Home ArticoliCivileSeparazione affido Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli. Depositato il Disegno legge 2421 in Senato

Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli. Depositato il Disegno legge 2421 in Senato

di Sara Pezzuolo

Approdato in Senato il disegno di legge concernente le modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile che introduce la doppia residenza ed il mantenimento diretto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1. 1. All’articolo 337-ter del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto, nel proprio esclusivo interesse morale e materiale, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, con paritetica assunzione di responsabilità e di impegni, salvo i casi di impossibilità materiale da accertarsi a cura del giudice, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, ai quali è data facoltà di chiedere al giudice, con idoneo e separato procedimento, di disciplinare il diritto dei minori a mantenere la relazione con essi.

Nel caso in cui i diritti di un minore e di un adulto entrino in conflitto, prevale il diritto del minore. In tutti i casi di separazione o divorzio, il giudice assicura al minore autonoma tutela in giudizio, a mezzo di un legale nominato d’ufficio tra quelli facenti parte dell’apposito elenco del gratuito patrocinio, disponibile in ogni tribunale»; b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Per realizzare la finalità indicata al primo comma, il giudice che pronuncia la separazione dispone che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, salvo quanto stabilito all’articolo 337-quater. L’età dei figli, la distanza tra le abitazioni dei genitori e il tenore dei loro rapporti non rilevano ai fini del rispetto del dei minori all’affidamento condiviso, ma solo in relazione alle modalità di attuazione, ferma restando l’assunzione paritetica di responsabilità e di cura di cui al primo comma. Il giudice valuta la natura della relazione tra i genitori, distinguendo la unilaterale conflittualità da quella reciproca, tenendo anche conto della capacità di ciascun genitore di rispettare la figura e il ruolo dell’altro, e dispone sulla base dei rispettivi piani familiari, se non contrari alla legge, che le parti sono obbligate a presentare contestualmente all’istanza di separazione. Il giudice prende atto, se non contrari ai diritti dei minori e alla legge, degli accordi intervenuti tra i genitori. In mancanza di accordi, la relazione dei figli con ciascun genitore sarà attuata secondo il piano familiare che preveda compiti di cura e modalità di presenza più equamente condivise tra i genitori. Nei casi in cui tali previsioni non siano contenute nei rispettivi piani familiari, il giudice può disporre la coabitazione prevalente dei figli minori presso uno dei genitori ed indicare la misura e il modo con cui ciascun genitore deve contribuire alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Il giudice adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento al prevalente interesse morale e materiale di essa… (per la lettura completa del documento si rimanda all’allegato).

 

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