Home ArticoliCivile Il minore nel processo penale e civile: buone prassi clinico forensi

Il minore nel processo penale e civile: buone prassi clinico forensi

Contributo della dott.ssa Sara Pezzuolo alla Tavola Rotonda del I Congresso Nazionale della Società Italia di Psicologia Clinica e Forense

di Sara Pezzuolo

Viareggio, 1 ottobre 2022

Domanda del Moderatore, Presidente dott. Carmelo Dambone: Dottoressa cosa è importante in sede di CTU andare a verificare e, consiglierebbe i test?

L’assunto dal quale si parte nello svolgimento di una CTU è quello di fornire al Giudice gli elementi di valutazione rispetto alla capacità genitoriale che consente al Giudice di pervenire ad una soluzione nel “miglior interesse del minore”.

Già qui abbiamo il “primo problema”. Difatti, il c.d. “miglior interesse del minore” è un concetto giuridico che deriva dalla Convenzione ONU che deve essere traslato in un concetto psicologico.

Le varie linee guida psicologico-forensi sono concordi nello stabilire che, la migliore definizione “psico-forense” del “miglior interesse del minore” è quanto espresso nelle linee guida APA (American Psychological Association) nel 2010 e riprese poi nel 2013.

Una recente rassegna internazionale sulle principali Linee Guida in materia di controversie per l’affidamento minori (Zumbach et al., 2022), tra cui sono state prese in esame anche quelle del Regno Unito, Paesi Bassi, Finlandia e Norvegia, ha posto l’accento sulla metodologia evidenziando l’importanza dei colloqui con i genitori, l’osservazione dell’interazione sia del minore con i genitori, l’osservazione congiunta della fratria e individuale di ciascun figlio, l’importanza del colloquio con il minore che, al pari dei procedimenti penali, deve essere condotto con le dovute precauzioni.

È parere della comunità scientifica che sia importante adoperare una metodologia d’indagine comune e per questo, condivido l’assunto che, il colloquio con il minore debba essere condotto con la procedura dell’intervista indicata dal National Institute of Child Heald and Human Development. Seppure il protocollo dell’intervista investigativa concerne l’ascolto del minore presunta vittima di reato, essa consta di un metodo e, pertanto, può trovare facile applicazione anche nel contesto civile.

Per ciò che concerne i test, essi sono ritenuti opzionali ma, laddove utilizzati, devono rispettare i criteri di validità e attendibilità secondo i criteri Frye e Daubert e, non meno importante, nella scelta del test esso va usato per ciò che, effettivamente, va a misurare.

In Italia, di contro, assistiamo ad una psicodiagnostica forense obsoleta e ad un problema di “delega” al CTU (Consulente Tecnico di Ufficio) di rispondere rispetto a questioni giuridiche, (es. tempi di frequentazione, modalità di affidamento etc.).

Di contro, compito del CTU è quello di fornire dati e valutazioni (non proprie interpretazioni o impressioni personali) sulle questioni forensi affinché il Giudice, sulla scorta degli elementi valutati, possa pervenire alla soluzione nel “miglior interesse del minore”.

Altra questione è che il CTU deve segnalare al Giudice quesiti dubbi, quesiti poco chiari e, non meno importante, segnalare quesiti ai quali le conoscenze psico-forensi non consentono di dare una risposta. Dovrebbe essere compito del CTU segnalare al Giudice che, una cosa è la valutazione della capacità genitoriale è un’altra è l’indagine sulla personalità del genitore.

Da ciò si desume come sia importante contribuire tutti alla ricerca ed alla stesura di linee guida comuni o, almeno, condividere raccomandazioni su quali siano e/o non siano le variabili da tenere in considerazione nei processi di valutazione (ad es. come hanno fatto Johnson e Sullivam (2020) rispetto all’alienazione genitoriale).

La ricerca di Ackerman et al. (2021)   ha dimostrato come negli ultimi 35 anni, la metodologia forense grazie alle ricerche e alle conseguenti raccomandazioni sia, di fatto, migliorata.

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