In materia di CTU per l’affidamento dei minori un momento significativo è l’ascolto di quest’ultimo. È tuttavia necessario ricordare che, l’ascolto del minore, altro è dal “sentire” il minore circostanza che, tristemente, troppo spesso si concretizza nelle consulenze tecniche di ufficio.
Ascoltare il minore vuol dire empatia e comprensione ma vuol dire anche discernere tra ciò che il minore dice, ciò che vorrebbe dire, ciò che si sente in dovere di dire e via discorrendo.
Indubbiamente però l’ascolto del minore deve essere espletato, con le opportune modalità, nel rispetto dell’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo come prontamente ricorda la sentenza della Cass. 23804/2021 I sez. civ.