In ottemperanza ai quesiti peritali che, sempre più spesso fanno riferimento all’accertamento della competenza testimoniale generica e specifica così come illustrata nell’art. 3.3 delle Linee Guida Nazionali sull’ascolto del minore testimone (2010)[1], riassumo, sinteticamente i costrutti a fondamento della capacità a testimoniare rispetto ai quali, il perito o il consulente di parte nominato, deve condurre un adeguato e completo accertamento.
COSTRUTTI DELLE COMPETENZE TESTIMONIALI GENERICHE
- Problemi psichici: occorre procedere alla valutazione di presenza/assenza di problemi psichici in grado di interferire ed influenzare la genuinità del racconto. L’attenzione dovrà essere posta non tanto sulla presenza/assenza di un disturbo psicopatologico quanto sull’incidenza del sintomo/i sul compito richiesto al testimone descrivendo qualitativamente la sintomatologia in questione. Specifica importanza in relazione alle capacità testimoniali l’assumono le disabilità intellettive ed i ritardi mentali in quanto idonei a compromettere le capacità di critica, di giudizio e riflessive;
- Comprensione Verbale[2]: l’apprezzamento delle competenze linguistiche costituisce un elemento di valutazione necessario ciò in ragione allo specifico peso da attribuire ad eventuali influenze suggestive esterne: l’influenza suggestiva sarà tanto maggiore quanto minore è il livello delle abilità linguistiche poiché il minore tenderà a fornire risposte casuali o compiacenti laddove non conosca il significato dei termini utilizzati dall’interrogante. In conclusione la valutazione della comprensione linguistica fa riferimento a più aspetti della testimonianza:
- Capacità espressive: un bambino con deficit di espressione o di comprensione linguistica difficilmente potrà essere in grado di produrre racconti accurati;
- Capacità di comprensione: devono essere utilizzati soprattutto in fase di audizione termini e strutture grammaticali comprensibili per il bambino;
- Influenze suggestive: devono essere sospettate ed indicate quando il bambino utilizza terminologie che non gli appartengono e che non fanno parte del suo bagaglio;
- Memoria[3]: “In linea generale può dirsi che il recupero mnestico è un processo costruttivo che nel tempo può aggiungere elementi nuovi al fine di garantire coerenza e continuità ai ricordi. Per queste ragioni eventuali “vuoti” o “buchi” nel ricordo è facile che siano colmati con elementi coerenti con l’avvenimento oggetto del ricorso, anche se estranei alla percezione dei fatti. La necessità di mantenere coerenza interna nel racconto può divenire più forte nei bambini per influenza di pressioni esterne, il cui peso varia in ragione del contesto (aspettative dei genitori, coinvolgimento di parenti, sistema giudiziario e forze dell’ordine ecc.)”. (Linee Guida Nazionali. L’ascolto del minore testimone, 2010).
In particolare gli aspetti della memoria che devono essere indagati sono: memoria a lungo termine (memoria dichiarativa; memoria non dichiarativa). La memoria dichiarativa si intende l’insieme delle conoscenze a cui il soggetto ha consapevolmente accesso e che riesce ad esprimere verbalmente. Essa si suddivide ulteriormente in memoria episodica e semantica. Con memoria non dichiarativa si intende l’insieme delle conoscenze a cui il soggetto non ha accesso cosciente ma la cui conoscenza passa attraverso azioni e comportamenti. Essa include la memoria procedurale.
- Esame di realtà: nella verifica dell’adeguato esame di realtà occorre procedere alla verifica di elementi di confabulazione. Essi sono da intendersi non riferibili strictu senso ad una psicopatologia ma alla involontaria produzione del soggetto di eventi e dettagli atti a compensare le proprie lacune mnestiche (Johnson, 1991). Il soggetto non è consapevole di questo meccanismo involontario per cui tenderà non solo a sostenere ma anche a vivere come “vero” ciò che sta raccontando o che sta ricordando.
Altro aspetto è il riconoscimento tra realtà e fantasia che include al suo interno la comprensione delle assurdità.
- Problemi psichici in grado di incidere sull’esame di realtà: in questa disamina devono trovare spazio tutti gli eventuali problemi psichici segnalati alla voce “Problemi Psichici” che incidono o possono incidere direttamente sull’esame di realtà. In tale ambito attenta e scrupolosa analisi deve essere quindi condotta laddove si sia in presenza di 1) deficit cognitivi; 2) tratti di personalità caratterizzati dalla presenza di affettività negativa, distacco, antagonismo, disinibizione e psicoticismo.
- Suggestionabilità[4]: come da Dizionario di Psicologia devono essere distinti i concetti di suggestionabilità, suggestione (autosuggestione vs eterosuggestione). Il Perito deve tenere in debita considerazione entrambi gli aspetti poiché la suggestionabilità è una caratteristica del periziando mentre la suggestione è una proprietà della testimonianza. La suggestione rappresenta quindi un contesto-dipendente (Caffo, Camerini, Florit, 2002; 2004) legato agli aspetti motivazionali e contestuali.
“La letteratura ha osservato che il grado di influenza dei fattori sociali sulla suggestione possiede una base cognitiva. Nel caso in cui il soggetto non abbia memoria dell’evento potrebbe accettare ancora più facilmente l’informazione suggerita dall’altro. E’ infatti possibile che ciò che in un primo momento viene ripetuto solo per accondiscendere le convinzioni dell’intervistatore (incidenza dei fattori sociali) divenga poi parte integrante dei ricordi del soggetto (incidenza dei fattori cognitivi)” (Camerini, Barbieri, Vacondio, 73, 2015).
