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Minori e Sexting, il ruolo dello psicologo forense

di Sara Pezzuolo

Con il termine sexting si intende l’invio e/o la ricezione e/o la condivisione di testi, video o immagini sessualmente esplicite/inerenti la sessualità. Spesso sono realizzate con il telefonino, e vengono diffuse attraverso il telefonino stesso o attraverso siti, e-mail, chat. Non di rado seppure chi effettua l’invio pensa che tali immagini restino circoscritte ad una stretta cerchia di persone, esse si diffondono in modo incontrollabile e possono creare seri problemi, sia personali che legali, alla persona ritratta. L’invio di foto che ritraggono minorenni al di sotto dei 18 anni in pose sessualmente esplicite configura, infatti, il reato di distribuzione di materiale pedopornografico.

Il fenomeno, nella sua complessità non può e non deve essere sottovalutato né dai professionisti della salute né dalle Autorità Giudiziarie. Nei casi più gravi, difatti, le conseguenze ad esso associate possono perfino portare al suicidio del/la giovane.

Nell’articolo preso in esame (Lorang et al. 2016), in maniera chiara ed esaustiva, gli autori descrivono il contributo che il professionista forense può apportare nell’analisi di casi che riguardano il coinvolgimento di minori in tale attività.

L’esperto forense chiamato ad intervenire nei procedimenti riguardanti il sexting tra giovani può essere chiamato sia in sede di responsabilità penale che in ambito civile.

Nel procedimento penale la valutazione potrebbe includere un minore che ha creato un messaggio sessualmente esplicito, un minore che ha inviato un messaggio o chi ha ulteriormente distribuito l’immagine contenuta in un messaggio.

L’accusa o la difesa possono avvalersi di un esperto forense per effettuare una valutazione completa.

Il primo obiettivo del professionista sarà quello di provare a stabilire lo stato mentale degli imputati al momento del fatto (es. quando il messaggio è stato creato, quando è stato inviato, quando è stato inoltrato a terzi). Particolare attenzione deve essere data ad una serie di questioni:

  • il minore è in grado di comprendere, aveva compreso che, quell’atto, è connotato come reato?
  • qual è il livello di maturità del minore?
  • possono essere prese in considerazione situazioni attenuanti?
  • il minore ha subito pressioni per creare l’immagine (in caso affermativo, da chi? C’è stata premeditazione nell’inoltro del messaggio? Qual è il rischio di recidiva?)

Importante, per il professionista chiamato ad intervenire su questi aspetti, è stabilire una buona relazione con le persone coinvolte al fine di una migliore comprensione di tutti gli aspetti strettamente connessi e collegati al sexting.

Ad esempio, ai fini valutativi è importante comprendere: il soggetto minorenne quando ha creato l’immagine e l’ha inviata,  l’ha inviata a una persona o a molti? E’ la prima volta che il soggetto è coinvolto nel sexting? Che rapporto c’è tra chi ha inviato la foto e chi l’ha ricevuta? Il rapporto è rimasto il medesimo anche quando la/le immagini sono state divulgate? Quando l’immagine è stata ulteriormente diffusa, vi era l’intenzione di danneggiare la persona dell’immagine? Forse qualcun’altro ha preso il telefono per inviare l’immagine? A quante persone l’immagine è stata inviata e, qualcuno, ha tentato di cancellarla o informare le Autorità?

Quando si esegue la valutazione psicoforense di un minore che è stato accusato di un reato in materia di sexting, è necessaria una valutazione psicosessuale (sviluppo sessuale, comportamento sessuale, eventuali fantasie sessuali): il giovane deve essere informato sui limiti della riservatezza ed il tono di voce dovrebbe essere il meno possibile giudicante per facilitare la comunicazione e l’impegno.

Oltre a condurre un buon colloquio il professionista forense dovrebbe comunque acquisire informazioni eventuali dalla/e vittima/e, registri scolastici, interviste con i genitori, eventuali informazioni da partner attuali e/o precedenti.

