Home ArticoliCivile Riflessioni in corso. La valutazione della personalità dei genitori nelle consulenze per affidamento minori quale ratio?

Riflessioni in corso. La valutazione della personalità dei genitori nelle consulenze per affidamento minori quale ratio?

di Sara Pezzuolo

Il presente contributo vuole promuovere la riflessione sul fatto che, sempre più spesso, i quesiti che vengono assegnati ai C.T.U. in merito alla valutazione delle capacità genitoriali prevedono una valutazione della personalità di quest’ultimi.
“Il CTU esaminati gli atti ed i documenti di causa (….) dica quale sia lo stato psicologico ed emotivo e la personalità dei genitori” o, laddove tale esplicito riferimento non venga fatto e si rimandi ad un quesito maggiormente generico (ad esempio “… esperito ogni opportuno accertamento”) la metodologia adottata nella consulenza è quella di procedere – sia in un caso che in un altro – alla valutazione della personalità dei genitori.
Da qui l’utilizzo, del tutto foriero all’accertamento della presunta capacità genitoriale, di test di personalità, di reattivi grafici, di proiettivi (di cui il professionista spesso dimentica persino la validità ed attendibilità) atti a valutare la personalità del soggetto esaminato e su di essa riferire al Giudice.
Ma la domanda a questo punto sorge spontanea: la capacità genitoriale è direttamente correlata alla personalità? Ovvero, preso atto delle caratteristiche personologiche del genitore, quali sono quelle che lo “definiscono” adeguato? Esiste un “vademecum della personalità del genitore adeguato”?
Sappiamo bene che un genitore può essere ansioso da non dormire fino a che il figlio non rientra a casa dalla serata in discoteca oppure ansioso da impedire al figlio di uscire di casa per paura che possa succedergli qualcosa: sempre di ansia si tratta ma a connotazioni ed implicazioni diverse.

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