Home Sentenze Affidamento dei figli minori: l’importanza di verificare le motivazioni del rifiuto

Affidamento dei figli minori: l’importanza di verificare le motivazioni del rifiuto

di Sara Pezzuolo

In questi giorni sul web sta circolando una interessante sentenza della Cassazione, I sez. Civ, n. 6919/16, la quale, avendomi vista tra i professionisti coinvolti nella vicenda, non può che trovarmi concorde.

La Sentenza è interessante in tutte le sue parti. Il testo (allegato) merita un’approfondita lettura  perché i Giudici della Suprema Corte, con semplicità ma con altrettanta precisione, ricordano e confermano l’importanza delle motivazioni che sottostanno al rifiuto del figlio di uno dei genitori confermando che, tra i requisiti della idoneità genitoriale, rileva anche la capacità del genitore di riconoscere le esigenze affettive del figlio che si individuano pure nella capacità di preservargli la continuità delle relazioni parentali attraverso il mantenimento della trama familiare al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa sull’altro genitore.

E’ quindi importante, in ottemperanza all’art. 8 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo e in accordo con la sentenza della CEDU del 9.01.2013 n. 25704 L.C. Rep. Italiana, che l’assenza di collaborazione tra genitori comporta una grave violazione del diritto del figlio al rispetto della vita familiare e le Autorità Nazionali hanno l’obbligo di ricercare ogni mezzo efficace al fine di garantire il diritto del minore a frequentare adeguatamente e tempestivamente entrambi i genitori.

Il principio soggiacente alla decisione della Suprema Corte è quindi che: “in tema di affidamento dei figli minori, qualora un genitori denunci comportamenti dell’altro genitore affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una PAS (sindrome di alienazione parentale), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità in fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena”.

 

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