Con immenso piacere presento il corso di Alta Specializzazione in Psicologia Giuridica e Forense organizzato dal Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Campania, prof. Giuseppe Scialla, che mi vede tra illustri docenti.
L’ammissibilità delle prove genetiche comportamentali in un processo penale
L’imputato Yepez tra gli altri crimini è stato condannato per l’omicidio di secondo grado di George Ortiz (fidanzato della madre della compagna di Yepez).
Il signor Yepez, prima del processo, ha presentato una mozione per ammettere la testimonianza di esperti atta a dimostrare la sua predisposizione alla violenza sulla base del suo genotipo che risultava avere una bassa attività della monoamino ossidasi A (MAOA) e dei maltrattamenti ricevuti nell’infanzia. Ergo, l’intento della testimonianza degli esperti era quella di valutare la relazione tra abuso infantile, bassa attività MAOA e comportamento antisociale.
Lo Stato, di conseguenza, deposita una propria istanza atta a escludere la testimonianza degli esperti proposta dalla difesa non contestando le qualifiche degli esperti citati ma sostenendo che le prove che la difesa avrebbe voluto produrre non soddisfacevano i criteri Daubert.
Condivido l’editoriale di Richard Rogers pubblicato sulla nota rivista del Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law (49, 296-299, 2021) sulla simulazione.
L’Autore elenca quattro possibili situazioni in cui la valutazione della simulazione può portare, nella pratica forense, a classificazioni errate. Alla base della “simulazione” e della “finzione” vi è una motivazione diversa seppure, entrambe le condizioni, prevedano l’esagerazione grossolana intenzionale o la produzione di sintomi.
In materia di CTU per l’affidamento dei minori un momento significativo è l’ascolto di quest’ultimo. È tuttavia necessario ricordare che, l’ascolto del minore, altro è dal “sentire” il minore circostanza che, tristemente, troppo spesso si concretizza nelle consulenze tecniche di ufficio.
Ascoltare il minore vuol dire empatia e comprensione ma vuol dire anche discernere tra ciò che il minore dice, ciò che vorrebbe dire, ciò che si sente in dovere di dire e via discorrendo.
Indubbiamente però l’ascolto del minore deve essere espletato, con le opportune modalità, nel rispetto dell’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo come prontamente ricorda la sentenza della Cass. 23804/2021 I sez. civ.
Con amara sorpresa nei giorni scorsi la Comunità Professionale degli Psicologi è stata nominata dal Presidente Mario Draghi in maniera del tutto impropria su una questione tanto delicata quale quella dei vaccini.
Difatti, forse ha dimenticato il Presidente che la professione di Psicologo è una Professione sanitaria grazie alla legge (dello Stato), la c.d. Legge Lorenzin che prevede all’art. 7. (Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo), punto 4. “All’articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è premesso il seguente: «Art. 01. – (Categoria professionale degli psicologi) – 1. La professione di psicologo di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561».
Il Master Online in Criminologia, psicologia e psicopatologia forense ha l’obiettivo di fornire un’alta specializzazione sugli aspetti teorici e di analisi critica del comportamento criminale e della personalità antisociale da applicare in diversi contesti: clinico, forense, penitenziario ed investigativo.
L’approccio didattico permette di acquisire competenze interdisciplinari e una visione integrata del crimine; tramite l’analisi di numerosi case study saranno approfondite le tecniche del colloquio criminologico, gli aspetti salienti della psicopatologia forense e gli strumenti di psicometria utili alla valutazione della personalità.
Manuale di Psicologia Giuridica. | Pezzuolo S., Ciappi S. – Seconda edizione
Finalmente in stampa la seconda edizione del Manuale di Psicologia Giuridica. La teoria, le tecniche, la valutazione a cura della dott.ssa Sara Pezzuolo e Silvio Ciappi con la prefazione del Prof. Giuseppe Sartori della quale si riporta un estratto: “Il panorama delle attività formative in ambito psicologico forense nazionale particolarmente problematico. Molti formatori, senza esperienza specifica, organizzano corsi improvvisati ed una rapida ricognizione dei docenti lascia perplessi. Chi pensa di conoscere l’ambiente accademico e professionale si trova di fronte a nomi sconosciuti.
Purtroppo, il giovane che vuole avvicinarsi alla disciplina, non riesce a distinguere fra iniziative di alta e di bassa qualità. Ecco, allora, che il lettore di questo volume non vi troverà soltanto una trattazione contenutistica della materia, ma avrà anche a disposizione una “mappatura” dei professionisti che contano a livello nazionale.
Questo manuale, infatti, è stato scritto da esperti che oltre a una formazione e un’attività di ricerca di primaria importanza, svolgono anche un’attività forense rilevante. Gli autori sono quindi in grado di comprendere ciò che conta di più è ciò che conta di meno nella pratica forense e hanno trasferito questo loro know-how nella stesura dei vari capitoli.”
Memorandum di oltre 100 intellettuali, accademici e professionisti esperti in materia Psicoforense
Con delibera del 16 ottobre del 2018 è stata istituita la Commissione a cui ci rivolgiamo. Le sue finalità sono chiarite dalla Presidente Valeria Valente all’agenzia di stampa DIRE il 3 agosto 2020: “La Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio ha da tempo rivolto attenzione a come la violenza venga letta e riconosciuta nei tribunali, al fenomeno della PAS, e se e quante volte sia derubricata a conflitto nelle cause di separazione e di affido dei minori”.
“AICPF intende proporre alcune considerazioni in merito alle situazioni, di frequente riscontro nell’ambito delle consulenze tecniche d’ufficio in materia di affidamento dei figli, nelle quali siano in corso procedimenti penali riguardanti ipotesi di maltrattamenti e abusi in famiglia a carico sia dei minori che delle parti adulte. L’assenza di procedure condivise in cui opera il singolo CTU e l’inasprimento sempre maggiore dei conflitti presenti nelle separazioni rendono necessaria una riflessione che si auspica possa condurre alla stesura di buone prassi al fine di circoscrivere l’intervento del CTU in un perimetro in cui prevalgano la responsabilità, la specificità ed i limiti del suo operato. Il seguente documento si pone altresì l’obiettivo di proporre una procedura operativa in linea con la comunità scientifica, le Linee Guida Nazionali sull’ascolto del minore testimone (2010) e la recente sentenza della Suprema Corte (19.05.2020, n. 9143) in tema di famiglia e separazioni. In particolare AICPF desidera evidenziare che:
Il Ministero della Salute sull’alienazione genitoriale: considerazioni in merito
È del 29 maggio u.s. la risposta del Ministro della Salute, On. Roberto Speranza, all’interrogazione presentata in Senato in data 30 ottobre 2019, n. 4-02405 da alcuni Senatori sulla questione PAS (sindrome di alienazione genitoriale) e PA (alienazione genitoriale)