Con l’ordinanza 26839/16 della Corte Suprema di Cassazione VI sez. civile L depositata il 22 dicembre 2016, la Corte è tornata a rispondere alla questione legata agli spazi di manovra del CTU nell’acquisizione di ulteriori elementi, anche documentali, utili per l’assolvimento dell’incarico. L’attenzione in questo caso, è sul limite di un impostazione troppo ampia che faccia, della CTU, lo strumento per superare il mancato soddisfacimento dell’onere probatorio trasformando la sua natura in un contenuto “meramente esplorativo”.
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Consulente del Giudice
Il Giudice può disattendere la conclusioni di una CTU?
La risposta a questo quesito è stata fornita dalla sentenza n. 369936 della Corte di Cassazione, sez. V penale, del 6.09.2016.
Esprimendosi su questa tematica la Suprema Corte afferma: “E’ infatti, parimenti pacifico che in tema di istruzione dibattimentale, quando sia necessario svolgere indagini od acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze, il Giudice può ritenere superflua la perizia quando pensi di poter giungere alle medesime conclusioni di certezza sulla base di altre e diverse prove; non gli è, consentito di rinunciare all’apporto dei perito per avvalersi direttamente di proprie, personali, specifiche competenze scientifiche, tecniche ed artistiche.