In associazione al colloquio psico-forense è anche opportuno procedere attraverso una valutazione psicodiagnostica del minore attraverso la somministrazione di strumenti specifici.

Non sono disponibili in italiano(1) ma, nello specifico dell’oggetto dell’indagine, gli strumenti riconosciuti come idonei sono l’ERASOR (Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivism), il J-SORRAT-II (Juvenile Sex Offense Recidivism Risk Assessment Tool-II, e il J-SOPA-II (Juvenile Sex Offender Assesment Protocol-II).

Durante la valutazione, dovrebbero essere poste domande specifiche in merito al reato addebitato prendendo in considerazione l’eventuale reiterazione, gli obiettivi del gesto, altre possibili condotte abusive, eventuali circostanze che potrebbero aver facilitato una eventuale disinibizione (es. assunzione di sostanze, patologie mentali, ritardo mentale), un’eventuale storia come vittima di abuso sessuale in passato etc.

La valutazione omnia-comprensiva, dovrebbe prevedere anche colloqui con i genitori e/o altre figure significative per il minore nonché un’attenta analisi degli eventuali fattori di rischio parentali (situazioni di maltrattamento e abuso intrafamiliare, abuso di sostanze, etc.).

Nell’ambito dei procedimenti civili l’attenzione  può essere rivolta alla vittima, o ad altri minori che sono entrati in contatto con il materiale distribuito da terzi.

Giova ricordare che vi possono essere alcuni casi in cui, le conseguenze della diffusione del  materiale sessuale, possono generare un tale livello di sofferenza e di disagio nella vittima tali condurre al suicidio.

Al fine della valutazione del danno è quindi necessario procedere ad un’attenta valutazione dell’eventuale danno psichico nel minore che comprende anche un’accurata anamnesi (acquisibile anche attraverso i genitori) al fine di escludere altri eventi o concause o altro che abbiamo contribuito all’evolversi della patologia. Una variabile da tenere in considerazione è l’ipotesi che la condivisione del materiale sia avvenuta consapevolmente o inconsapevolmente poiché tale situazione, come immaginabile, agisce sul sentimento del senso di colpa. In taluni casi è auspicabile procedere anche attraverso la metodologia dell’intervista semi-strutturata applicata nei minori vittime di abusi sessuali.

In casi in cui la divulgazione coinvolga anche il mondo della scuola, è importante acquisire eventuali informazioni anche da questo ambiente per cercare di approfondire eventuali modalità e se e come il disagio poteva essere almeno limitato (ad esempio: la scuola ne era a conoscenza? Erano stati previsti momenti di confronto per la conoscenza de fenomeno del sexting e delle sue conseguenze? Il minore si era confidato con qualcuno? etc.)

Ancora una volta ci troviamo di fronte ad una competenza specifica dello psicologo giuridico il quale, come giusto che sia, nella sua ottica conoscitiva è importanti che si coordini e si interfacci con altre figure professionali.

Sarebbe auspicabile, data la complessità e l’importanza del fenomeno, che le scuole si attivassero in maniera responsabile e consapevole al fine di organizzare spazi di riflessione con gli studenti affiancando lo psicologo dello sportello didattico alla figura del criminologo e dello psicologo forense affinché, certi fenomeni spesso sottovalutati, possano essere compresi e tempestivamente risolti ovviando a conseguenze delle quali, non sempre, il minore riesce a sostenerne il peso.


(1) Purtroppo come dimostrato anche in altre pubblicazioni, l’ambito della psicodiagnostica forense in Italia è molto indietro. Non tutti i test  specifici per l’ambito forense hanno un adattamento ed una taratura italiana e, laddove si proceda ad inferenze dalla valutazione psicodiagnostica clinica non sempre, i professionisti coinvolti, ne esplicitano i limiti;

Fonti

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