In tema di collocamento del minore il criterio guida è il superiore interesse di quest’ultimo non essendo, il concetto del Maternal Preference, criterio giuridicamente valido.
Questa la posizione del Tribunale di Milano il quale rileva che l’argomento desumibile dalla recente sentenza di Cassazione n. 18087 del 14.09.2016 (il c.d. criterio della Maternal Preference) non era stato “tempestivamente contestato” ed era divenuto pertanto elemento passato in giudicato.
Nel decreto del Tribunale di Milano sez. IX civile del 13-19 ottobre 2016 si afferma che “(…) il principio di piena bigenitorialità e quello di parità genitoriale hanno condotto all’abbandono del criterio della “maternal preference” a mezzo di “gender neutral child custody laws”, ossia normative incentrate sul criterio della neutralità del genitore affidatario, potendo dunque essere sia il padre, sia la madre, in base al solo preminente interesse del minore, il genitore di prevalente collocamento non potendo essere il solo genere a determinare una preferenza per l’uno o l’altro ramo genitoriale; normative del genere sono univocamente anche quelle da ultimo introdotte in Italia dal Legislatore in particolare, la legge 54 del 2006; ma anche la legge 219 del 2012 e il dlgs 154 del 2013)”