Home Sentenze Sul compenso del CTU (Corte di Cass., sez. II civile, n. 21549 del 25 ottobre 2016)

Sul compenso del CTU (Corte di Cass., sez. II civile, n. 21549 del 25 ottobre 2016)

di Sara Pezzuolo

Tra le diverse questioni che i colleghi sottopongono alla mia attenzione vi è quella  su come redigere la proposta di notula laddove l’espletamento dell’incarico professionale sia in qualità di CTU.

Come noto, la richiesta di onorario deve essere redatta secondo la normativa vigente dunque o in funzione delle vacazioni effettuate o in funzione del D.P.R. 115 del 2002.

Rispetto agli onorari a vacazione il riferimento è l’art. 4 della legge 319/1980: “(..) La vacazione è di due ore. L’onorario per la prima vacazione è di euro 5,16 (L. 10.000) e per ciascuna delle successive è di euro 2,58 (L. 5.000). L’onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindi giorni. (…) Il Giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico. Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell’autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni”.

Con l’entrata in vigore del D.M. del 30.05.2002 gli onorari della legge 319/1980 sono così rideterminati: Euro 14,68 per la prima vacazione e Euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive.

Il DPR del 30.05.2002 è ad oggi aggiornato con le modifiche del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 e del  D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 25 ottobre 2016, n. 197.

Rispetto all’argomento, si è espressa anche recentemente Cass. Civ. (n. 21549/2016 del 25.10.216): “(…) gli onorari a vacazione sono destinati a trovare applicazione per le sole attività che non appaiono riconducibili in alcuna delle ipotesi specificatamente contemplate dallo stesso Decreto e per le quali sia previsto un diverso metodo di determinazione dei compensi. In tal senso la Corte ha affermato che (Cass. 17685/2010; Cass. 6019/2015) nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti va applicato il criterio delle vacazioni, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell’incarico ed al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un’estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale. La decisione di liquidare gli onorari a tempo e non a percentuale è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivate conf. ex multis cass. n. 7687/1999)”.

In riferimento al presunto compenso aggiuntivo per la richiesta di chiarimenti: “(…) Cass. N. 4655/2006 ha precisato che i chiarimenti non costituiscono un’attività ulteriore cd estranea rispetto a quella, già espletata e remunerata, oggetto di consulenza, ma un’attività complementare, integrativa e necessaria, al cui compimento il ctu può essere tenuto qualora gli venga richiesto (il che normalmente accade quando la relazione depositata non possa dirsi esaustiva), e di conseguenza in relazione ad essi non spetta un compenso ulteriore rispetto a quello già percepito per la consulenza tecnica.

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