mentale, allo sviluppo delle relazioni sociali etc. dei figli di genitori separati (Aasen Nilsen, S., Breivik, K., Wold, B., & Bøe, T. (2017). Divorce and Family Structure in Norway: Associations With Adolescent Mental Health. Journal of Divorce & Remarriage, 1-20)
In ottemperanza ai quesiti peritali che, sempre più spesso fanno riferimento all’accertamento della competenza testimoniale generica e specifica così come illustrata nell’art. 3.3 delle Linee Guida Nazionali sull’ascolto del minore testimone (2010)[1], riassumo, sinteticamente i costrutti a fondamento della capacità a testimoniare rispetto ai quali, il perito o il consulente di parte nominato, deve condurre un adeguato e completo accertamento.
Riflessioni in corso. La valutazione della personalità dei genitori nelle consulenze per affidamento minori quale ratio?
Il presente contributo vuole promuovere la riflessione sul fatto che, sempre più spesso, i quesiti che vengono assegnati ai C.T.U. in merito alla valutazione delle capacità genitoriali prevedono una valutazione della personalità di quest’ultimi.
“Il CTU esaminati gli atti ed i documenti di causa (….) dica quale sia lo stato psicologico ed emotivo e la personalità dei genitori” o, laddove tale esplicito riferimento non venga fatto e si rimandi ad un quesito maggiormente generico (ad esempio “… esperito ogni opportuno accertamento”) la metodologia adottata nella consulenza è quella di procedere – sia in un caso che in un altro – alla valutazione della personalità dei genitori.
Da qui l’utilizzo, del tutto foriero all’accertamento della presunta capacità genitoriale, di test di personalità, di reattivi grafici, di proiettivi (di cui il professionista spesso dimentica persino la validità ed attendibilità) atti a valutare la personalità del soggetto esaminato e su di essa riferire al Giudice.
Ma la domanda a questo punto sorge spontanea: la capacità genitoriale è direttamente correlata alla personalità? Ovvero, preso atto delle caratteristiche personologiche del genitore, quali sono quelle che lo “definiscono” adeguato? Esiste un “vademecum della personalità del genitore adeguato”?
Sappiamo bene che un genitore può essere ansioso da non dormire fino a che il figlio non rientra a casa dalla serata in discoteca oppure ansioso da impedire al figlio di uscire di casa per paura che possa succedergli qualcosa: sempre di ansia si tratta ma a connotazioni ed implicazioni diverse.
Considerato l’incremento dei professionisti che operano nell’ambito delle valutazioni forensi, ritengo sia utile la condivisione del manuale di Drogin et al. (2001) rispetto a quelli che dovrebbero essere i processi metodologici nell’ambito delle diverse valutazioni.
Il manuale è suddiviso in sezioni (penale, civile e considerazioni nella pratica forense) e, per ogni sezione, nello specifico della valutazione richiesta (es. penale: capacità a stare a processo, devianza minorile, capacità a testimoniare et al.; civile; affidamento minori, risarcimento danni, et al.) vengono fornite indicazioni procedurali con i contributi aggiornati delle discipline psicologico e psichiatriche forensi.
