Home Sentenze Il Maternal Preference non è criterio giuridicamente valido per decidere in merito al collocamento del minore

Il Maternal Preference non è criterio giuridicamente valido per decidere in merito al collocamento del minore

di Sara Pezzuolo

In tema di collocamento del minore il criterio guida è il superiore interesse di quest’ultimo non essendo, il concetto del Maternal Preference, criterio giuridicamente valido.

Questa la posizione del Tribunale di Milano il quale rileva che l’argomento desumibile dalla recente sentenza di Cassazione n. 18087 del 14.09.2016 (il c.d. criterio della Maternal Preference) non era stato “tempestivamente contestato” ed era divenuto pertanto elemento passato in giudicato.

Nel decreto del Tribunale di Milano sez. IX civile del 13-19 ottobre 2016 si afferma che “(…) il principio di piena bigenitorialità e quello di parità genitoriale hanno condotto all’abbandono del criterio della “maternal preference” a mezzo di “gender neutral child custody laws”, ossia normative incentrate sul criterio della neutralità del genitore affidatario, potendo dunque essere sia il padre, sia la madre, in base al solo preminente interesse del minore, il genitore di prevalente collocamento non potendo essere il solo genere a determinare una preferenza per l’uno o l’altro ramo genitoriale; normative del genere sono univocamente anche quelle da ultimo introdotte in Italia dal Legislatore in particolare, la legge 54 del 2006; ma anche la legge 219 del 2012 e il dlgs 154 del 2013)”

Ancora “(…) né l’articolo 337-ter e ss del codice civile, né la Carta Costituzionale assegnano rilevanza o utilità giuridica a quello che taluni invocano come “principio del maternal preference” (nella letteratura di settore: Maternal Preference in Child Custody Decisions); al contrario, come hanno messo bene in evidenza gli studi anche internazionali, il principio di piena bigenitorialità e quello di parità genitoriale hanno condotto all’abbandono del criterio della “maternal preference” a mezzo di “gender neutral child custody laws”, ossia normative incentrate sul criterio della neutralità del genitore affidatario, potendo dunque essere sia il padre che la madre, in base al solo preminente interesse del minore, il genitore di prevalente collocamento non potendo essere il solo genere a determinare una preferenza per l’uno o l’altro ramo genitoriale; normative del genere sono univocamente anche quelle da ultimo introdotte in Italia dal Legislatore (in particolare la Legge 54 del 2006; ma anche la legge 219 del 2012 ed il dlgs 154 del 2013). Pertanto non è argomento valido quello ricavabile dalla recente sentenza della Cassazione n. 18087 del 14 settembre 2016: in quel caso, come si legge nella decisione di legittimità de qua, il criterio della c.d. Maternal Preference non era stato “tempestivamente contestato” ed era divenuto, dunque, elemento passato in giudicato; comunque, la Suprema Corte ha fondato la sua decisione non certo sul solo criterio sopra indicato, ma su altri numerosi argomento, specificatamente indicati in parte motiva”.

 

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