Secondo De Leo, Scali e Caso (2005), all’interno della suggestionabilità sono poi da distinguere la compiacenza e l’acquiescenza.
La compiacenza è mediata da fattori emotivi quali ansia, collera, bassa autostima, paranoia e consiste in un desiderio di piacere ed un bisogno di proteggere la propria autostima di fronte agli altri evitando il conflitto ed il confronto proprio se gli altri sono percepiti come autorevoli.
L’acquiescenza si lega prevalentemente a fattori cogniti ed indica la tendenza a rispondere in modo congruente con la “direzione” della domanda sulla base di una parziale comprensione della stessa. L’acquiescenza risulta correlata alla suggestionabilità.
COSTRUTTI DELLE COMPETENZE TESTIMONIALI SPECIFICHE
Per comprendere l’assunto della dominazione “specifiche”, come sostenuto dalle medesime Linee Guida Nazionali (2010), deve essere chiaro che vero che l’idoneità a testimoniare è legata al fatto oggetto specifico di contestazione ma non può essere fatta in astratto ma deve procedere articolata alla specificità del caso concreto.
- Complessità narrativa e semantica dell’evento: “Questa sezione richiede la compilazione attraverso l’analisi del fascicolo processuale; non si tratta quindi di una valutazione diretta su ciò che il soggetto riferisce bensì sugli atti (denuncia, altre testimonianza, eventuali referti di medici) e riferite all’evento in sé (in termini di carica patogena – non ricavata dai precedenti resoconti del minore o da dichiarazioni de relato ma da eventuali riscontri obiettivi – e di quantità e qualità dei dettagli che lo compongono) e non al bambino” (Camerini, Barbieri, Vacondio, 2015).
Nella descrizione del fatto devono essere considerati: 1) distanza temporale 2) impegno cognitivo richiesto al bambino per la rievocazione 3) numero e frequenza degli eventi.
Occorre tenere in debita considerazione (Mazzoni, 2011) che le conoscenze acquisite nel tempo possono influire e modificare la ricostruzione di un evento. Diventa fondamentale pertanto, ai fini della valutazione di questa specifica caratteristica, la distanza temporale tra il presunto fatto reato e il momento in cui il soggetto è chiamato a rievocarla.
Le linee Guida Nazionali (2010) nella sezione dedicata ai fattori che influiscono sul ricordo così si esprimono:
Fattori che influiscono sul ricordo
2.17 Quantità e qualità dei dettagli contenuti in una rievocazione sono condizionate da svariati fattori tra cui il tempo trascorso dall’evento e le capacità immaginative del soggetto, sia in termini di qualità delle immagini mentali che di capacità di memoria visiva. Lo stress moderato può favorire la qualità del ricordo, ma uno stress eccessivo può incidere sulla percezione e sul suo immagazzinamento.
2.18 Nella conservazione del ricordo ruolo chiave è svolto dalla ripetizione (rehearsal. Come regola generale, parlare di un determinato evento e pensare ad esso conferisce resistenza contro la dimenticanza. Allo stesso tempo, specie se il bambino la ripetizione è fattore di rischio di distorsione del ricordo e di formazione di possibili errori, che incorporati nel ricordo stesso e poi ripetuti ne divengono parte integrante al punto da essere percepiti soggettivamente come veritieri.
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- Influenze suggestive: tale valutazione non richiede una “valutazione” in merito alla maggiore o minore validità dei racconti ma deve, solo, riportarne una descrizione. “Le eventuali influenze suggestive devono essere descritte e indicate, non certo misurate e “pesate” in riferimento ad una avvenuta o non avvenuta suggestione la cui valutazione spetta unicamente al magistrato. Sia la suggestionabilità (come fattore interno al soggetto) sia le influenze suggestive (come fattori esterni) rappresentano infatti fattori di rischio rispetto al processo di suggestione, il quale per definizione è contesto dipendente” (Camerini, 2006).
- Contesto ambientale e familiare: occorre considerare il contesto familiare in cui nasce il racconto del presunto abuso così da dare conoscenza degli aspetti motivazionali ed ambientali legati alla denuncia.
La rivelazione della idoneità
[1] “La capacità di testimoniare comprende abilità “generiche” e “specifiche”. Le prime corrispondono alle “competenze” cognitive come memoria, attenzione, capacità di comprensione e di espressione linguistica, source monitoring, capacità di discriminare realtà e fantasia, verosimile da non verosimile, etc, oltre al livello di maturità psico-affettiva. Le “specifiche” corrispondono alle abilità di organizzare e riferire un ricordo in relazione alla complessità narrativa e semantica delle tematiche in discussione ed all’eventuale presenza di influenze suggestive, interne o esterne, che possono avere agito”.
[2] Test specifici per la valutazione verbale da parte del perito del giudice sono il Test for reception of Grammar – second version (TROG-“), il Test del Linguaggio, il Test di Comprensione delle Metafore;
[3] Test specifici per la valutazione verbale da parte del perito del giudice sono il Test di Crovitz, il test Episodique de memorie du Passè Autobiographique (TEMPau Task), test sulla capacità di discriminare eventi autobiografici veri e falsi;
[4] Test specifici per la valutazione della suggestionabilità da parte del perito del giudice sono il Gudjonsson Suggestibilty Scales (GSS), il Gudjonsson Compliance Scale (GCS), il Bonn of Test Statement Suggestibility (BTSS);