Con il termine sexting si intende l’invio e/o la ricezione e/o la condivisione di testi, video o immagini sessualmente esplicite/inerenti la sessualità. Spesso sono realizzate con il telefonino, e vengono diffuse attraverso il telefonino stesso o attraverso siti, e-mail, chat. Non di rado seppure chi effettua l’invio pensa che tali immagini restino circoscritte ad una stretta cerchia di persone, esse si diffondono in modo incontrollabile e possono creare seri problemi, sia personali che legali, alla persona ritratta. L’invio di foto che ritraggono minorenni al di sotto dei 18 anni in pose sessualmente esplicite configura, infatti, il reato di distribuzione di materiale pedopornografico.
Il fenomeno, nella sua complessità non può e non deve essere sottovalutato né dai professionisti della salute né dalle Autorità Giudiziarie. Nei casi più gravi, difatti, le conseguenze ad esso associate possono perfino portare al suicidio del/la giovane.
Nell’articolo preso in esame (Lorang et al. 2016), in maniera chiara ed esaustiva, gli autori descrivono il contributo che il professionista forense può apportare nell’analisi di casi che riguardano il coinvolgimento di minori in tale attività.
L’esperto forense chiamato ad intervenire nei procedimenti riguardanti il sexting tra giovani può essere chiamato sia in sede di responsabilità penale che in ambito civile.