Home Sentenze Il genitore affidatario deve favorire il diritto di visita dell’altro

Il genitore affidatario deve favorire il diritto di visita dell’altro

di Sara Pezzuolo

Nei casi di affidamento e collocamento minori il genitore deve rispettare i doveri/diritti di visita dell’altro altrimenti diventa colpevole del reato di cui all’art. 388 comma 2 c.p. per avere eluso un provvedimento del giudice concernente l’affidamento dei minori (Tribunale di Frosinone sentenza n. 261, 9 marzo 2018).

La responsabilità della madre, nel caso in questione, era quella di rendersi irreperibile nei giorni fissati per il diritto di visita del padre assumendo, pertanto, un comportamento ostativo nei confronti di quest’ultimo.

In motivazione così si esprime il Tribunale di Frosinone “(…) Deve dunque ritenersi accertata una condotta di ostacolo alle legittime facoltà di visita del genitore non affidatario ed al conseguente diritto di quest’ultimo di tenere con sé i minori, dal momento che l’esercizio di tale diritto (/dovere) è stato tentato, ma risulta essere stato reso vano da una condotta oppositiva dell’imputata, con inevitabile frustrazione degli obiettivi di sviluppo della personalità del minore, tutelati e garantiti proprio con provvedimento giudiziario rimasto inadempiuto per lungo tempo. Sul punto occorre puntualizzare che, ai fini della sussistenza del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice che concerna l’affidamento dei minori, il termine “elude” va inteso in senso ampio, comprensivo di qualsiasi comportamento, positivo o negativo, che non esige scaltrezza o condotta subdola per evitare l’esecuzione del predetto provvedimento; se è vero che la semplice inattività in genere, non integra l’eluzione “… non può disconoscersi che l’azione negativa dell’obbligato assume rilievo, ai fini della configurazione dell’illecito in esame, ogni volta che il relativo obbligo richieda, per essere adempiuto, una certa collaborazione da parte del soggetto cui è imposto, in difetto della quale, divenendo il provvedimento del Giudice difficilmente eseguibile, si ha elusione del provvedimento stesso. Nella specifica materia in esame, è di intuitiva evidenza il ruolo centrale che assume il genitore affidatario nel favorire gli incontri dei figli minori con l’altro genitore, e ciò a prescrivere dall’osservanza burocratica del relativo obbligo imposto con provvedimento giurisdizionale. Ne consegue, che il rifiuto di fatto apposto dal genitore affidatario alla richiesta – verbale o scritta – dell’altro genitore di esercitare il diritto di visita dei figli concreta l’elusione del provvedimento giurisdizionale che regolamenta tale rapporto, proprio perchè l’atteggiamento omissivo dell’obbligo finisce col riflettersi negativamente sulla psicologia dei minori, indotti così a contrastare essi stessi gli incontri con genitore non affidatario, proprio perchè non sensibilizzati ed educati al rapporto con costui dall’altro genitore…” (così in motivazione: Cass. N. 2925/2000). In altri termini più volte la Corte di legittimità si è espressa nel senso che l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile che riguardi l’affidamento di minori può concretarsi in qualunque comportamento da cui derivi la “frustrazione” delle legittime pretese altrui, ivi compresi gli atteggiamenti di mero carattere omissivo, quando questi siano finalizzati ad ostacolare ed impedire di fatto l’esercizio del diritto di visita e frequentazione della prole (cfr. negli stessi termini: Cass. Pen. Sez. 6, 33179/2010 Rv. 248157: fattispecie in cui vi erano stati frequenti e non comunicati spostamenti del luogo di dimore senza preavviso al merito separato non affidatario; conformi: N. 37118 del 2004 Rv. 230211, N. 32846 del 2009 Rv. 24462; da ultimo Cass. N. 43929/2013)”.

You may also like