Venerdì 8 Settembre e Sabato 9 Settembre, a Chieti, è possibile partecipare al primo congresso nazionale “Bambini invisibili”.
A seguire, il download del programma delle due giornate.
Venerdì 8 Settembre e Sabato 9 Settembre, a Chieti, è possibile partecipare al primo congresso nazionale “Bambini invisibili”.
A seguire, il download del programma delle due giornate.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 39339/2017 depositata il 22.08.2017, conferma la condanna del Tribunale di Bari e della Corte di Appello di Bari per esercizio abusivo della professione di psicologo nei confronti di omissis per aver promosso e diretto associazioni aventi come reati-fine truffe e esercizi abusivi della professione di psicologo anche falsamente qualificandosi come psicologo.
Nel caso specifico, rifacendosi all’art. 1 della legge 56 del 18 febbraio 1989 e all’art. 3 della legge n. 170 del 11 luglio 2003 la Corte ritiene che costituisce esercizio abusivo della professione: “(…) l’attività di pranoterapeuta che, prima di imporre le mani, intrattenga approfonditi colloqui su aspetti intimi della vita dei pazienti, per diagnosticare problematiche psicologiche eventualmente all’origine dei disturbi da loro lamentati (…) o di chi tratta pazienti affetti da disturbi psicologici (ansia, fobie, depressioni) con colloquio e anamnesi per collegare cause psicologiche e disturbi fisici (…) o con consulenze per problemi caratteriali e relazionali, sostenute da percorsi terapeutici, sedute, colloqui e pratiche ipnotiche o con la rievocazione delle esperienze passate (…). Vale, quindi, una nozione di attività psicoterapeutica teleologicamente orientata, che prescinde dalle modalità (che possono essere scientificamente collaudate o meno) con cui l’attività si esplica e richiede che essa abbia come presupposto la diagnosi e come obiettivo la cura di disturbi psichici. Questa interpretazione è in armonia con la ratio dell’articolo 348 c.p., che mira a evitare che sia messa a repentaglio la salute psichica del paziente: non è necessario che il soggetto non qualificato si avvalga di una delle metodologie proprie della professione psicoterapeutica, ma è sufficiente che la sua azione incida sulla sfera psichica del paziente con lo scopo di indurne una modificazione che potrebbe risultare dannosa”.
Premessa
Gli interventi psicologici a carattere sanitario sono un formidabile strumento di tutela del benessere psichico, fisico e sociale messo a disposizione delle persone dalle professioni e dalle scienze psicologiche. Nello specifico la valenza curativa della psicoterapia è stata recentemente ribadita dal Sistema Sanitario Nazionale che ha inteso favorirne l’accesso inserendola nei Livelli Essenziali di Assistenza. Tuttavia, il ricorso alla psicoterapia necessita di peculiari condizioni di impiego che garantiscano gli interessi del paziente, favoriscano l’efficacia dell’intervento e ne limitino gli effetti iatrogeni. Tali condizioni sono fondamentalmente rinvenibili nelle teorie e tecniche di riferimento dei vari orientamenti psicoterapici.
Le separazioni conflittuali rappresentano un fenomeno molto dannoso per la salute psicofisica sia dei genitori che dei figli minorenni e non di rado generano difficoltà relazionali tra figlio e genitori con conseguenze a distanza anche gravi, in primis per i figli, costituendo una condizione di stress cronico.
Pertanto si rendono necessarie valutazioni psicoforensi e modelli di intervento tempestivi ed efficaci, tali da consentire il rispetto delle decisioni dei tribunali e la tutela dei diritti dei soggetti coinvolti, attraverso un coordinamento tra autorità giudiziaria ed agenzie sociali e sociosanitarie, prevenendo così il consolidamento di situazioni pregiudizievoli per i minori coinvolti sino a configurarsi un vero e proprio problema di salute pubblica.
Il problema oggi posto all’attenzione è quello dei suicidi dei giovani che praticano il “gioco” Blue Whale. In realtà, Blue Whale o non Blue Whale, avevo già posto attenzione al fenomeno preoccupante del suicidio tra i giovani così come evidenziato anche dalla rassegna dei casi USA dal 1999 al 2014. La questione non è verificare l’aderenza o meno ad un gioco virtuale ma agire studiando le dinamiche che portano al suicidio giovanile come seconda causa di morte in Italia tra i giovani dai 15 ai 29 anni (si vedano anche dati ISTAT) con pratiche che, nell’era digitalizzata si chiamano Blue Whale, in passato Chocking game, Blackout game o Aspyxial games (si veda articolo allegato Andrew & Fallon, 2007). Secondo lo Youth Suicide Prevention Program deve essere chiaro che la maggior parte dei giovani che agiscono il suicidio in realtà non vogliono morire ma, di contro, desiderano che la loro sofferenza finisca.
Tratto da Panorama di Nadia Francalacci
Disagio giovanile o “solo” voglia di provare qualcosa di “proibito”, di “estremo”? Nelle ultime due settimane il Tribunale dei Minori ha ricevuto più di una decina di segnalazioni, dalla città di Milano ma anche dalle province lombarde, di casi relativi al macabro gioco Blue Whale.
Alcuni sembrerebbero falsi allarmi. Su tre o quattro casi, invece, gli investigatori stanno seriamente indagando. E le conferme arrivano direttamente dagli ambienti giudiziari milanesi.
Ma la agghiacciante moda del Blue Whale potrebbe essere classificata come una delle forme più raffinate ed estreme di cyberbullismo. E proprio come negli abusi attraverso il web, le vittime sono i ragazzi più fragili.
15 – 16 Giugno 2017 ore 09:00 – 18:00
Presso Aula Volpi – Università Roma Tre – Facoltà di Scienze della Formazione
Maggiori informazioni sul sito dell’associazione.
Revised Ronald Roesch , Patricia Zapf , Derek Eaves
https://www.hogrefe.it/it/catalogo/test/adulti/fit-r-fitness-interview-test-revised/
Domenica 14 Maggio presso la Galleria Borghese del Comune di Mentana si è svolta l’iniziativa promossa dal comitato Quindicimaggio in tema di alienazione genitoriale.
Ringraziando ancora una volta gli organizzatori per il Loro gentile invito, propongo la presentazione del mio intervento dal titolo: L’importanza della bigenitorialità e della tempestività degli interventi di tutela nel conflitto genitoriale.
In questi giorni, all’esame della commissione giustizia c’è la proposta di legge n. 4377, che suggerisce i provvedimenti che il Giudice potrebbe prendere nel caso di inosservanza delle condizioni di affidamento dei figli da parte del genitore così detto collocatario.
Scorrendo il PDL 4377 alcuni aspetti meritano però una particolare attenzione.
1) Viene descritto il genitore che ostacola la relazione del figlio con l’altro genitore come persona il cui comportamento trae origine da un disturbo di personalità[1]. Tale affermazione è inesatta.
L’alienazione è una disfunzione della relazione pertanto non sempre alla base della disfunzione vi è un disturbo di personalità di uno dei due genitori. Vero che possono essere presenti tratti di personalità di tipo paranoideo o narcisistico ma essi possono anche non soddisfare i criteri per una diagnosi nosografica;